Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32010 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32010 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 15/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a BERGAMO il 10/05/1977 avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava a NOME la detenzione domiciliare, dichiarata inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo l’espiazione della pena residua in carcere.
Il Tribunale, nella sua decisione, ha evidenziato come già in precedenza il Bul fosse stato destinatario di provvedimenti di revoca di misure alternative alla detenzione (nella specie, affidamento in prova e semilibertà) per la violazione delle prescrizioni a loro connesse. Nel disporre la revoca della detenzione domiciliare, il Tribunale ha dato conto dello svolgimento non autorizzato da parte del Bul di un’attività di rivendita di autovetture nel corso della quale aveva minacciato, in due occasioni (09-10/01/2024), la controparte commerciale per presunti inadempimenti, insieme a un ulteriore carico pendente per truffa e minaccia riferibile a fatti commessi nel 2021.
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, NOME COGNOME affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, egli denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchØ l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato e, quindi, non motivato sulle produzioni documentali della difesa da cui sarebbe potuto essere desunta l’estraneità del Bul alla compravendita di autovetture e dai messaggi minatori inviati via Whatsapp.
Con il secondo motivo, egli denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchØ l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato e, quindi, non motivato sulle produzioni documentali della difesa da cui sarebbe potuto essere desunta
l’estraneità del NOME rispetto alla querela presentata da NOME COGNOME (che sarebbe la moglie di NOME COGNOME nonchØ il Tribunale avrebbe violato il ne bis in idem riportando quanto accaduto in un altro precedente procedimento di sorveglianza di cui si ritiene sia stato ingiusto l’esito, infine, ritiene che anche l’accusa relativa al carico pendente per fatti del 2021 sia altrettanto infondato.
Il giorno prima dell’udienza Ł stata depositata tardivamente un’ulteriore memoria della quale non può tenersi conto.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, quindi, meritevole di un rigetto.
Come correttamente ricordato dal Procuratore generale, ‘a i fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante ‘ (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Rv. 286262). A ciò va aggiunto che Ł stato anche affermato (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153) che ‘ in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non Ł necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa sulla base di una querela sporta nei confronti del detenuto per il reato di lesioni, ritenendo irrilevante la successiva remissione della stessa) .
Venendo all’analisi dei motivi di ricorso – che possono essere oggetto di trattazione unitaria, essendo per lo piø fondati sulle medesime ragioni – va rilevato che, per quanto riguarda le specifiche doglianze relative alla ritenuta estraneità del ricorrente alle condotte contestategli, i motivi di ricorso propongono, con una produzione documentale frammentaria e non completa una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in questa sede. Diversamente, il Tribunale ha valutato le accuse mosse al Bul sulla base dell’acquisizione integrale delle notizie di reato, ritenendolo responsabile o comunque coinvolto in una vicenda dai contorni ancora non ben definiti all’interno della legalità, ovvero, comunque, non ravvisando l’insussistenza dei fatti ivi rappresentati (che, al netto dell’errata indicazione della qualità di coniuge del ricorrente appaiono sussistere negli elementi principali sulla base delle dichiarazioni delle persone offese). Ciò rappresentato, legittimamente il Tribunale ha tratteggiato la personalità del Bul con le condotte precedenti che gli erano valse le precedenti revoche dei benefici già riconosciutigli, giungendo in modo affatto illogico nØ contraddittorio, ad una valutazione complessiva d’inaffidabilità del detenuto presso il domicilio, ferma la possibilità di contrastare le conclusioni qui incidentalmente raggiunte nelle sedi competenti, anche al fine di una rivalutazione nel merito del procedimento di sorveglianza.
Conclusivamente, avendo il Tribunale di Sorveglianza valutato complessivamente la condotta del prevenuto come contraria alla legge e alle prescrizioni dettate, sulla base nondi un singolo episodio bensì di piø comportamenti dimostrativi di una devianza reiterata dal percorso rieducativo, l’ordinanza impugnata risulta immune dai vizi rappresentati.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME FILOCAMO