Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Patti il DATA_NASCITA
con ordinanza emessa il 21/02/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Venezia, pronunciandosi nei confronti di NOME COGNOME, revocava la detenzione domiciliare che gli era stata concessa per la pena che doveva scontare, posta in esecuzione con il provvedimento di cumulo adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 7 settembre 2022, la cui scadenza veniva individuata nella data del 14 settembre 2024.
La revoca della misura alternativa alla detenzione precedentemente concessa a COGNOME veniva giustificata dal mutamento del giudizio di pericolosità sociale che era stato formulato nei suoi confronti, imposto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, notificata al condannato il 6 febbraio 2024, con la quale si contestavano al ricorrente una pluralità di estorsioni, aggravate dal metodo mafioso, che si assumevano commesse nell’arco temporale compreso tra il 2014 e il 2021.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive.
Con tali, collegate, doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare precedentemente concessa a NOME COGNOME, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con un percorso argomentativo incongruo E svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e del processo rieducativo intrapreso positivamente dal ricorrente dopo l’attivazione del titolo esecutivo presupposto, rispetto ai quali non assumeva un rilievo sfavorevole decisivo l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, così come richiamata nel provvedimento censurato.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva omesso di considerare che i reati contestati nell’ordinanza di custodia cautelare in questione precedevano cronologicamente l’applicazione della misura alternativa alla detenzione controversa, risultando commessi tra il 2014 e il 2021, con la conseguenza che tali ipotesi criminose non potevano essere valutate negativamente rispetto al percorso rieducativo intrapreso dal condannato dopo la concessione del beneficio penitenziario, anche tenuto conto del fatto che, nelle more, per le vicende estorsive per le quali COGNOME era stato
sottoposto a una misura carceraria, allo stesso erano stati concessi gli arresti domiciliari.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. Osserva il Collegio che la revoca della misura alternativa alla detenzione concessa a NOME COGNOME, in relazione al titolo esecutivo attivato con il provvedimento di cumulo adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 7 settembre 2022, era giustificata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia per il mutamento del giudizio di pericolosità sociale che era stato formulato nei confronti del ricorrente, che si riteneva imposto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, notificata al ricorrente il 6 febbraio 2024, con cui gli venivano contestate una pluralità di estorsioni, aggravate dal metodo mafioso, commesse nell’arco temporale compreso tra il 2014 e il 2021.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Venezia, le ipotesi accusatorie per le quali era stato adottato il provvedimento cautelare dall’autorità giudiziaria messinese, sopra citato, risultavano connotate da un elevato disvalore penale, essendo espressive della personalità di un soggetto stabilmente inserito nell’ambiente della criminalità organizzata peloritana, riguardando condotte estorsive poste in essere, con forme seriali, in danno di imprenditori agricoli messinesi, che determinavano il condizionamento mafioso di un’intera area produttiva.
Si evidenziava, in particolare, a pagina 1 del provvedimento impugnato, che «dalla lettura delle nuove imputazioni emerga un profilo personologico affatto diverso rispetto alla precedente valutazione, che si fondava su una personalità di delinquente comune», mostrando «una personalità di elevata pericolosità, avvezza all’uso della violenza organizzata per sottomettere economicamente intere fasce produttive».
Né poteva assumere rilievo, in senso favorevole a COGNOME, la circostanza che la misura cautelare controversa, dopo la sua esecuzione, era stata attenuata dal Tribunale del riesame di Messina in quella degli arresti domiciliari, essendo rimasto immutato il quadro di gravità indiziaria per i fatti estorsivi per i quali e stata disposta la custodia cautelare in carcere del ricorrente, peraltro commessi, tra il 2014 e il 2021, in un’epoca prossima cronologicamente alla concessione del
beneficio penitenziario revocato, riguardante un titolo esecutivo attivato il 7 settembre 2022.
3. In questa, univoca, cornice processuale, il Tribunale di sorveglianza di Venezia valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo sul comportamento Ci NOME COGNOME su una valutazione della sua personalità criminale congrua e pienamente rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, propedeutico all’iniziale concessione e al successivo mantenimento di un beneficio penitenziario, è imprescindibile la valutazione delle condotte antecedenti e successive al titolo esecutivo oggetto di vaglio, attesa «l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che sta beneficiando di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti, antecedenti e successivi al titolo esecutivo presupposto, che appaiono prodromici alla positiva esecuzione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale che il condannato ha intrapreso. Tale vaglio giurisdizionale deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell’istante, attestata dai suoi comportamenti – passati e presenti – che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale di sorveglianza di Venezia si esprimeva in termini negativi, nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Non può, del resto, non rilevarsi che il provvedimento di concessione di un beneficio penitenziario è connotato, fisiologicamente, da una stabilità relativa, rilevante allo stato degli atti e non assimilabile al giudicato penale, essendo suscettibile di revoca o di modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e sulla sua permanenza in funzione delle finalità rieducative perseguite, come, da tempo, affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n.
30525 del 30/06/2010, NOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2024.