Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31888 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31888 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 15/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 26/04/1967 avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza revocava l’ordinanza già emessa in data 17/9/2024 con cui era stata disposta la detenzione domiciliare – in concreto mai eseguita – a favore di NOME COGNOME poichØ questo ultimo, all’atto di esecuzione della stessa, era già ristretto in stato di custodia cautelare in carcere dal 26 settembre 2024 poi sostituita il 24 gennaio 2025 con gli arresti domiciliari, per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n.2, 5, 7 e 61 n. 7, nonchØ 477, 482 e 61 n. 2 cod. pen. per i quali Ł stata poi emessa sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. all’udienza del 23 gennaio 2025 con cui il COGNOME Ł stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa.
Ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo affidato all’avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME con un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 47ter e 51ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), ovvero per il relativo vizio motivazionale quale provvedimento abnorme per aver il tribunale di sorveglianza illegittimamente revocato la misura della detenzione domiciliare in assenza dei presupposti di legge. In particolare si cita Cass. pen., Sez. 1, n. 9874 del 2019, la quale affermerebbe che ‘l’adozione di un provvedimento di revoca di una misura alternativa che non Ł mai stata eseguita integra una violazione di legge per difetto dei presupposti normativi’, nonchØ Cass. pen., Sez. 1, n. 40178 del 2018, la quale affermerebbe che ‘la revoca di una misura alternativa può essere disposta solo se l’interessato si sia effettivamente trovato in condizione di fruirne e abbia violato le prescrizioni ad essa connesse’.
L’ordinanza censurata, infine, non avrebbe tenuto conto dell’art. 51-ter ord. pen. secondo il quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe potuto disporre la revoca della misura alternativa già concessa ‘solo quando il soggetto già sottoposto a misura pone in essere
comportamenti che necessitano di ulteriore valutazione’.
Il Sostituto Procuratore Generale, evidenziando che risulta erroneamente applicato il 51ter ord. pen. in quanto il soggetto non era sottoposto alla misura alternativa, con requisitoria scritta ha affermato che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata indicando le ragioni poste alla base della revoca, quindi, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Appare opportuno premettere che i precedenti di legittimità citati in ricorso non sono stati reperiti nella banca dati di questa Corte, nØ altre pronunce aventi il medesimo contenuto.
2.1. Come già affermato da Sez. 1, n.12745 del 2016, che si condivide, atteso il tenore dell’art. 47ter ord. pen, secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene “possono” essere espiate in regime di detenzione domiciliare, Ł da escludere che l’applicazione di tali misure alternative possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo al contrario sempre subordinata ad una valutazione discrezionale, affidata al giudice di merito. Quest’ultimo Ł quindi investito del potere – dovere di valutare non solo (preliminarmente) l’effettiva ricorrenza o meno di una o piø tra le condizioni anzidette, ma anche (ove detta valutazione dia esito positivo), la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un’effettiva espiazione della pena inflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest’ultima che sono, al tempo stesso, afflittive, preventive e recuperatorie; finalità che verrebbero evidentemente frustrate se la detenzione domiciliare, lungi dal costituire una semplice forma di espiazione della pena, adattata, per ragioni umanitarie, a peculiari situazioni di fatto, si trasformasse in una facile occasione per sfuggire in assoluto alla sanzione o, comunque, per proseguire nell’attuazione di comportamenti penalmente illeciti; e ciò indipendentemente dalla prospettiva della eventuale revoca del beneficio, ai sensi del comma quinto del citato art. 47ter dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 4520 del 04/11/1992, Rv. 192433). La detenzione domiciliare, al pari dell’affidamento in prova, presuppone una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato. Non esige, tuttavia, l’emenda completa, che piuttosto rappresenta l’obiettivo delle misure stesse. I referenti di commisurazione del giudizio da svolgere sono rappresentati indubbiamente dalla gravità dei fatti commessi e dai pregiudizi a carico del soggetto. Si tratta di elementi che devono essere valutati dal Tribunale di sorveglianza e che delimitano il perimetro entro cui si spiega la discrezionalità valutativa dell’organo di giurisdizione in funzione della decisione sull’opportunità di ammettere il soggetto alla misura alternativa.
Nel confermare i principi espressi dalla sentenza ora richiamata, va aggiunto che non Ł possibile parlare di formazione del giudicato in materia di istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione, posto che le decisioni della cd. giurisdizione di sorveglianza sono assunte allo stato degli atti (cd. provvedimenti emessi rebus sic stantibus ). Ciò qui ribadito va affermato che,in presenza di nuovi accadimenti realizzatosi dopo l’assunzione di un provvedimento di applicazione della misura alternativa richiesta (nella specie la detenzione domiciliare di cui all’art. 47ter ord. pen.), Ł consentito al Tribunale di sorveglianza, modificare, con apposita motivazione l’assetto stabilito dalla decisione già pronunciata e non ancora eseguita. ¨ principio generale, infatti, che le eventuali modifica delle misure alternative ovvero anche solo delle prescrizioni possono
essere disposte soltanto al mutare della originaria situazione giuridico-fattuale ovvero a seguito del sopravvenire di nuove circostanze, soggettive o oggettive, che la giustifichino.
3.1. Nello specifico va rilevato chela misura alternativa della detenzione domiciliare era già stata disposta in data 17 settembre 2024 – senza necessità di sottoscrizione di alcun verbale come invece Ł previsto per l’affidamento in prova al servizio sociale – e il Sacchettino, in data 24 settembre 2024 ‘durante l’esecuzione della detenzione domiciliare’ come risulta dal provvedimento impugnato, commetteva piø reati per i quali veniva inizialmente disposta la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. Il Tribunale di sorveglianza, a seguito della sospensione in via provvisoria da parte del Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 51ter ord. pen., fissava l’udienza in cui ha revocato la misura alternativa già concessa per ‘l’estrema gravità della condotta dell’interessato’, dando atto che la misura alternativa alla detenzione non era stata eseguita poichØ al momento dell’esecuzione ‘differita’ – l’interessato si trovava già in custodia cautelare per i reati commessi dopo l’emissione del provvedimento poi oggetto di revoca. PoichØ Ł principio generale in tema di misure alternative alla detenzione che la revoca della misura alternativa non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239, in tema di affidamento in prova) e che la detenzione domiciliare non Ł soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell’ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell’esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Rv. 247234), va rilevato che la decisione del Tribunale di sorveglianza impugnata risulta essere immune dai vizi rappresentati.
¨, infatti incontestabile che i fatti alla base della decisione di revoca della misura alternativa alla detenzione già disposta e non eseguita per la successiva applicazione della custodia cautelare in carcere siano stati la ragione espressa della non esecuzione della misura e della sua motivata revoca per cui non si Ł realizzata alcuna violazione di legge, nØ, tantomeno, alcun vizio motivazionale nØ, ancora, Ł possibile rilevare alcun profilo di abnormità della decisione impugnata.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME