Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19112 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 24/01/1971
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva ammesso NOME COGNOME alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa del 15 luglio 2021, in relazione al delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Siracusa il 26 marzo 2021. Con successiva ordinanza in data 14 febbraio 2024, lo stesso Tribunale aveva disposto la revoca della misura, atteso che COGNOME era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, eseguita in data 15 novembre 2023, per fatti di spaccio di stupefacenti commessi prima dell’inizio della misura, i quali, secondo il Tribunale di sorveglianza, dovevano ritenersi assai rilevanti per la loro assoluta gravità, concernendo quantitativi non trascurabili di stupefacente.
1.1. Con sentenza n. 35482 in data 2 luglio 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando il difetto di motivazione in ordine alla eventuale sostituzione dell’affidamento in prova con la misura della detenzione domiciliare, richiesta dalla Difesa di COGNOME con memoria in data 9 febbraio 2024. Ciò in quanto era rimasto «privo di esaustiva risposta il principale rilievo difensivo fondato sulla valutazione favorevole espressa dal Tribunale del riesame circa l’idoneità della sovrapponibile misura degli arresti donniciliari a fronteggiare adeguatamente il pericolo di recidivanza, unico elemento posto a fondamento della disposta revoca dell’affidamento e del ripristino della detenzione carceraria».
1.2. Con ordinanza in data 11 dicembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente disposto la revoca della misura alternativa, sul presupposto che i fatti di spaccio oggetto del provvedimento cautelare, ancorché commessi prima dell’inizio della misura, dovessero ritenersi incompatibili non solo con la prosecuzione della misura, ma anche con l’applicazione della detenzione domiciliare, tenuto conto del coinvolgimento di COGNOME in gravissimi reati associativi, commessi in permanenza e in continuazione fino a epoca recente, i quali, secondo il Collegio di merito, non consentivano di esprimere, allo stato, un giudizio di idoneità di qualsiasi forma di esecuzione diversa dalla detenzione in carcere.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la decisione, contrariamente a quanto indicato nella sentenza rescindente, non si sia confrontata con il fatto che, con ordinanza in data 7 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Catania aveva ritenuto che gli arresti domiciliari fossero misura idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati, applicandoli in sostituzione della misura carceraria disposta per i reati di droga dei quali era gravemente indiziato. Ciò in quanto erano stati colti, nei confronti di COGNOME, «elementi di segno positivo, idonei a ritenere che le esigenze cautelari ravvisate possano essere salvaguardate con la misura gradata degli arresti domidliari», tenuto conto della positiva condotta serbata in regime di arresti domiciliari e, successivamente, di affidamento in prova al servizio sociale e considerata l’assenza di ulteriori pendenze giudiziarie. Tale circostanza, specificamente dedotta con una memoria difensiva, non sarebbe stata valutata dal Tribunale di sorveglianza in sede di revoca, tanto che la Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento della relativa ordinanza. Tuttavia, il Giudice del rinvio, senza farsi carico del rilievo, avrebbe confermato la precedente valutazione, ma errando circa l’attuale sottoposizione di COGNOME alla custodia in carcere, essendo stato egli ammesso agli arresti domiciliari proprio con la cennata ordinanza del Tribunale del riesame. Sotto altro profilo, il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che l’ordinanza di custodia cautelare afferisse a un reato associativo contestato in permanenza, essendo stato lo stesso, invece, contestato sino ai mesi di marzo/aprile 2021, come indicato nel capo di imputazione; né si sarebbe avveduto che il reato in relazione alla cui pena gli era stato applicato l’affidamento in prova era stato commesso nell’ambito della partecipazione di COGNOME allo stesso reato associativo e che, dunque, l’arresto in data 26 marzo 2021 per tale reato aveva segnata la cessazione del suo contributo prestato al consesso associativo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In data 11 febbraio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Va premesso che l’art. 51-ter Ord. pen. consente al Tribunale di sorveglianza di disporre la revoca di una misura alternativa quando la persona che è ad essa sottoposta ponga in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca.
Secondo l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità i fatti suscettibili di condurre alla revoca della misura non sono soltanto quelli sopravvenuti rispetto all’inizio della sua esecuzione, potendo la stessa essere disposta anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio, sempre che, dall’esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095 – 01).
E’, dunque, corretta la prospettiva dalla quale il Tribunale di sorveglianza ha tratto le mosse, ovvero che la revoca potesse essere disposta, in astratto, anche a causa di fatti verificatisi prima dell’inizio della misura.
2.1. Nondimeno, va osservato che a seguito della recente modifica dell’art. 51ter, Ord. pen., ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123., il comma 1 stabilisce che il Tribunale, oltre a decidere sulla revoca o sulla prosecuzione della misura, può anche disporne la «sostituzione» con una più restrittiva. Ne consegue che qualora vi sia una richiesta in tal senso, il tribunale di sorveglianza è tenuto a operare uno scrutinio ulteriore, volto ad accertare se ricorrano le condizioni per l’applicazione di una misura diversa da quella in corso (così Sez. 5, n. 4579 del 20/11/2024, dep. 2025, NOME COGNOME non massimata; Sez. 1, n. 46595 del 11/10/2024, COGNOME, non nnassimata; Sez. 1, n. 41876 del 24/09/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 39275 del 26/09/2024, Liotino, non massimata; Sez. 1, n. 35482 del 2/07/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 34459 del 10/07/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 17382 del 8/03/2023, NOME COGNOME non massimata; Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 36401 del 15/07/2022, COGNOME, in motivazione).
Orbene, nel caso di specie, a fronte di una richiesta, puntualmente formalizzata, diretta ad ottenere la sostituzione dell’affidamento in prova con la misura della detenzione domiciliare, il Tribunale etneo si è espresso negativamente, valorizzando il dato della commissione, prima dell’inizio dell’affidamento, di reati per i quali COGNOME era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Nondimeno, in tale valutazione, il Collegio di merito ha fatto esclusivo richiamo alla ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ed eseguita in data 15 novembre 2023, omettendo del tutto di confrontarsi con la successiva decisione resa dal Tribunale del riesame che aveva ritenuto gli arresti domiciliari idonei a fronteggiare il
pericolo di commissione di nuovi reati. In questo modo, il provvedimento oggi impugnato ha reiterato il vizio di motivazione che era stato già Censurato dalla
Prima Sezione penale Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio n. 35482 del 2 luglio 2024, non spiegando per quale ragione la detenzione
domiciliare dovesse ritenersi inidonea a contenere la pericolosità sociale del condannato pur dinnanzi a una decisione del Tribunale del riesame che, a fronte
della medesima situazione, aveva invece ritenuto che l’omologa misura cautelare fosse, invece, satisfattiva delle esigenze di cautela sociale. E obliterando anche la
circostanza che COGNOME secondo quanto sembra emergere dagli atti, aveva serbato una condotta sempre corretta sia durante il periodo in cui era stato
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, protrattisi per 3 mesi e 25 giorni, sia nel periodo di 11 mesi intercorso tra la proposizione dell’istanza di affidamento
in prova al servizio sociale e la decisione del Tribunale di sorveglianza, sia, infine, nel periodo successivo all’inizio della misura alternativa e prima della sua revoca.
Un aspetto, questo, che avrebbe dovuto essere parimenti sottoposto ad attento scrutinio da parte del Collegio di merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catania.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore