Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Belmonte Mezzagno 1’08/02/1970
avverso l’ordinanza emessa il 09/01/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo disponeva la revoca, con efficacia ex tunc, del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare concesso ad NOME COGNOME ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), al quale il condannato era stato ammesso con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Lecce dell’Il aprile 2024.
Il provvedimento revocatorio censurato, che faceva seguito alla sospensione del beneficio penitenziario disposta dal Magistrato di sorveglianza di Palermo il 10 dicembre 2024, veniva pronunciato del Tribunale di sorveglianza di Palermo in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte al ricorrente in sede di concessione della misura alternativa alla detenzione controversa, segnalata dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Misilnneri il 4 dicembre 2024.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47-ter e 58quater Ord. pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concesso al condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con un percorso argomentativo incongruo.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel disporre la revoca della detenzione domiciliare concessa ad NOME COGNOME non aveva tenuto conto del fatto che la pena per la quale era stata concesso il beneficio penitenziario di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., alla data del 20 dicembre 2024, risultava interamente scontata, con la conseguenza che il provvedimento revocatorio non aveva considerato il completamento del percorso trattannentale intrapreso dal condannato dopo che gli era stata riconosciuta la misura alternativa alla detenzione.
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo non aveva tenuto conto della modesta rilevanza della violazione delle prescrizioni del programma trattamentale presupposto, che, quand’anche dimostrata, doveva ritenersi il frutto di un comportamento isolato ed estemporaneo, dalla cui commissione non potevano farsi discendere le conseguenze, altamente pregiudizievoli della revoca censurata. Si evidenziava, in proposito, che il ricorrente non aveva risposto al citofono della sua abitazione e alla chiamata effettuata sul telefono cellulare di cui aveva la disponibilità, in occasione del
contro
llo notturno eseguito dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Misilnneri alle ore 4 del 4 dicembre 2024.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la revoca della detenzione domiciliare concessa ad NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., veniva deliberata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, con efficacia ex tunc, in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte al condannato in sede di concessione del beneficio penitenziario, segnalata dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri il 4 dicembre 2024. Tale provvedimento revocatorio faceva seguito alla sospensione del beneficio penitenziario disposta dal Magistrato di sorveglianza di Palermo il 10 dicembre 2024.
Il ricorrente, in particolare, non aveva risposto al citofono della sua abitazione e alla chiamata effettuata sul telefono cellulare di cui aveva la disponibilità, in occasione del controllo notturno eseguito dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri alle ore 4 del 4 dicembre 2024.
Dopo la sospensione della misura alternativa alla detenzione, NOME COGNOME con ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Palermo il 20 dicembre 2024, veniva scarcerato per la scadenza della pena in corso di esecuzione. La scadenza discendeva dall’accoglimento dell’istanza di concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata, ex art. 54 Ord. pen., riguardante la frazione sanzionatoria di 225 giorni.
In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che la revoca di una misura alternativa alla detenzione non può che intervenire, fisiologicamente, nel corso del beneficio penitenziario, di cui determina la cessazione; mentre, la valutazione dell’esito negativo del programma trattamentale al quale il condannato è stato sottoposto non può che attenere, necessariamente, all’intero periodo, già concluso.
La richiamata differenza si riflette sul diverso contenuto del giudizio affidato al tribunale di sorveglianza, nel senso che quest’ultimo, ai fini della revoca, è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi, per verificare se gli stessi siano compatibili con la prosecuzione del beneficio penitenziario; viceversa, quando si tratta di stabilire quale esito la misura alternativa alla detenzione abbia avuto, si
dovrà procedere a una valutazione globale dell’intero percorso trattamentale, allo scopo di verificare se sia effettivamente avvenuto il recupero sociale del condannato.
Ne discende che la valutazione negativa dell’esito di una misura alternativa alla detenzione si differenzia dalla sua revoca, che può intervenire solo nel corso del beneficio penitenziario, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità delle infrazioni, per verificarne la compatibilità con l prosecuzione del trattamento rieducativo, laddove si tratti di stabilirne l’esito, occorre procedere a una valutazione globale dell’intero periodo, per decidere se sia avvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706 – 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell’ulterior svolgimento del beneficio penitenziario, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, con la conseguenza che il provvedimento revocatorio non può non intervenire in pendenza della misura alternativa alla detenzione e non dopo il suo completamento.
E’, del resto, incontroverso che, ai fini della valutazione del percorso trattamentale connesso a una misura alternativa alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 01).
Ricostruito in questi termini il contesto ermeneutico nel quale si inserisce il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Palermo il 9 gennaio 2025, occorre ribadire che la revoca della detenzione domiciliare, concessa al condannato ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., può intervenire esclusivamente nel corso della misura alternativa alla detenzione, di cui determina la cessazione, conseguendo alla commissione di comportamenti di particolare gravità, valutati in termini di attualità, incompatibili con il benefic penitenziario e con il connesso programma trattamentale.
Ne discende conclusivamente che, essendo stato NOME COGNOME scarcerato per l’espiazione della pena in corso di esecuzione, dopo la sospensione della misura
alternativa alla detenzione e prima della sua revoca, il provvedimento censura non poteva essere adottato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo
presupponendo un beneficio penitenziario in corso di svolgimento, relativo a un pena non ancora espiata; condizioni, queste, che non sono riscontrabili nel ca
di specie, essendo stato il condannato scarcerato dal Magistrato di sorveglia di Palermo il 20 dicembre 2024 per espiazione della pena.
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato d
sorveglianza di Palermo il 10 dicembre 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Palermo in data 10 dicembre 2024.
Così deciso il 3 aprile 2025.