Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto la revoca della misura alternativa della semilibertà, che NOME scontava dal 11/10/2022;
Rilevato che, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sotto il profil della erronea applicazione dell’art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354 e, comunque, lamentando la mancanza di motivazione, con riferimento alla natura ritenuta fittizia dell’attività lavorativa espletata dal NOME;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre c all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui questa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o anche fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi, da fare rimane oscure le ragioni giustificative della decisione. Attenendosi a tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale. Risulta richiamata, in particolare, l’ordinanza cautelare intervenuta a carico del soggetto, relativa a reati della stessa indole di quelli in esecuzione; è stata sottolineata, inoltre, la natura fittizia dell’attività lavorativa svolta dal condannato. Il provvedimento ha così evidenziato la valenza negativa della condotta tenuta dal soggetto, il quale ha in
tal modo dimostrato la sua inidoneità, rispetto alla prosecuzione dell’opera di trattamento rieducativo;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.