Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4765 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CUORGNE’ il 31/12/1994
avverso l’ordinanza del 06/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, con efficacia ex nunc, la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessa a NOME COGNOME con provvedimento del 7 febbraio 2024, dichiarando validamente espiata la pena dall’inizio della prova fino al 18 luglio 2024.
La revoca è stata giustificata con la violazione di alcune prescrizioni imposte al condannato: la mancata comunicazione dell’orario di rientro nella propria abitazione in data 18 luglio 2024 e la revoca, da parte della moglie, della disponibilità ad ospitare il condannato a causa di comportamenti aggressivi e violenti dallo stesso posti in essere.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale ha eccepito, cumulativamente, violazione di legge e vizi di motivazione.
Il Tribunale avrebbe omesso di motivare adeguatamente sulla gravità delle violazioni e sulla loro incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.
Ha segnalato, in particolare, di avere proposto una serie di allegazioni difensive con memoria del 1° agosto 2024, depositata tramite pec, con la quale era stata indicata la disponibilità di un nuovo domicilio idoneo presso la madre del ricorrente e fornite giustificazioni in ordine al comportamento denunciato dalla moglie del medesimo.
In ogni caso, sarebbe mancata, da parte del Tribunale di sorveglianza, una completa disamina dell’intero comportamento tenuto da COGNOME nel periodo di esecuzione della misura alternativa.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il motivo denuncia vizi che, nella fattispecie, sono ravvisabili.
In particolare, risulta dalla documentazione presente nel fascicolo e suscettibile di essere esaminata tenuto conto del vizio dedotto, che, in data 10 agosto 2024, è stata trasmessa all’Ufficio procedente, tramite pec, in vista
dell’udienza del 6 agosto 2024, una memoria difensiva contenente allegazioni riferite al fatto che ha dato causa alla revoca della misura alternativa, alla disponibilità di un nuovo domicilio presso NOME COGNOME (madre del ricorrente), allo svolgimento positivo della misura alternativa fino al momento della revoca.
L’atto difensivo non è stato preso in considerazione dal Tribunale la cui ordinanza ha fatto generico riferimento al comportamento complessivo del ricorrente, mentre nella memoria erano state articolate allegazioni specifiche sui fatti rilevanti esposti nell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza.
Costituisce espressione di un principio generale l’affermazione per cui «in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un’omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280670).
Il principio è chiaramente estensibile anche alla fattispecie qui in rilievo, assumendo il principio del contraddittorio e della tutela delle prerogative difensive valore di carattere universale nei procedimenti penali.
Strettamente connesso, nel caso di specie, è il principio per cui «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto . incompatibile con la prosecuzione della prova» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239).
Laddove vi siano (come nella fattispecie) allegazioni difensive pertinenti alla vicenda che ha dato luogo alla revoca della misura e vengano richieste verifiche tese ad accertare la reale incidenza delle violazioni rispetto alla prosecuzione della misura stessa, il giudice è tenuto a rendere una motivazione che tenga adeguatamente conto delle argomentazioni dell’interessato.
Appaiono recessive, rispetto a tali considerazioni, le argomentazioni sviluppate nella requisitoria scritta del Procuratore generale secondo cui la revoca sarebbe giustificata anche a prescindere dalla disponibilità della madre ad accogliere NOME, mancando, nel provvedimento impugnato, una valutazione complessiva della gravità dei comportamenti del ricorrente denunciati come violenti e aggressivi.
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 21/11/2024