Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14458 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTAGIRONE il 28/08/1976
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
I
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa all’udienza del 28 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone ha revocato l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di COGNOME NOME per la reiterata violazione delle prescrizioni imposte nel programma di trattamento, avendo l’imputato interrotto il percorso intrapreso senza alcuna comunicazione o giustificazione, e ha disposto che, una volta divenuta definitiva la suddetta ordinanza di revoca, gli atti venissero trasmessi al medesimo Giudice, atteso che in sede di opposizione al decreto penale di condanna non era stata avanzata richiesta di riti alternativi.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge ai sensi degli artt. 464-octies e 178 cod. proc. pen. per violazione del principio del contraddittorio. Il Giudice aveva revocato l’ordinanza di sospensione con messa alla prova senza previa convocazione delle parti per un’udienza camerale partecipata ad hoc ai sensi dell’ad 127 cod. proc. pen., come richiesto dalla norma succitata. Difatti, l’udienza del 28 novembre 2024 era stata fissata per la valutazione dell’esito della messa alla prova, sicché la revoca era intervenuta quale provvedimento «a sorpresa».
2.1. Con un secondo motivo, deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168 quater e 168 bis, co. 3, cod. pen. Sostiene l’assenza di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni imposte nel programma di trattamento in quanto, come dimostrato nella relazione dell’UEPE, l’imputato aveva richiesto di essere autorizzato a trasferirsi in un’altra città per svolgere attività lavorativa. Tale richiesta era stata rigettata dal Gip per mancanza della documentazione relativa, subordinandone l’accoglimento alla previa individuazione dell’Ente ove proseguire il programma intrapreso.
2.2. Con un ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell’artt. 464-octies cod. proc. pen. in quanto il Gip avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice del dibattimento.
Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di rituale udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 cod proc. pen., così come previsto dall’art. 464 octies, secondo comma, cod. proc. pen. Né, come lamenta il ricorrente, è ravvisabile la lesione del diritto di difesa poiché l’udienza sarebbe stata fissata per la valutazione dell’esito della messa alla prova, e non per la revoca dell’ordinanza di sospensione. La differenza tra le due ipotesi risiede nel fatto che sia decorso o meno l’intero periodo della disposta sospensione: nella prima ipotesi, in caso di esito negativo della messa alla prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso; nella seconda ipotesi, il giudice può disporre la revoca del provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova e, se detto provvedimento diviene definitivo ( perché non impugnato), il procedimento riprende il suo corso. I presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca sono del tutto coincidenti con quelli previsti dalla legge per la valutazione di esito negativo della messa alla prova, e sono altresì identici gli effetti conseguenti. La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova può infatti intervenire in caso di grave o reiterata trasgressione delle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto della prestazione di pubblica utilità; la valutazione dell’esito positivo o negativo della messa alla prova riguarda, ai sensi dell’art. 464 septies cod. proc. pen., il positivo o negativo comportamento dell’imputato e l’avvenuto rispetto ( o meno) delle prescrizioni stabilite. E’ dunque evidente che non può parlarsi di ” decisione a sorpresa”, come dedotto dal ricorrente, avendo le parti ritualmente partecipato all’udienza perfettamente edotti della questione controversa, nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della valutazione delle ragioni per le quali è stata disposta la revoca della sospensione, non è consentito in sede di legittimità. Si tratta invero di censura che attinge vizi motivazionali, laddove, secondo quanto previsto dall’art.464, octies, terzo comma, GLYPH cod. proc. pen., l’ordinanza di revoca della sospensione del provvedimento di messa alla prova è impugnabile solo per violazione di legge.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo il disposto di cui all’art.464 octies, ultimo comma, quando l’ordinanza di revoca del
provvedimento di sospensione diventa definitiva ( così come quando
è accertato l’esito negativo della prova), il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso, e dunque ritorna
al giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto penale il quale, in assenza di richiesta di riti alternativi, dovrà emettere
decreto di giudizio immediato (art. 464, comma 1, cod. proc. pen.).
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore
della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di €. 3000,00 in favore della cassa delle ammend
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente