Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOOR PAREDES NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa all’udienza del 29 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova GLYPH ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE a NOME, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per esito negativo RAGIONE_SOCIALE prova.
Avverso l’ordinanza GLYPH l’ imputata ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi.
2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE messa alla prova, il giudice deve fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen., dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. Nel caso di specie l’udienza era stata fissata dal giudice per la verifica e non per la revoca RAGIONE_SOCIALE m.a.p.: il giudice non aveva concesso alle parti alcun termine per presentare memorie e deduzioni e la difesa non aveva potuto fornire motivazioni atte a giustificare il mancato completamento RAGIONE_SOCIALE m.a.p., ovvero a soste9go RAGIONE_SOCIALE richiesta di rinvio dell’udienza di verifica. La mancata fissazione dell’udienza avrebbe comportato la nullità ex artt. 170 e 180 cod. proc. pen. dell’ordinanza di revoca RAGIONE_SOCIALE m.a.p.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge GLYPH ed in particolare dell’art. 24 Cost. La mancata fissazione dell’udienza ex art. 464 octies cod. proc. pen. e la conseguente mancata fissazione del termine previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. avevano comportato la lesione del diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art. 168, quater n. 1, cod. pen. Il difensore lamenta che la sospensione sarebbe stata revocata in assenza dei presupposti, in quanto nel caso di specie non ricorreva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte o del rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. La ricorrente non si era rifiutata di osservare le prescrizioni, di svolgere il lavoro e la circostanza che su 144 ore previste ne avesse effettuato solo 24,5 era dovuta a problemi di lavoro e di salute.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I primi due motivi, con cui il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE mancata fissazione dell’udienza, sono manifestamente infondati.
L’art. 464-octies cod.proc.pen., che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova, prevede al primo comma che tale revoca può essere disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza, e al secondo comma che la revoca deve essere preceduta dalla fissazione dell’udienza, ex 127 cod. proc. pen., per la valutazione dei presupposti, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima. Lo stesso articolo stabilisce che l’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. Alla stregua di tali previsioni risulta evidente che il giudi può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti. Si è, dunque affermato che non è possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che l’udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione dì causa in merito alla specifica questione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti per la revoca (in tal senso sez. 6 n. 45889 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277387) Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, si osserva che, in sede di opposizione a decreto penale, la ricorrente aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova e, una volta elaborato il programma da parte dell’Uepe, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova, con ordinanza del 10 marzo 2023, aveva disposto detta sospensione. All’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2024, fissata ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica dell’esito del percorso di messa alla prova, presenti il Pubblic Ministero e il difensore dell’imputata, il Giudice aveva dato atto del contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione dell’Uepe (negativo quanto all’esito RAGIONE_SOCIALE prova) e, dopo che il difensore si era limitato a chiedere un rinvio per consentire il completamento dei lavori di pubblica utilità, GLYPH aveva emesso l’ordinanza di revoca oggetto di impugnazione. Può, dunque, affermarsi che la revoca sia TARGA_VEICOLO legittimamente intervenuta, in quanto disposta a seguito di udienza in cui le parti sono state rese edotte del contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione e sono state, pertanto, poste nelle
condizioni di interloquire rispetto a tale contenuto, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’art. 464 octies cod. proc. pen. .
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato Ai sensi dell’,Rart. 168quater cod. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere revocata nelle seguenti ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte; 2) rifiuto RAGIONE_SOCIALE prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato RAGIONE_SOCIALE stessa indole di quello per cui si procede. Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (ex multis Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018 , Farioli, Rv. 27365501) “tutte e tre le ipotesi di revoca RAGIONE_SOCIALE sospensione del procedimento si correlano all’obbiettiva dimostrazione dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto e smentita RAGIONE_SOCIALE fiducia accordata dall’ordinamento al soggetto quanto al buon esito RAGIONE_SOCIALE prova, nonché – la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato – alla palesata infondatezza RAGIONE_SOCIALE valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell’istituto”.
Pacifico è, comunque, che in tema di revoca RAGIONE_SOCIALE sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice sia titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, Sentenza n. 28826 del 23/02/2018 Rv. 273655 ).
Nel caso di specie, il giudice ha GLYPH sottolineato come dalla relazione dell’U.E.P.E emergesse una grave e reiterata violazione del programma e RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte, oltre che il sostanziale rifiuto RAGIONE_SOCIALE prestazione del lavoro: NOME COGNOME aveva svolto solo 24,5, RAGIONE_SOCIALE 144 ore previste di lavoro di pubblica utilità, non aveva versato la somma di 50 euro a favore del RAGIONE_SOCIALE, non si era presentata alla giornata formativa organizzata all’Arcat. Ha concluso, dunque, che l’esito RAGIONE_SOCIALE messa alla prova fosse negativo.
Il percorso argomentativo adottato nel provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE sospensione del procedimento appare, dunque, sorretto da ragioni coerenti e non illogiche, mentre il motivo, oltre a non confrontarsi con tali ragioni, si limita ad assumere in maniera generica la buona fede dell’imputata e, in ultima analisi, la sua impossibilità di agire diversamente per cause indipendenti dalla sua volontà, senza tuttavia allegare e documentare specifiche circostanze rilevanti in tal senso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende