Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34930 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMEX
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di Appello di Ancona -Sezione Minori-; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Ancona -Sezione Minori-, ha confermato la sentenza emessa, in data 07 maggio 2024, con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni delle Marche, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’ordinanza di revoca della messa alla prova emessa giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni delle Marche.
A giudizio della difesa, la menzionata ordinanza sarebbe stata emessa in violazione del principio del contraddittorio. ¨ stato, in proposito, sostenuto che l’udienza del 09 aprile 2024 era stata fissata esclusivamente per la verifica intermedia della messa alla prova che l’imputato stata eseguendo e non per la discussione sull’eventuale revoca della stessa, con conseguente impossibilità per l’imputato di difendersi in merito alla specifica questione della sussistenza dei presupposti per la revoca della messa alla prova.
¨ stato, inoltre, rimarcato che la relazione del 06 marzo 2024, con cui i servizi sociali di Ancona comunicavano al giudice procedente che il programma di messa alla prova era stato interrotto a causa della sopravvenuta esecuzione di una misura cautelare per altra causa, nulla conterrebbe in riferimento ad una richiesta di eventuale revoca della messa alla prova concessa dal Tribunale.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca
della messa alla prova.
A giudizio della difesa, la deliberazione con cui Ł stata disposta la revoca in considerazione della sopravvenuta sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare della custodia in carcere non sarebbe conforme al principio di diritto secondo cui le trasgressioni delle prescrizioni connesse alla messa alla prova non devono essere episodiche nØ lievi.
¨ stata, quindi, eccepita l’illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che il reato in relazione al quale, nel gennaio 2024, Ł stata concessa misura cautelare sarebbe stato commesso in data (primavera, estate 2023) anteriore al momento in cui il giudice dell’udienza preliminare ha valutato l’ammissibilità dell’imputato al beneficio di cui all’art. 464 cod. proc. pen. (19 dicembre 2023).
La difesa ha, di conseguenza, evidenziato che non si sarebbe in presenza di una violazione alle prescrizioni imposte con l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova stante l’anteriorità temporale della condotta delittuosa per cui il ricorrente Ł stato sottoposto a misura cautelare.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.
4.1. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al terzo motivo di appello con cui era stata eccepita la mancata attuazione da parte del ricorrente di condotte causalmente orientate alla commissione del reato di rapina di cui al numero 1) del capo di imputazione e l’erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa
NOME (il quale avrebbe escluso di esser stato minacciato dal ‘ragazzo asseritamente riconducibile a NOME‘).
4.2.La motivazione con cui Ł stata confermata la condanna per il reato di lesioni (capo 3) sarebbe contraddittoria e fondata su un presupposto logico-fattuale palesemente erroneo.
¨ stato, in proposito, evidenziato che i giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che l’imputato ha concorso con altri soggetti alla commissione del reato di lesioni, senza tenere conto che il capo di imputazione contiene esclusivamente la descrizione di una condotta posta ‘ in essere in modo autonomo ‘ dall’odierno ricorrente (vedi pag. 10 del ricorso).
Il difensore del ricorrente, in data 2 settembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, nel procedimento a carico di minori,non Ł applicabile, per il principio di sussidiarietà delle disposizioni relative al rito ordinario, il disposto dell’art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti (vedi Sez. 2, n. 20150 del 16/04/2025, Marzagalli, Rv. 288071 – 01).
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l’ordinanza di sospensione per messa alla prova può essere revocata dal giudice procedente in assenza della fissazione di una apposita udienza, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., per consentire alle parti di interloquire sulla revoca (vedi Sez. 5, n. 39767 del 29/05/2017, G., Rv. 271084 – 01) con conseguente infondatezza della censura difensiva.
Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca della messa alla prova, Ł infondato.
Il Collegio ritiene, infatti, applicabile anche al rito minorile il prevalente indirizzo ermeneutico secondo cui la richiesta dell’imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all’impugnazione del provvedimento di revoca (vedi Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 269770 – 01; Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018, COGNOME., Rv. 273930 – 01; Sez. 5, n. 33261 del 04/04/2023, COGNOME, non massimata).
Appare, infatti, evidente che -anche nel rito minorile- l’imputato, optando per l’immediata definizione nel merito del giudizio, abbandona l’intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova e rinuncia ad una rivalutazione nel merito del provvedimento di revoca con conseguente preclusione processuale formatasi con l’opzione di accedere al rito abbreviato (vedi Sez. 6. n. 13747 del 10/02/2021, COGNOME Moutaouakil, Rv. 280853-01; Sez. 2, n. 15092 del 26/03/2025, COGNOME, non massimata).
Diversamente opinando, ed avuto riguardo al consolidato principio secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato integra un rito alternativo a pieno titolo -come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019- si verrebbe a configurare un’irragionevole e non consentita ‘prevalenza’ di tale istituto rispetto agli altri riti speciali previsti dall’ordinamento.
Tale prevalenza si manifesterebbe, in particolare, nell’ipotizzata ultrattività del diritto dell’imputato di impugnare i provvedimenti di rigetto o di revoca della messa alla prova, anche successivamente alla consapevole e volontaria adesione ad un diverso rito alternativo, con conseguente alterazione del sistema di equilibrio delineato dal legislatore.
Siffatta interpretazione non trova alcun riscontro nel dato normativo, nØ appare compatibile con il principio generale, di matrice processualistica, secondo cui adita una via non datur recursus ad alteram , che governa le opzioni rituali dell’imputato in materia di procedimenti speciali. Detto principio, infatti, trova il proprio fondamento nell’equivalenza strutturale e funzionale dei riti alternativi, equivalenza confermata dalla mancanza di qualsivoglia previsione legislativa che ne stabilisca un ordine gerarchico o una scala di priorità.
Il terzo motivo Ł in parte infondato ed in parte fondato.
3.1. In relazione al reato di lesioni di cui al capo 3), deve essere rilevato che la circostanza che nell’originaria imputazione sia stato contestato al solo ricorrente il reato di lesioni non comporta alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Entrambi i giudici di merito hanno, infatti, correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME, la quale ha riferito di essere stato colpito con dei pugni al volto da piø soggetti, dichiarazioni con le quali il ricorrente omette di confrontarsi e che, peraltro, erano state poste a fondamento dello specifico motivo di appello proposto dallo NOME relativo al reato di cui al numero 3) della rubrica.
Peraltro, il fatto che la persona offesa sia stata colpita solo dal ricorrente o da piø soggetti in concorso con lo stesso Ł circostanza sicuramente inidonea ad escludere la penale responsabilità dello NOME in relazione al reato di lesioni in danno del NOME, con conseguente irrilevanza della doglianza difensiva.
3.2. L’ulteriore censura con cui Ł stata eccepita carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente per il reato di rapina di cui al capo 1) Ł fondata.
La sentenza oggetto di ricorso Ł priva di qualunque valutazione in ordine al motivo di impugnazione con cui l’appellante aveva espressamente evidenziato l’erronea interpretazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME nonchØ la carenza di prova in ordine alla realizzazione da parte del ricorrente
di condotte causalmente orientate alla commissione del reato di rapina descritto al capo 1) dell’imputazione. Deve essere, peraltro, rimarcato che i motivi del rigetto del terzo motivo di appello non sono desumibili dal complessivo percorso argomentativo posto a fondamento della sentenza.
La carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul reato di rapina di cui al capo 1) della rubrica. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio su detto capo ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia – sezione minorenni. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.