Revoca Messa alla Prova: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della messa alla prova rappresenta una fondamentale opportunità nel sistema penale, ma la sua revoca può avere conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione contro la revoca messa alla prova, sottolineando la differenza cruciale tra ‘violazione di legge’ e ‘vizio di motivazione’. Questo provvedimento offre spunti essenziali per comprendere quali argomentazioni possono essere validamente presentate dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Revoca dell’Ordinanza
Il caso in esame riguarda un imputato che si è visto revocare la sospensione del processo con messa alla prova. La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) era basata sull’inottemperanza dell’imputato all’obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità, uno degli elementi cardine del programma di prova. L’imputato, non accettando tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputato
La difesa ha impugnato l’ordinanza di revoca lamentando una ‘manifesta illogicità della motivazione’. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato le giustificazioni addotte per spiegare la mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità. In sostanza, la difesa non contestava una errata applicazione della legge, ma criticava il modo in cui il giudice aveva valutato i fatti e le prove a disposizione, ritenendolo illogico.
La Decisione della Cassazione sulla revoca messa alla prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 464-octies, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il provvedimento di revoca della messa alla prova può essere impugnato in Cassazione soltanto per violazione di legge.
Il Principio di Diritto: Violazione di Legge vs. Vizio di Motivazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: esiste una netta distinzione tra la ‘violazione di legge’ e il ‘vizio di motivazione’ (come l’illogicità o la contraddittorietà). Il primo caso si verifica quando il giudice applica una norma sbagliata o interpreta scorrettamente quella corretta. Il secondo, invece, attiene al ragionamento logico seguito dal giudice per arrivare a una certa conclusione fattuale. Il ricorso per la revoca messa alla prova è ammesso solo nel primo caso.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno spiegato che il ricorso presentato non deduceva alcuna violazione di legge. Al contrario, si limitava a esprimere un dissenso rispetto alla valutazione di merito compiuta dal GIP, una valutazione che è insindacabile in sede di Cassazione. Il ricorrente, criticando la presunta illogicità della decisione, stava in realtà chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare i fatti e le giustificazioni, un compito che non le compete. Poiché il motivo addotto non era tra quelli consentiti dalla legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma che le vie per impugnare un’ordinanza di revoca della messa alla prova sono molto strette. La difesa deve concentrarsi esclusivamente sulla dimostrazione di un’effettiva violazione di norme di diritto, evitando censure che riguardino l’apprezzamento dei fatti o la logicità del percorso argomentativo del giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi privi dei requisiti di legge.
Per quali motivi è possibile ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza di revoca della messa alla prova?
Secondo l’art. 464-octies, comma 3, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di revoca della messa alla prova è consentito soltanto per ‘violazione di legge’.
Una presunta illogicità della motivazione del giudice è considerata una ‘violazione di legge’?
No, la Suprema Corte ha chiarito che il vizio di ‘manifesta illogicità della motivazione’ non rientra nella nozione di ‘violazione di legge’ e, pertanto, non è un motivo valido per impugnare la revoca della messa alla prova in Cassazione, in quanto attiene al merito della valutazione del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro stabilita dal giudice in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna l’ordinanza di revoca della sospensione del processo con messa alla prova emessa nei suoi confronti.
Si duole, in proposito, della manifesta illogicità della motivazione di tale decisione, per non avere il giudice tenuto conto delle giustificazioni da lui addotte in relazione all’inottemperanza all’obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità.
Il difensore ricorrente ha depositato memoria scritta, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, potendo l’interessato ricorrere in Cassazione, avverso tale provvedimento, soltanto per violazione di legge (art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen.). Nello specifico, invece, il ricorso non solo non deduce tale vizio, ma neppure un cedimento logico della motivazione, limitandosi a dissentire dalle valutazioni di merito del giudicante, giammai censurabili in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds, Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.