Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32251 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ROMA il 22/09/1980
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato l’ordinanza con la quale NOMECOGNOME imputato del reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 18990, n.309, commesso il 23 febbraio 2023, è stato ammesso al regime di messa alla prova in data 10 novembre 2023.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando il provvedimento, con il primo motivo, per inosservanza degli artt. 464 octies e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza è stata adottata in assenza di specifica udienza per la discussione sulla revoca della messa alla prova, in violazione del principio del contraddittorio. L’udienza del 1 aprile 2025 era fissata per la verifica del corretto svolgimento del programma di messa alla prova, ma il giudice, preso atto dell’ordine di esecuzione n.37/2025 attestante la detenzione domiciliare dell’imputato a seguito di condanna definitiva, ha disposto de plano la revoca dell’ammissione alla messa alla prova ai sensi dell’art. 168 quater , comma 1 n.2, cod. pen. e dell’art. 464 octies cod. proc. pen., in violazione dell’art. 464 octies ,
comma 2, cod. proc. pen. che prevede espressamente che il giudice fissi apposita udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. con avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima. La modalità di adozione del provvedimento integra, secondo la difesa, una nullità generale a regime intermedio, non essendo possibile procedere alla revoca senza apposita udienza, ovvero nell’ambito di un’udienza fissata per una diversa finalità, senza consentire alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa.
Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 168 quater , comma 1 n.2, cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in quanto la revoca è stata pronunciata sulla base dell’intervenuta condanna per un reato della stessa indole senza operare una valutazione concreta e individualizzante dell’impatto del nuovo reato sulla prosecuzione del programma e senza motivazione circa la rilevanza ostativa della condotta sopravvenuta in relazione alle finalità rieducative e riparatorie proprie dell’istituto. Ai fini della revoca è, infatti, imposto al giudice di motivare ogni decisione che incida sull’efficacia del percorso di rieducativo intrapreso dall’imputato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Sezione ha già esaminato un caso analogo (Sez. 4 n. 10031 del 16/01/2025, COGNOME, Rv. 287725 -02) affermando un principio così massimato: «In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l’ordinanza di revoca di cui all’art. 464 octies cod. proc. pen. adottata a seguito di un’udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l’indicazione, sia pure in forma succinta, dell’oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca».
Come evidenziato dal ricorrente, il giudice di merito, dopo aver ammesso l’imputato alla prova ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 168 bis cod.
pen., ha successivamente revocato il provvedimento ammissivo in considerazione dell’ordine di esecuzione n.37/2025 attestante la detenzione domiciliare dell’imputato a seguito di condanna definitiva.
Il provvedimento è stato adottato nel corso di un’udienza originariamente fissata, come si legge nel verbale di udienza del 7 febbraio 2025, per acquisire il consenso dell’imputato alla prosecuzione della MAP e per la produzione della documentazione medica posta a fondamento dell’interruzione del programma.
Il provvedimento impugnato in questa sede, pur nella sua estrema sinteticità, concretizza, dunque, una revoca di ordinanza ammissiva della messa alla prova sostanzialmente in ragione della sopravvenuta definitività, in data 2 gennaio 2025, di una sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n.309/90, commesso il 15 aprile 2024, con esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare.
Quanto al dedotto error in procedendo , occorre rilevare che il comma 2 dell’art. 464 octies cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. In riferimento al disposto del predetto comma 2, questa Corte, con argomentazioni in questa sede condivise, ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti. Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del .4. 24.11.2017, Senatore, Rv. 271875 – 01), ovvero all’esito di una udienza fissata ma, come nella specie, per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all’art. 168 quater cod. pen. (Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, Gentile, non mass., e Sez. 6, n. 45889 dell’08/10/2019, Amoroso, Rv. 277387 – 01).
Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentire la valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle parti strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6, n. 36573 del 28/06/2022, COGNOME, non mass.). Ne consegue il vizio di nullità generale a regime intermedio del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione dell’assenza di un avviso contenente
l’indicazione, sia pure in forma succinta, dell’oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito dall’accoglimento del primo. Tuttavia, a beneficio del giudice del rinvio, vale osservare che l’art. 168 quater cod. pen. prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Trattasi di ipotesi di revoca della sospensione del procedimento correlate all’accertamento dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto e alla smentita della fiducia accordatagli dall’ordinamento circa il buon esito della prova. Sebbene sia condivisibile l’assunto difensivo per cui non rientra tra le cause di revoca di cui all’art. 168 quater cod. pen. l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare che, come già affermato da questa Corte, può coesistere con la messa alla prova disposta, ex art. 168 bis cod. pen., nell’ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni (Sez. 1, n. 41185 del 31/10/2024, Giuffrida, Rv. 287147 -01), nel caso in esame il giudice del rinvio terrà conto del fatto che tra le ipotesi di revoca del provvedimento è prevista la commissione, durante il periodo di prova, di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in diversa persona fisica per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, diversa persona fisica, per l’ulteriore corso. Così è deciso, 11/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME