Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20968 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Taormina il 24/07/1979
inoltre: COGNOME NOME COGNOME NOME
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del RG.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza resa dal Tribuna di Messina all’udienza del 21.1.2025, con la quale è stata disposta ex art. octies cod. proc. pen. la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova del ricorrente, imputato dei reati di cui agli artt. 590-bi pen., 186 e 187 cod. strada cod. strada
Il ricorrente lamenta – in sintesi – violazione di legge del provvedimento impugnato, sotto il profilo dell’assenza di motivazione in ordine alla coscienz volontà del prevenuto di eludere la messa alla prova e, quindi, per mancanza una volontaria, grave e reiterata violazione delle prescrizioni, tale da giusti la revoca. Osserva che l’interruzione del lavoro di pubblica utilità era st conseguenza della sua inconciliabilità con l’attività lavorativa stagionale intra
dall’COGNOME, il quale, peraltro, non aveva interrotto le ulteriori prescrizioni pr dal programma.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rig del ricorso.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna violazione di legge appare rinvenibile nelle argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha congruamente giustificato la revoca della messa alla prova in ragione dell volontaria e immotivata interruzione della prova da parte del prevenuto, dopo appena tre mesi (dei ventidue previsti) e senza più riprendere il lavoro di pubbl utilità, in assenza di autorizzazione e di specifica comunicazione alle autor competenti.
Il giudicante ha osservato che gli impegni addotti dall’ammesso non erano tali da giustificare il suo comportamento, trattandosi di attività lavorativa avente durata limitata nel tempo (peraltro iniziata due mesi dopo l’interruzione del lav di pubblica utilità) e non incompatibile con lo svolgimento del programma, presupponendo, al più, una rimodulazione degli orari e/o giorni del lavoro d pubblica utilità.
Si tratta di argomentazioni giuridicamente ineccepibili, in linea con il costa insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art 464-octies cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta accerta i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall’art. 168-quater cod. non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguir comunque la prova (cfr. Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273655 – 01). E’ stata anche affermata la legittimità della revoca dell’ordinanza di sospensio anche se fondata su un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quan l’espressione “ripetute e gravi trasgressioni” di cui all’art. 168-quater cod. deve essere interpretata quale presupposto “sostanziale” del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da esclude possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottop (cfr. Sez. 4, n. 19226 del 04/03/2020, Rv. 279248 – 01).
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6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 maggio 2025
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