Revoca Liberazione Anticipata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La revoca della liberazione anticipata è un provvedimento che incide profondamente sul percorso di un detenuto, annullando un beneficio ottenuto grazie alla buona condotta. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 28312/2025) offre un’importante lezione sui limiti e le conseguenze di un ricorso avverso tale decisione, sottolineando la necessità di formulare censure specifiche e giuridicamente ammissibili.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con la quale è stata revocata la liberazione anticipata concessa a un detenuto. Il provvedimento ha annullato un totale di 225 giorni di sconto di pena, relativi a semestri compresi tra il marzo 2018 e il settembre 2020. La ragione della revoca, come previsto dalla legge sull’ordinamento penitenziario, era presumibilmente legata alla commissione di un nuovo reato da parte del condannato.
Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale di Sorveglianza non avesse adeguatamente considerato l’impatto del nuovo reato sul percorso di rieducazione già intrapreso, né il grado di recupero sociale già raggiunto. In sostanza, il ricorrente chiedeva una valutazione più approfondita e contestava la decisione del Tribunale nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per l’abuso dello strumento processuale attraverso la presentazione di un ricorso palesemente infondato.
La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dal detenuto, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità del ricorso stesso.
Le Motivazioni sulla Revoca Liberazione Anticipata
Le motivazioni della Corte sono state nette e concise. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure sollevate erano state ritenute ‘non consentite’ e ‘manifestamente infondate’. Questo linguaggio tecnico indica che il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità (cioè violazioni di legge o vizi procedurali), che sono le uniche che la Corte di Cassazione può esaminare. Invece, ha tentato di ottenere un nuovo giudizio di merito, chiedendo alla Cassazione di rivalutare le stesse circostanze di fatto già considerate dal Tribunale di Sorveglianza.
Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, ha un’ampia discrezionalità nel valutare se la condotta del detenuto (come la commissione di un nuovo reato) sia incompatibile con il beneficio della liberazione anticipata. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la decisione non sia palesemente illogica o priva di motivazione, cosa che in questo caso non è stata riscontrata. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi una conseguenza diretta dell’errata impostazione dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Chi intende impugnare un provvedimento come la revoca della liberazione anticipata deve basare il proprio ricorso su specifiche violazioni di norme di legge e non su una diversa interpretazione dei fatti.
Inoltre, la decisione sottolinea le pesanti conseguenze economiche di un ricorso temerario. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma un deterrente per evitare di intasare il sistema giudiziario con ricorsi palesemente destinati al fallimento. Per i detenuti e i loro difensori, ciò significa che la decisione di impugnare un provvedimento sfavorevole deve essere ponderata attentamente, focalizzandosi esclusivamente su vizi di legittimità concreti e dimostrabili.
La liberazione anticipata, una volta concessa, può essere revocata?
Sì, la sentenza conferma che il Tribunale di Sorveglianza ha il potere di revocare la liberazione anticipata, come previsto dall’art. 54 dell’Ordinamento Penitenziario, in particolare quando il condannato commette un nuovo reato che dimostra il fallimento del percorso rieducativo.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del processo, ma anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato a 3.000 euro.
Per quale motivo il ricorso del detenuto è stato respinto senza un esame nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele del detenuto (le ‘censure’) sono state ritenute ‘non consentite’ e ‘manifestamente infondate’. Ciò significa che il ricorrente ha cercato di far riesaminare i fatti del caso, compito che spetta al Tribunale di Sorveglianza, invece di evidenziare specifici errori di diritto, che è l’unica funzione della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28312 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2107/2025
CC – 17/06/2025
R.G.N. 14219/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Milano
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, ai sensi dell’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la liberazione anticipata concessa a NOME COGNOME nella misura di duecentoventicinque giorni, per piø semestri, puntualmente indicati nel provvedimento, comunque, compresi tra il 24 marzo 2018 e il 23 settembre 2020.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta in data 31 maggio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso denuncia censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate e dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI