Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38996 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 27/05/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurator generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, a seguito di richiesta della locale Procura generale, revocava nei confronti di NOME COGNOME (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) la riduzione di pena per liberazione anticipata concessagli dal magistrato di sorveglianza di Siracusa con ordinanza del 15 febbraio 2022 (per complessivi 315 giorni, relativamente ai semestri di detenzione sofferta dal 1° marzo 2017 al 31 agosto 2017, dal 1° marzo 2018 al 31 agosto 2019 e dal 10 marzo 2020 al 31 agosto 2021) e del 10 aprile 2022 (per complessivi 45 giorni, in relazione al semestre di carcerazione dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022).
La revoca del beneficio veniva disposta in considerazione della condanna irrevocabile pronunciata (con sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE pronunciata il giorno 5 luglio 2024) nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’artt. 74 d.P.R. n.309/90, 416-bis.1 cod. pen. commesso dal 2011 sino al 27 gennaio 2023 (data della sentenza di primo grado), per concorso in estorsioni pluriaggravate commesse dal 19 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017 e dal 10 novembre 2016 al 15 dicembre 2016 e per rissa e lesioni aggravate commesse 1’11 gennaio 2016; nello specifico il reato associativo si era protratto anche in epoca successiva ai semestri per i quali era stata concessa la riduzione della pena e dimostrava che, nel corso della carcerazione, il detenuto aveva mantenuto il suo ruolo di reggente della articolazione S. Paolo del RAGIONE_SOCIALE, proseguendo ad impartire ordini ai sodali dall’interno dell’istituto penitenziario anche attraverso l’uso di telefoni cellulari.
Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 Ord. pen. ed il vizio di motivazione apparente. In particolare, osserva che il Tribunale di sorveglianza non si sarebbe avveduto che tutti i reati posti a fondamento della revoca in oggetto erano stati commessi in epoca antecedente al 1° marzo 2017 (data di inizio della sua carcerazione) e, quindi, prima dei semestri valutati ai fini della liberazione anticipata; inoltre,
l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di esaminare se il ricorrente aveva effettivamente commesso reati in carcere, limitandosi a richiamare la contestazione c.d. ‘aperta’ del reato associativo per ritenere provata la consumazione dei reati durante la detenzione incorrendo, in tal modo, nel vizio di motivazione apparente.
Il AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, l’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, dispone che «la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca». Pertanto, i presupposti per operare legittimamente la revoca del beneficio sono: a) la commissione di un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo; b) l’intervento del nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio da revocare; c) l’accertamento della responsabilità del condannato per il nuovo delitto con sentenza passata in giudicato, che può intervenire anche dopo che l’esecuzione della pena sia cessata (Sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, Rv. 197473 – 01).
2.1. Deve poi ribadirsi che, quando dalla data di cessazione della permanenza di un reato debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, «non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare (…) ove si sia trattato di contestazione aperta, se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell’accertamento» e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino al momento della sentenza di condanna (tra le altre Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 232966 – 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 230727 – 01).
2.2. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che tale principio deve trovare applicazione, a maggiore ragione, ai fini della valutazione della liberazione anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione, sia in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707 01). Dunque, in presenza di un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto le condotte di partecipazione attribuite al condannato ed entro le quali esse devono ritenersi concluse (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118 – 01).
2.3. Pertanto, deve ribadirsi che la regola per cui rnel caso di contestazione cosiddetta aperta, la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull’imputato l’onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell’illecito prima della data della condanna di primo grado, spettando, viceversa, all’accusa l’onere di fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all’indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 dell’1/03/2016, Ariano, Rv. 267080 – 01).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata non è censurabile essendosi uniformata, ai principi sopra enunciati. Infatti, posto che il compito attribuito al Tribunale di sorveglianza non è quello di svolgere un autonomo accertamento della data di commissione del reato permanente che si assume commesso durante il periodo che era stato valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata, quanto quello di verificare quale accertamento fosse stato compiuto dal giudice della cognizione in relazione a tale profilo; quindi il Tribunale di sorveglianza, lungi dal considerare, autonomamente, elementi di prova riportati nella sentenza oggetto di verifica, è chiamato a svolgere una ricognizione sulla valutazione che, unitamente al resto del compendio, sia stata effettuata dal giudice della cognizione e verificare se, alla luce dello scrutinio compiuto in sede di merito di quegli elementi probatori, il giudice della cognizione, anche alla luce del restante compendio, avesse ritenuto provato il dato informativo che era stato riferito dai predetti dichiaranti.
3.1. Orbene, l’ordinanza impugnata – con motivazione adeguata ed esente da vizi di natura logica – ha richiamato varie parti della sentenza di condanna (in particolare le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia considerate credibili dal giudice della cognizione) a conferma del fatto che, successivamente al 1° marzo 2017 ed almeno sino al luglio del 2021, l’odierno ricorrente (benché fosse detenuto) aveva continuato ad impartire direttive ai sodali attraverso i colloqui con i famigliari, la corrispondenza, l’uso non consentito di un telefono cellulare, nonché ad effettuare affiliazioni anche in carcere e a gestire le attività illecite svolte all’esterno dal gruppo da lui capeggiato (pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato).
3.2. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza, in modo coerente, ha evidenziato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per disporre la revoca della liberazione anticipata e che tali logiche argomentazioni non vengono scalfite dalle censure (peraltro in parte rivalutative) sollevate con l’impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025.