Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14354 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 12/03/1961
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna revocava il beneficio della liberazione anticipata concessa a NOME COGNOME con i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 31 agosto 2007, il 13 novembre 2007 e il 12 maggio 2008 e dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 22 luglio 2009, in considerazione della sopravvenuta condanna subita dal COGNOME per il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen., in forza di sentenza resa dalla Corte di appello di Bari in data 21 luglio 2022.
Ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54, comma 3, Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente revocato il beneficio della liberazione anticipata per tutto il periodo che va dall’anno 1999 all’anno 2015, nonostante l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari, adita dal ricorrente per definire gli esatti confini del tempus commissi delicti del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen., contestato originariamente dal 2012 “con permanenza”, avesse determinato, con ordinanza del 26 gennaio 2024, il dies ad quem di commissione del reato nel mese di marzo 2016.
Ad avviso della difesa, il giudice a quo, pur avendo collocato i fatti ascritti al COGNOME tra gli ultimi mesi del 2015 e i primi mesi del 2016, non avrebbe considerato che l’esiguità del tempo e l’occasionalità della condotta costituivano circostanze tali da non inficiare il percorso di rieducazione intrapreso dal ricorrente sino al 2015.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l’intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, in quanto l’art. 54, L. 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) fa riferimento ai semestri di pena scontata ‘unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della con GLYPH sione
del beneficio (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260595 – 01; Sez. 1, n. 41347 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 245076 – 01).
Va, poi, ricordato che, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a un’occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 – 01; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246946 – 01).
Infine, va rammentato, sempre in tema di revoca della liberazione anticipata, che il “tempus commissi delicti” del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal Tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 – 01).
3. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo della cornice di principi e normativa delineata, ancorando, nel caso di specie, la revoca della liberazione anticipata ex art. 54, comma 3, Ord. pen. non al fatto in sé dell’intervenuta condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. c.p., ma alla incompatibilità della condotta delittuosa in concreto tenuta con il mantenimento del beneficio, fatta discendere dal giudice di merito – con motivazione scevra da vizi logici – da una valutazione di peculiare gravità della condotta medesima, tale da rendere manifesto l’insuccesso della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
Valutazione che, secondo il Tribunale, non avrebbe potuto essere scalfita dal fatto, riproposto anche in sede di ricorso a riprova della pretesa “occasionalità” dell’agire delittuoso rimproverato al COGNOME, dell’essere la partecipazione di costui al reato sopravvenuto risultata circoscritta agli ultimi mesi del 2015 e ai primi mesi del 2016.
Tale minimizzante ricostruzione, invero, non teneva conto del fatto che il COGNOME era intervenuto nel periodo indicato per osteggiare la decisione del nipote di dismettere il proficuo business, avviato a partire dal 2012, che aveva garantito al detenuto e ai propri familiari almeno parte del denaro funzionale ad assicurare il loro sostentamento. In tal modo egli aveva dimostrato la persistenza, nonostante la carcerazione e nel corso di essa, di contatti con il clan e la conservazione di un significativo grado di influenza criminale, ciò in netto e irriducibile contrasto con la pretesa partecipazione all’opera di rieducazione, l’adesione alla quale aveva assunto, all’evidenza, carattere meramente formale.
Si tratta di un approdo conclusivo, quello cui è pervenuto il giudice di sorveglianza, immune da vizi logici e giuridici, invano contrastato da rilievi difensivi
che, lungi dal confrontarsi con il complessivo ordito motivazionale sotteso all’ordinanza impugnata, insistono nel riproporre un unico argomento, quello della
pretesa brevità e, quindi, occasionalità del reato sopravvenuto, che è stato affrontato e superato, nella sua rilevanza, con il congruo argomentare prima
sintetizzato.
Dal rigetto del ricorso discende
4.
ex lege pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore la condanna del proponente al
Il Presidente