Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32279 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/02/1993
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava il beneficio, già riconosciuto a NOME COGNOME relativo alla liberazione anticipata con ordinanza emessa il 11/5/2023 in relazione al periodo 22 settembre 2021 – 21 marzo 2023, perché il condannato ha dimostrato, dopo la sua scarcerazione, di non aver mai avuto intenzione di cambiare stile di vita e di aderire all’opera di rieducazione avendo commesso altri reati in materia di stupefacenti.
In particolare, veniva valorizzato il fatto che il COGNOME, in affidamento in prova al servizio sociale, si era reso responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio per il quale ha riportato la condanna, con sentenza del Tribunale di Milano del 21/3/2024, divenuta irrevocabile il 8/4/2024, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1.200 di multa. La misura alternativa alla detenzione è stata sospesa dal Magistrato di sorveglianza e poi revocata dal Tribunale in data 10/3/2024 e il NOMECOGNOME resosi latitante, veniva arrestato in flagranza nuovamente per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio in data 6/02/2025, con applicazione della custodia cautelare in carcere.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 24 Cost., 127 e 678, comma 3.2, cod. proc. pen., per la nullità di cui all’art. 178 cod. proc. pen., perché il Tribunale, pur in presenza di regolare nomina del difensore, non avrebbe notificato a questo ultimo l’avviso di fissazione dell’udienza, così impedendogli di rappresentare il condannato in relazione alla richiesta revoca dei periodi di liberazione anticipata già riconosciutigli.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), per non avere il Tribunale considerato i semestri di liberazione anticipata già riconosciutigli come singoli segmenti da considerare separatamente, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, quindi, passibile di un rigetto.
2. In sintesi, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995, ancorando la revoca della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, comma terzo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), non al fatto in sé dell’intervenuta condanna del ricorrente per il reato di evasione commesso successivamente alla concessione del beneficio, ma alla ritenuta incompatibilità col suo mantenimento della condotta in concreto tenuta dal soggetto (indipendentemente quindi da un eventuale condanna subita), valorizzando – con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici, che si sottrae a censura in sede di legittimità – la specifica gravità della reiterazione delle condotte criminose per le quali il NOME era già stato condannato durante il periodo di espiazione della pena in affidamento in prova al servizio sociale, sotto il profilo dell’idoneità di tale comportamento a dimostrare l’insuccesso della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata.
Corretta è anche la revoca della detrazione di pena concessa a titolo di liberazione anticipata con riguardo all’intero arco temporale della pena già espiata dal ricorrente, e non limitata a una parte della stessa o al (solo) semestre in cui è stata posta in essere la condotta che ne giustifica la revoca, in quanto l’art. 54 ord. pen. fa riferimento ai singoli semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare per effetto della concessione del beneficio (Sez. 1 n. 41347 del 15/10/2009, Rv. 245076).
2.1. In relazione al primo motivo di ricorso, deve qui ribadirsi quanto già affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 36964 del 07/6/2019, Rv. 276867, secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa. Principio che può essere esteso al caso di specie, stante che la revoca della liberazione anticipata già riconosciuta al ricorrente fa seguito alla revoca della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che il mandato conferito al difensore durante il procedimento di sorveglianza, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, di iniziativa del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla provvisoria sospensione, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l’avviso di
udienza (tra le altre, Sez. 1, n. 1812 del 20/4/1994, Rv. 197533; Sez. 1, n. 12900 del 6/3/2009, Rv. 243561; Sez. 1, n. 24938 del 28/1/2014, Rv. 262131). Si è, in particolare, evidenziato che discendono dalla stessa disciplina normativa dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, regolato in termini ampia dislocazione temporale di un esperimento di “rieducazione” del condannato, la concettuale scansione dei suoi effetti nei tre momenti, o nelle tre fasi, dell’ammissione, della esecuzione – gestione, della conclusione, e l’autonomia, concettuale e funzionale, del procedimento di sorveglianza dell’adozione dell’affidamento da quelli successivi, indeterminati e adottabili ex officio a seguito di una relazione del servizio sociale, pure evidenziandosi che ogni fase dell’istituto, in relazione alla sua disciplina processuale (ai sensi degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen.), richiede una sua autonoma e specifica cognizione camerale (Sez. 1, n. 28553 del 18/6/2008, Rv. 240599).
Sulla base di tale condiviso principio di diritto e richiamate le emergenze fattuali del procedimento, deve, pertanto, conclusivamente ritenersi, sul punto, che non è viziata l’ordinanza impugnata, poiché è stato dato avviso per l’udienza camerale al nominato difensore di ufficio, non spiegando effetti nel procedimento per la revoca della misura la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza e non risultando in atti alcuna nomina di detto avvocato quale difensore nell’odierno procedimento di revoca della liberazione anticipata.
2.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va ribadito quanto espresso da Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Rv. 277236, secondo cui è legittima la revoca della liberazione anticipata concessa con riferimento al periodo di espiazione in affidamento in prova al servizio sociale, allorché tale ultimo beneficio venga revocato con effetto “ex tunc”, attesa la generale revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, in caso di mutamento della situazione di fatto che li aveva giustificati, nonché da Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, Rv. 260595, secondo la quale la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l’intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, in quanto l’art. 54, ord. pen., fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio (fattispecie, nella quale al condannato, non rientrato in istituto da un permesso premio, sono stati revocati 405 giorni di liberazione anticipata).
L’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, meramente confutative, in un ambito appunto riservato alla discrezionalità del Tribunale di
sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla le gg e. Nell’apprezzamento assume, infatti, giusto rilievo la considerazione della g ravità dei crimini commessi e dell’insufficienza, come adeguatamente motivato e g iustificato nei fatti, del mancato percorso di emenda.
A tali considerazioni se g ue il ri g etto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rig etta il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali.
Così deciso il 3/6/2025