Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33139 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Milano il 15/01/1976, avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocava la liberazione anticipata concessa a XXXXXXXXXXXXXX – detenuto presso la Casa circondariale di Monza in espiazione della pena complessiva di anni 9 e giorni 14 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo del 24 febbraio 2025 – in relazione ai periodi 19 febbraio 2014 / 19 febbraio 2015, 19 febbraio 2015 / 19 agosto 2016, 20 febbraio 2017 / 19 agosto 2017, 20 agosto 2017 / 19 febbraio 2018, 20 febbraio 2018 / 19 agosto 2018 e 20 agosto 2018 / 19 febbraio 2019.
Richiamato l’art. 54, comma 3, ord. pen., il provvedimento impugnato rilevava che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il beneficio già concesso può essere legittimamente revocato quando il condannato commetta un nuovo delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena o di piø pene unificate in un provvedimento di cumulo, indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che lo accerti; chiariva che la revoca deve investire l’intero arco temporale di espiazione della pena, e non solo il semestre in cui la condotta illecita Ł stata posta in essere; ricordava, infine, che la Corte costituzionale ha statuito che non si versa in ipotesi di revoca automatica, spettando al Tribunale di sorveglianza la valutazione della ascrivibilità del fatto al fallimento dell’opera rieducativa, piuttosto che ad una occasionale manifestazione di devianza.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata dava atto che al XXXXX era stato, tra l’altro, concesso il beneficio della liberazione anticipata:
con ordinanza del 27 aprile 2015 in relazione al periodo 19 febbraio 2014 / 19 febbraio 2015 (90 giorni);
con ordinanza del 7 ottobre 2016 in relazione al periodo 19 febbraio 2015 / 19 agosto 2016 (135 giorni);
con ordinanza del 10 ottobre 2017 in relazione al periodo 20 febbraio 2017 / 19 agosto
2017 (45 giorni);
con ordinanza del 17 aprile 2018 in relazione al periodo 20 agosto 2017 / 19 febbraio 2018 (45 giorni);
con ordinanza del 29 gennaio 2019 in relazione al periodo 20 febbraio 2018 / 19 agosto 2018 (45 giorni);
con ordinanza del 22 agosto 2019 in relazione al periodo 20 agosto 2018 / 19 febbraio 2019 (45 giorni).
Rilevava che il XXXXX aveva riportato condanna definitiva per i reati di tentata rapina ad una gioielleria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi il 16 settembre 2020, e, dunque, mentre stava espiando la pena di cui al provvedimento di cumulo del 18 maggio 2018 in regime di affidamento terapeutico.
Revocava, pertanto, il beneficio concesso con le sopra indicate ordinanze, sul presupposto che «le condotte delittuose poste in essere in data 16.9.2020 non costituiscano un fatto avulso ed estemporaneo, e quindi una ‘occasionale manifestazione di devianza’, ma denotino, invece, il sostanziale e totale fallimento dell’opera rieducativa nei periodi precedenti, avendo il soggetto evidentemente mostrato un’adesione puramente formale alle regole imposte, non essendosi mai realmente distaccato dalle logiche devianti alla base dei plurimi illeciti commessi a partire sin dagli anni ’90».
Avverso l’ordinanza del 29 aprile 2025 ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia del XXXXX, Avv. NOME COGNOME deducendo erronea applicazione dell’art. 54 ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost.
Con il primo motivo deduce che la revoca della liberazione anticipata può intervenire solo quando il nuovo delitto non colposo sia stato commesso nel corso dell’esecuzione della pena o delle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo, in relazione alle quali Ł stato concesso il beneficio, e che, qualora le pene siano state cumulate, occorre verificare se il singolo rapporto esecutivo in relazione al quale Ł stato concesso il beneficio non fosse già estinto per intervenuta espiazione della pena, poichØ dall’unificazione non possono derivare conseguenze deteriori per il condannato: dunque, lo scioglimento del cumulo materiale o giuridico delle sanzioni unificate si impone ogni volta che dall’operazione possa derivare un beneficio al condannato.
Da tanto consegue che il tribunale di sorveglianza deve innanzitutto verificare quale condanna fosse in esecuzione nel semestre in relazione al quale Ł stato ottenuto il revocando beneficio, in quale data il condannato ha terminato di espiare quella pena, e se il condannato ha commesso ulteriori reati – poi accertati con sentenza definitiva – tra la data di concessione del revocando beneficio e la data di definitiva espiazione della pena: ove si accerti che il nuovo reato Ł stato commesso nel periodo in cui il condannato stava eseguendo la pena inflitta con una sentenza di condanna diversa da quella – già interamente espiata – in relazione alla cui esecuzione Ł stato concesso il beneficio, quest’ultimo non può essere revocato.
Rileva che, nel caso di specie, sono stati adottati nei confronti del XXXXX plurimi provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti, e che quelli successivi hanno richiamato quelli precedenti: così operando, però, tutte le pene inflitte al condannato sono state mantenute in esecuzione, pur se i singoli rapporti esecutivi si sono estinti a seguito della definitiva espiazione della relativa pena: «espiata in concreto la pena relativa ad una sentenza di condanna, il singolo rapporto esecutivo deve ritenersi estinto, e ciò indipendentemente dal fatto che l’ufficio esecuzione penale abbia o meno preso atto di tale estinzione e provveduto alla formale eliminazione della singola condanna dal provvedimento
di esecuzione di pene concorrenti»; diversamente opinando, il condannato «risulterebbe in continua esecuzione di una unica pena che comprenderebbe tutte le pene allo stesso inflitte solo perchØ le stesse sono formalmente richiamate dall’ultimo provvedimento di esecuzione pene concorrenti che richiama al suo interno tutti i precedenti e ciò ancorchØ le relative pene siano già state integralmente espiate e siano pertanto estinte».
In particolare, il 16 settembre 2020 il XXXXX ha commesso il nuovo delitto mentre erano in esecuzione – nella forma dell’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – le pene concorrenti di cui al provvedimento di cumulo n. 2262/2018 emesso il 18 maggio 2018 dalla Procura della Repubblica di Milano, con decorrenza dal 29 dicembre 2016 e fine pena l’1 gennaio 2022: ne consegue che non poteva essere revocata la liberazione anticipata già concessa in relazione a condanne già interamente espiate prima del 29 dicembre 2016, poichØ non Ł possibile ritenere che le stesse fossero in esecuzione alla data del 16 settembre 2020.
Con il secondo motivo deduce che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il nuovo delitto Ł stato ritenuto dimostrativo della mancata adesione del XXXXX al percorso rieducativo ed incompatibile con il mantenimento del beneficio già concesso: in particolare, non Ł stato valutato il concreto percorso intrapreso dal condannato durante l’esecuzione delle pene, e, trascurando la documentazione versata in atti e lo stato di tossicodipendenza del XXXXX, non si Ł considerato che la ricaduta nel delitto non deriva dalla mancata adesione al percorso rieducativo, ma dalla recrudescenza della tossicomania del condannato.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Rileva che «la disposizione contenuta nell’art. 54 ord. pen., comma 3, prevede la possibilità di procedere alla revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiato successivamente commetta un delitto non colposo per il quale riporti condanna irrevocabile e che dalla formulazione testuale della norma, che non contiene alcuna limitazione sotto il profilo temporale, si deduce che la condizione risolutiva può intervenire anche dopo che l’esecuzione della pena sia cessata (Cass., sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, COGNOME, Rv. 197473)».
Rileva, altresì, che «per pacifica giurisprudenza di legittimità, allorchØ il nuovo delitto sia commesso nel corso dell’esecuzione di pena risultante da provvedimento di unificazione di una pluralità di pene concorrenti, Ł necessario che la nuova violazione sia commessa esclusivamente nel periodo di esecuzione della condanna o delle condanne cui Ł riferito il beneficio concesso: se la liberazione anticipata sia concessa indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate, analogamente la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre Ł in corso la loro esecuzione».
Ritiene, infine, che il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, e che le deduzioni mosse con il ricorso siano generiche ed infondate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il beneficio previsto dall’art. 54 ord. pen. può essere revocato qualora, nel corso dell’espiazione della pena in relazione alla quale lo stesso Ł stato concesso, il condannato commetta un nuovo delitto non colposo, sempre che non si accerti l’occasionalità o l’estemporaneità del piø recente illecito, e, dunque, la sua inidoneità a vanificare o inficiare il percorso rieducativo in funzione del quale era stato concesso lo sconto premiale.
Il dato normativo impone di ritenere che la liberazione anticipata può essere revocata anche dopo l’integrale esecuzione della pena (o di piø pene concorrenti), poichØ ciò che
rileva Ł che il condannato abbia commesso il reato, poi accertato con sentenza definitiva, durante l’espiazione: ed invero, l’art. 54, comma 3, ord. pen. non prevede in tal senso alcun limite temporale, richiedendo, fra i presupposti per la revoca, soltanto il sopraggiungere di una condanna definitiva «per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena successivamente alla concessione del beneficio»; se ne ricava che Ł del tutto indifferente che la sentenza di condanna passi in giudicato durante l’esecuzione della pena o dopo che la stessa sia cessata (cfr. Sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, dep. 1994, Inserra, Rv. 197473 – 01: «L’art. 54 comma terzo ord. pen., che disciplina la revoca della liberazione anticipata, stabilisce che essa consegue alla condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio e non attribuisce alcun rilievo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed alla data dell’ordinanza di revoca»): sarebbe, peraltro, illogico subordinare la revocabilità del beneficio ad un evento del tutto indipendente ed estraneo all’esecuzione (il passaggio in giudicato della condanna prima dell’integrale espiazione della pena), poichØ l’irrevocabilità di una sentenza Ł, come noto, condizionata da molteplici ed imprevedibili variabili.
Ciò posto, Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, dep. 2006, Grado, Rv. 233323 – 01, ha perfettamente riassunto i termini della questione, chiarendo in motivazione che «le condizioni richieste dalla legge per procedere alla revoca della liberazione anticipata, sono le seguenti:
il delitto non colposo, comportante l’eventuale revoca, deve essere stato commesso nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo;
il delitto deve essere stato commesso successivamente alla concessione del beneficio da revocare;
la responsabilità del condannato per tale delitto deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena;
ai fini della collocazione temporale dell’evento comportante la revoca (che deve essere successivo alla concessione), si deve avere riguardo alla data di commissione del nuovo delitto e non alla data di passaggio in giudicato della sentenza».
AllorchØ il nuovo reato venga non solo commesso, ma anche accertato con sentenza definitiva mentre Ł ancora in corso l’esecuzione di piø condanne ricomprese in un provvedimento di cumulo, ed il tribunale di sorveglianza deliberi durante l’espiazione della pena, viene in rilievo il principio della unitarietà della esecuzione, di cui all’art. 76 cod. pen., i n base al quale tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente, poichØ l’ordinamento non prevede alcun ordine di espiazione delle sanzioni detentive ricomprese nell’ambito di una esecuzione cumulata (cfr. Sez. 1, n. 3577 del 24/05/1996, COGNOME, Rv. 205486 – 01; Sez. 1, n. 2469 del 27/05/1992, COGNOME, Rv. 191275 – 01; Sez. 1, n. 566 del 06/02/1992, COGNOME, Rv. 189612 – 01); dunque, come ha ineccepibilmente chiarito la già citata sentenza Grado , «ove l’esecuzione riguardi piø pene concorrenti, così come il beneficio viene concesso indistintamente in relazione alle medesime pene cumulate, allo stesso modo la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre sia in corso l’esecuzione di pene cumulate con un unico provvedimento»; in tal caso, «la revoca non deve essere limitata alla sola frazione semestrale, nel quale Ł stato commesso il delitto, della complessiva riduzione di pena precedentemente accordata con uno o piø provvedimenti, ma riguarda l’intero arco temporale di espiazione della pena» (cfr., per un’applicazione del principio, Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260595 – 01).
Se, invece, il nuovo reato, commesso mentre Ł in corso l’esecuzione di piø condanne ricomprese in un provvedimento di cumulo, viene accertato con sentenza divenuta irrevocabile dopo l’integrale espiazione della pena, il tribunale di sorveglianza, deliberando a pena già espiata, deve procedere allo scioglimento del cumulo: «di conseguenza – ha argomentato la sentenza Grado -, se l’esecuzione della pena (o delle pene concorrenti) ha avuto termine per avere il condannato interamente espiato la pena inflittagli, essendosi il rapporto esecutivo esaurito, occorre verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere di conseguenza. In tal caso la revoca, sempre che siano presenti tutti gli altri presupposti sopra specificati, potrà avere luogo esclusivamente in relazione alla liberazione anticipata concernente la pena che era in esecuzione nel periodo in cui Ł stata posta in essere la nuova condotta criminosa. Ciò, in quanto il principio dello scioglimento del cumulo nel caso in cui lo stesso si risolva a vantaggio del condannato si applica anche in tema di revoca della liberazione anticipata e, stando al tenore letterale della legge, la revoca non può che riguardare la pena in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e non anche pene inflitte per condanne diverse da quella in relazione alla quale Ł stato concesso il beneficio da revocare» (cfr., per un’applicazione del principio, Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267992 – 01, secondo cui «La revoca della liberazione anticipata presuppone che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, sicchØ, nel caso in cui le pene inflitte siano riunite in un provvedimento di cumulo, Ł necessario che questo sia sciolto per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per poi procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena»; in termini, piø di recente, Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, non massimata sul punto).
L’applicazione al caso di specie di queste coordinate ermeneutiche rivela la correttezza della decisione impugnata.
Ed invero, risulta dagli atti che il 16 settembre 2020 il XXXXX ha commesso i delitti di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, poi accertati con sentenza divenuta irrevocabile nel maggio 2022.
Il provvedimento impugnato ha chiarito (cfr. pag. 3), ed il ricorso non ha contestato (cfr. pag. 9), che il 16 settembre 2020 il XXXXX stava espiando in regime di affidamento terapeutico la pena di anni 5, mesi 10 e giorni 12 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo n. 2018/2262 SIEP, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 18 maggio 2018.
Secondo quanto si evince dalla documentazione in atti, l’espiazione di queste pene ha avuto inizio il 29 dicembre 2016 in regime carcerario; l’11 luglio 2018 il XXXXX ha ottenuto l’affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il 16 settembre 2020, a seguito dell’arresto in flagranza (e della conseguente revoca dell’affidamento terapeutico), l’espiazione Ł proseguita in regime carcerario; il fine pena, già fissato per il 25 settembre 2022, Ł intervenuto l’1 gennaio 2022 a seguito del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata.
Tra i titoli cumulati nel provvedimento n. 2018/2262 SIEP vi erano le pene di cui ai precedenti provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti n. 7165/2014 (emesso in data 1 dicembre 2014 e non ancora interamente espiato alla data del 29 dicembre 2016: risulta, invero, dagli atti che il XXXXX aveva iniziato ad espiare la pena di anni 3, mesi 5 e giorni 29 di reclusione il 19 febbraio 2014, e che il fine pena era fissato per il 29 agosto 2017), e n. 2915/2016 (emesso in data 16 giugno 2016 e non ancora interamente espiato alla data del
29 dicembre 2016: risulta, invero, dagli atti che il XXXXX aveva iniziato ad espiare la pena di anni 5, mesi 2 e giorni 19 di reclusione il 19 febbraio 2014, e che il fine pena era fissato per l’8 febbraio 2019).
Dunque, il 16 settembre 2020 erano in corso di esecuzione le pene concorrenti oggetto del provvedimento di cumulo n. 2018/2262 SIEP, la cui espiazione – per via dell’inglobamento di precedenti provvedimenti di unificazione di pene concorrenti – aveva avuto inizio il 19 febbraio 2014; alla data del 16 settembre 2020 le pene non erano state ancora interamente espiate, poichØ il fine pena, come si Ł detto, era fissato per il 2022.
Guardando all’arco temporale intercorrente tra l’inizio dell’espiazione delle pene cumulate (19 febbraio 2014) e la perpetrazione del nuovo delitto (16 settembre 2020), si rileva che al XXXXX Ł stato concesso il beneficio della liberazione anticipata in relazione ai periodi 19 febbraio 2014 / 19 febbraio 2015 (ordinanza del 27 aprile 2015), 19 febbraio 2015 / 19 agosto 2016 (ordinanza del 7 ottobre 2016), 20 febbraio 2017 / 19 agosto 2017 (ordinanza del 10 ottobre 2017), 20 agosto 2017 / 19 febbraio 2018 (ordinanza del 17 aprile 2018), 20 febbraio 2018 / 19 agosto 2018 (ordinanza del 29 gennaio 2019) e 20 agosto 2018 / 19 febbraio 2019 (ordinanza del 22 agosto 2019).
Il beneficio, concesso indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate in corso di espiazione alle date degli indicati provvedimenti, doveva pertanto essere revocato in forza del delitto commesso il 16 settembre 2020, quando l’espiazione di quelle pene cumulate non era ancora ultimata; la revoca doveva investire i benefici concessi in relazione all’intero arco temporale di espiazione della pena, così come Ł stato correttamente disposto.
Sono, dunque, infondate le doglianze sviluppate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, avendo il tribunale di sorveglianza prestato correttamente ossequio ai principi di diritto innanzi illustrati, che possono essere riassunti nel modo che segue: «In tema di liberazione anticipata, qualora il condannato commetta un delitto non colposo mentre sono in corso di esecuzione piø condanne ricomprese in un provvedimento di cumulo, il provvedimento di revoca di cui all’art. 54, comma 3, ord. pen., se adottato mentre Ł ancora in corso l’espiazione, deve investire tutti i benefici concessi in relazione all’intero arco temporale di esecuzione delle pene cumulate, in ossequio al principio della unitarietà della esecuzione di cui all’art. 76 cod. pen.».
5. Anche il secondo motivo di ricorso Ł infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonchØ il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a un’occasionale manifestazione di devianza» (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 – 01): ed invero, l’intervenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 54 ord. pen., nella parte in cui prevedeva l’automatica revoca della liberazione anticipata in caso di successiva commissione, nel corso dell’esecuzione, di un delitto non colposo (cfr. Corte cost., sentenza n. 186 del 23 maggio 1995), impone al giudice dell’esecuzione di valutare «l’incidenza della perpetrazione del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonchØ il grado di recupero fino a quel momento manifestato e se il delitto commesso sia stato espressione del fallimento dell’opera rieducativa o per contro abbia rappresentato un fatto avulso ed estemporaneo, anche basandosi sugli esiti di una acquisenda valutazione critica della condotta tenuta da redigersi all’uopo da parte dell’organo preposto all’osservazione del soggetto» (così, in motivazione,
Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246946 – 01).
Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, avendo ritenuto, con valutazione logica e fedele agli atti, che il nuovo illecito perpetrato dal XXXXX nel settembre 2020, unitamente a quello, anch’esso accertato con sentenza irrevocabile, perpetrato nel marzo 2023 (si tratta di una ulteriore condanna per il delitto di tentata rapina, citata a pagina 2 del provvedimento impugnato e riportata al n. 34 del certificato del casellario giudiziale del XXXXX), testimoniasse «il sostanziale e totale fallimento dell’opera rieducativa nei periodi precedenti, avendo il soggetto evidentemente mostrato un’adesione puramente formale alle regole imposte, non essendosi mai realmente distaccato dalle logiche devianti alla base dei plurimi illeciti commessi a partire sin dagli anni ’90».
Il giudice specializzato ha, ragionevolmente e senza alcun automatismo, ancorato la revoca del beneficio alla constatazione dell’insuccesso della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, valorizzando, con motivazione logica ed ineccepibile, l’indubbia gravità delle condotte serbate dal XXXXX, sintomatica della circostanza che lo stesso non si era in realtà allontanato dal crimine, avendo riproposto i medesimi comportamenti illeciti già tante volte registrati prima dell’inizio dell’espiazione della pena; l’assenza di una riscontrabile evoluzione in senso positivo della sua personalità, e il sostanziale fallimento dell’opera rieducativa avviata nei suoi confronti, hanno condotto il tribunale di sorveglianza, con motivazione esente da aporie o vizi logici, e dunque non sindacabile in questa sede, a revocare il beneficio per tutti i semestri di pena indicati nel provvedimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.