Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio dell’ordinanza impugnata-
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, ex art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) la liberazione anticipata concessa a NOME COGNOME nella misura di centotrentacinque giorni, per i semestri compresi dal 15 ottobre 2019 al 14 ottobre 2020.
A ragione della decisione ha evidenziato che, con ordinanza del 16 settembre 2021, aveva revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova c.d. terapeutico poiché COGNOME, in pendenza della misura concessa e, segnatamente il 3 agosto 2021, aveva consumato fatti di reato ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen., poi divenuti oggetto di condanna passata in giudicato.
Richiamati, pertanto, i principi espressi in sede di legittimità in punto di necessità della verifica dell’incidenza del reato commesso sull’opera di rieducazione e sul grado di recupero fino a quel momento manifestato, ha limitato la revoca del beneficio della liberazione condizionale ai semestri suindicati e, ferma la gravità del reato commesso, ha valorizzato il notevole lasso temporale intercorso tra il reato e le precedenti liberazioni anticipate concesse.
Ricorre COGNOME per cassazione e, denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza, pur dimostrando di conoscere i principi giurisprudenziali che escludono ogni automatismo nella revoca della liberazione anticipata nell’ipotesi in cui l’interessato subisca una condanna per il delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione e dopo la concessione del beneficio medesimo, ha omesso di valutare l’incidenza della commissione del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero manifestato fino a quel momento.
L’ordinanza impugnata, nell’accogliere solo parzialmente la richiesta di revoca, sarebbe in insanabile contrasto quella precedente del Tribunale di sorveglianza di revoca dell’affidamento in prova terapeutico, pur richiamato nel proprio provvedimento, che prevedeva una revoca ex nunc dell’indicata misura alternativa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 9 agosto 2023, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa a un’occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246946).
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano non solo ha omesso qualsiasi valutazione sull’incidenza del fatto di reato commesso sul percorso rieducativo del ricorrente, ma è giunto all’individuazione del periodo riguardo al quale la revoca poteva essere disposta, peraltro inferiore rispetto alla richiesta del Procuratore della Repubblica, senza alcuna indicazione delle ragioni per cui la revoca dovesse riguardare l’intero periodo decorrente dal 15 aprile 2019 al 14 ottobre 2020.
Altro profilo di criticità è ravvisato dal Collegio nella laconica affermazione inerente alla distanza temporale tra il reato e le precedenti liberazioni anticipate concesse, poiché – come osservato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta – anche ove il riferimento fosse legato alla maggior prossimità dei semestri oggetto di revoca rispetto alla nuova violazione penale commessa, tuttavia il provvedimento non fornisce alcuna giustificazione sul fatto che detti semestri, a differenza di quelli immediatamente precedenti, fossero particolarmente interessati con riferimento al buon andamento del percorso trattamentale in corso.
E ciò, osserva il Collegio, a maggior ragione, tenuto conto del fatto che l’affidamento terapeutico era stato, viceversa e con motivazione espressa, revocato ex nunc.
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, cui gli atti vanno rinviati per un nuovo esame, che, comunque libero nell’esito, riconsideri, alla luce di tutte delle evidenze disponibili, il formulato giudizio di gravità e tenga conto, ai fini del giudizio fina in ordine alla partecipazione del condannato all’attività di rieducazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente