Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 499 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 10/05/1974 avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per COGNOME con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 2/2/2023, ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha revocato la librazione anticipata in precedenza concessa per complessivi giorni 855 a COGNOME
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. in quanto al condannato e ai difensore, già nominato in atti, non sarebbe stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza. Nel primo motivo la difesa -evidenziato che dagli atti, indicati e allegati al ricor:so, risultava che condannato aveva eletto domicilio all’atto della scarcerazione e che nello stesso provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva richiesto la revoca risultava il nominativo del difensore di fiducia- rileva che l’udienza nella quale è stata discussa e disposta la revoca delle liberazione anticipata è stata celebrata
in assenza sia dell’interessato che del proprio difensore di fiducia. Ciò in quanto gli stessi non hanno mai ricevuto gli avvisi di fissazione.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento ai presupposti della revoca della liberazione anticipata in quanto la sopravvenuta condanna, seppure per fatti commessi in regime di espiazione pena dal 2011 al 7/7/2015, non giustificherebbe la revoca della liberazione anticipata per i semestri a partire dell’anno 2000.
In data 1° ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOMEchiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. k
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto il ricorrente e il difensore non avrebbero ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e questa sarebbe stata celebrata in loro assenza e con la partecipazione dell’avvocato erroneamente designato d’ufficio.
La doglianza è infondata.
2.1. Il decreto di fissazione dell’udienza è stato regolarmente notificato al ricorrente.
Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), infatti, risulta che l’atto -nel quale è anche indicato il nome del difensore designato d’ufficio- è stato ricevuto “a mani” dallo stesso NOME COGNOME in data 26 ottobre 2022, ore 18,40 (cfr. relata di notifica apposta sull’avviso di fissazione dell’udienza in atti).
2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla notifica, regolarmente effettuata al difensore d’ufficio.
2.2.1. La nomina del difensore di fiducia effettuata in un procedimento di sorveglianza ovvero per la fase dell’esecuzione non spiega effetti negli ulteriori, diversi, ed eventuali procedimenti di sorveglianza che si dovessero instaurare nel corso della medesima esecuzione della pena e in quelli relativi alla revoca delle misure concesse.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il mandato conferito al difensore nel corso di un giudizio di sorveglianza non si estende ai successivi e autonomi giudizi e neanche alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, instaurata di iniziativa del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla provvisoria sospensione.
La parte, quindi, qualora nel successivo e autonomo giudizio voglia essere difesa dallo stesso legale in precedenza nominato, deve conferire un nuovo mandato, in mancanza della quale viene designato il difensore d’ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l’avviso di udienza (da ultimo Sez. 1, n. 48861 del 12/7/2023, Giarrizzo, n.m. e, tra le altre, Sez. 1, n. 31566 del 5/5/2023, COGNOME, n.nn.; Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, Marku, Rv. 276867 – 01; Sez. 1, n. 249:38 del 28/1/2014, COGNOME, Rv. 262131 – 01; Sez. 1, n. 12900 del 6/3/2009, COGNOME, Rv. 243561 – 01; Sez. 1, n. 1812 del 20/4/1994, Ventre, Rv. 197533 – 01).
2.2.2. Nel caso di specie l’avv. NOME COGNOME non è stato nominato difensore di fiducia nel procedimento di sorveglianza relativo alla richiesta di revoca della liberazione anticipata.
La circostanza che lo stesso fosse indicato come difensore del ricorrente nel “provvedimento di cumulo di esecuzione di pene concorrenti nei confronti del condannato già detenuto e contestuale ordine di esecuzione e scarcerazione” emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bari, infatti, non assume alcun rilievo.
Ciò in quanto tale indicazione si riferiva a una precedente fase ovvero a un precedente giudizio, distinti e diversi da quello instaurato con la nuova e autonoma richiesta proposta dal pubblico ministero.
Situazione questa nella quale, pertanto, si deve ritenere che il Tribunale di sorveglianza di Milano, designando un difensore d’ufficio, si sia così conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e che il contraddittorio s sia correttamente instaurato.
Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della revoca della liberazione anticipata.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale di sorveglianza, con il riferimento alla condanna sopravvenuta per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e alla condotta tenuta dall’anno 2007 all’anno 2011, anche relativa a reati commessi durante l’espiazione della pena corrompendo agenti di polizia penitenziaria per comunicare a mezzo internet con l’esterno e pianificare attività criminali, risulta adeguata e coerente quanto al significato da attribuire a tali fatti sull’opera di rieducazione anche in precedenza intrapresa (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 – 01).
Diversamente da quanto indicato nel ricorso, infatti, la conclusione cui sono pervenuti i giudici della sorveglianza ritenendo che la pregressa adesione all’opera di rieducazione fosse solo apparente e che questa dovesse ritenersi fallita, è coerente alle circostanze emerse con la condanna sopravvenuta,
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relativa, come detto, a condotte commesse dall'anno 2007, e fino al 2011, anche durante l'espiazione della pena.
A fronte di tale nuovo e successivo accertamento, d'altro canto, la situazione di fatto che aveva giustificato la concessione della liberazione anticipata è mutata e la revoca, considerata la gravità degli elementi sopravvenuti, risulta essere stata correttamente disposta per il periodo individuato dal Tribunale (Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277236 – 01; Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260595 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
re estensore GLYPH Il Consigl Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Presidente