Revoca liberazione anticipata: la Cassazione ribadisce il ‘No’ all’automatismo
La revoca della liberazione anticipata è un istituto delicato che incide direttamente sul percorso rieducativo del condannato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 20879/2025) ha nuovamente messo in luce un principio fondamentale: la commissione di un nuovo reato non può giustificare, da sola e in modo automatico, la perdita del beneficio. È sempre necessaria una valutazione approfondita da parte del giudice, che deve motivare in concreto l’incompatibilità della nuova condotta con il mantenimento del beneficio stesso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Revoca del Beneficio per Nuove Condanne
Il Tribunale di Sorveglianza aveva revocato a un condannato il beneficio della liberazione anticipata, precedentemente concesso per ben 23 semestri. La decisione era scaturita a seguito di due nuove sentenze di condanna a carico del detenuto per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. I reati erano stati commessi in un arco temporale esteso, in parte anche durante l’esecuzione della pena per cui era stato concesso il beneficio.
Secondo il Tribunale, la commissione di reati così gravi e protratti nel tempo dimostrava in modo evidente la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, giustificando così la revoca in blocco dei semestri di liberazione anticipata.
Il Ricorso in Cassazione: Contestato l’Automatismo Giudiziale
Il difensore del condannato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio fondamentale nella decisione del Tribunale di Sorveglianza. La difesa ha sostenuto che il provvedimento impugnato aveva creato un automatismo illegittimo tra la commissione dei nuovi reati e la presunta mancata partecipazione al percorso rieducativo.
Questo automatismo è stato dichiarato incostituzionale già nel 1995 dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186), la quale ha stabilito che la revoca è possibile solo se ‘la condotta del soggetto appare incompatibile con il mantenimento del beneficio’. Il ricorso evidenziava come il Tribunale non avesse fornito una motivazione specifica sul rapporto tra i reati commessi e la partecipazione all’opera rieducativa, soprattutto in relazione ai semestri più lontani dal periodo in cui i nuovi fatti erano stati accertati.
La Decisione della Cassazione sulla revoca liberazione anticipata
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e disponendo un nuovo esame della questione. Gli Ermellini hanno accolto in pieno la tesi difensiva, sottolineando come la motivazione del provvedimento impugnato fosse meramente apparente e basata su un presupposto errato.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione del Tribunale si risolveva in una semplice elencazione: la citazione della norma (art. 54 ord. pen.), il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, l’indicazione dei nuovi reati e la conclusione, data per scontata, della mancata partecipazione all’opera di rieducazione. In sostanza, il giudice di sorveglianza aveva desunto ‘in automatico’ la mancanza di rieducazione dalla mera esistenza delle nuove condanne. Questo è esattamente il meccanismo che la pronuncia della Corte Costituzionale del 1995 ha inteso censurare. La revoca del beneficio non può essere una sanzione accessoria implicita per la nuova condanna, ma deve basarsi su un giudizio concreto che valuti se la nuova condotta, per le sue caratteristiche e il momento in cui è stata tenuta, inficia effettivamente la prova di partecipazione all’opera rieducativa data in precedenza.
Le conclusioni
La sentenza in esame riafferma con forza un principio cardine del diritto penitenziario: le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza devono essere sempre personalizzate e motivate in modo specifico. Non esistono automatismi. La commissione di un nuovo reato è certamente un elemento gravissimo da considerare, ma il giudice ha l’obbligo di spiegare perché quel fatto specifico dimostra un’incompatibilità con il beneficio, valutando il comportamento del condannato nel suo complesso e nel corso del tempo. Annullando con rinvio, la Cassazione impone al Tribunale di Sorveglianza di riesaminare il caso, questa volta fornendo una motivazione reale e non basata su presunzioni, che colleghi in modo logico e argomentato i nuovi reati alla valutazione negativa sul percorso rieducativo del detenuto.
La commissione di un nuovo reato comporta automaticamente la revoca della liberazione anticipata?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può esistere un automatismo. La revoca è legittima solo se la condotta del soggetto, valutata dal giudice, appare concretamente incompatibile con il mantenimento del beneficio. La semplice esistenza di una nuova condanna non è sufficiente.
Qual era il difetto principale dell’ordinanza annullata dalla Cassazione?
Il difetto principale era l’aver dedotto in modo automatico la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione dalla sola esistenza delle nuove sentenze di condanna, senza fornire una motivazione specifica sul perché tale condotta fosse effettivamente incompatibile con il beneficio precedentemente concesso.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e ha rinviato il caso allo stesso Tribunale per un nuovo esame. Il giudice dovrà quindi rivalutare la questione senza applicare automatismi e fornendo una motivazione concreta e approfondita.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20879 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Giuseppe Salvatore nato a CATANIA il 19/06/1967
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della liberazione anticipata che con precedenti ordinanze era stato concesso per 23 semestri al condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato il beneficio perchØ Ł emerso dagli atti che il condannato Ł stato raggiunto da due ulteriori sentenze di condanna (sentenza della Corte di appello di Catania del 14 febbraio 2013; sentenza della Corte di appello di Catania del 9 dicembre 2020) che lo hanno condannato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso commesso durante e dopo l’esecuzione della pena; in particolare il reato Ł stato accertato esser stato commesso ‘da luglio 2008 ad ottobre 2009’ nella prima sentenza e ‘da maggio 2012 ad aprile 2015’ nella seconda sentenza; Ł pertanto evidente che il reo non ha partecipato all’opera di rieducazione commettendo per un lungo lasso temporale, anche mentre era in esecuzione pena, gravissimi reati associativi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il provvedimento impugnato crea un automatismo tra commissione del reato e mancata partecipazione all’attività rieducativa che Ł stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, soprattutto per i semestri piø lontani dal periodo in cui Ł stata accertata la partecipazione all’associazione a delinquere manca una motivazione sul rapporto tra avvenuta commissione dei reati e partecipazione all’opera di rieducazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso Ł fondato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata si risolve nella citazione della norma dell’art. 54 ord. pen. attributiva del potere di revoca del beneficio, nella citazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 23 maggio 1995 – che ne ha dichiarato l’incostituzionalità nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anzichØ stabilire che la liberazione anticipata Ł revocata se la condotta del soggetto appare incompatibile con il mantenimento del beneficio -, nella citazione dei titoli di reato per cui COGNOME Ł stato successivamente condannato, nella indicazione dei periodi di commissione di tali nuovi reati, e nella conclusione che il reo non ha partecipato all’opera di rieducazione.
In definitiva, nello schema dell’ordinanza impugnata la mancanza di partecipazione all’opera di rieducazione Ł stata desunta in automatico dall’esistenza delle nuove condanne, ovvero proprio ciò che prevedeva in origine la norma dell’art. 54 ord pen. e che la pronuncia della Corte costituzionale sopracitata ha ritenuto non conforme a Costituzione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così Ł deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME