Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5849 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARREDONO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato 225 giorni di liberazione anticipata, che erano stati concessi – con provvedimento del 20/06/2019, quanto ai primo 135 giorni e con provvedimento del 26/06/2020, quanto ai residui 90 giorni – dal Magistrato di sorveglianza della medesima città a NOME COGNOME, per esser stato quest’ultimo attinto da sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 03/12/2020, relativamente a un episodio di rapina aggravata verificatasi il 20/07/2020, ossia nel corso dell’espiazione della pena e all’indomani della concessione del detto beneficio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, nonché per mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 356, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 186 del 1995. Lamenta la difesa del ricorrente l’automatismo posto a fondamento della revoca impugnata, che è basata esclusivamente sul dato oggettivo, rappresentato dall’intervento della sopra menzionata condanna, in epoca successiva rispetto alla concessione del beneficio; non è stata però effettuata, ad opera del Tribunale di sorveglianza, alcuna valutazione, in ordine all’andamento del percorso di risocializzazione del condannato.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, nonché per mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per difetto motivazionale. Manca qualsiasi valutazione sintetica del fatto, né vi è alcuna disamina specifica, in ordine agli elementi favorevoli o contrari al reo.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione in ordine sia ai riflessi del reato commesso, sul percorso rieducativo già iniziato, sia al grado di recupero fino a quel momento
manifestato, con la correlata riconducibilità del fatto criminoso ad un fallimento dell’opera di risocializzazione, ovvero ad una episodica ricaduta nella devianza. Nel caso in cui l’interruzione del percorso di recupero sia correlata alla commissione di un grave reato, la cognizione del Tribunale di sorveglianza si esaurisce in un giudizio incidentale, limitato alle esigenze teleologiche del trattamento. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i principi di diritto che disciplinano la materia, ancorando la contestata revoca non al fatto in sé dell’intervenuta condanna del ricorrente per fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio, bensì alla ritenuta incompatibilità della condotta in concreto tenuta, col mantenimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’impugnazione, sebbene articolata in due distinti motivi, presenta una evidente connotazione di unitarietà, per cui si presta agevolmente ad una trattazione unitaria.
2.1. Si deve premettere che, pacificamente, è rimessa alla competenza del Tribunale di Sorveglianza la valutazione in ordine tanto all’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa dal condannato, quanto sul grado di recupero e risocializzazione fino a quel momento manifestato; il Tribunale di sorveglianza deve compiere, inoltre, una verifica relativa alla possibilità di ricondurre il fat criminoso al fallimento dell’opera rieducativa, ovvero ad una manifestazione meramente occasionale di devianza (si veda, sul punto, Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246946, a mente della quale: «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di riferibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa, oppu a una occasionale manifestazione di devianza (Corte cost., 23 maggio 1995 n. 186)»; così anche Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 e Sez. 1, n. 26347 del 18/04/2023, Aviello, n.m.). Deve però anche considerarsi come il potere del Tribunale di sorveglianza di operare una cognizione incidentale, per quanto attiene ai fatti accertati, sebbene sicuramente discrezionale e autonomo, non possa essere considerato totalmente indipendente, rispetto al dato formale costituito dal passaggio in giudicato dell’accertamento avvenuto in sede di processo penale (Sez. 1, n. 41750 del 16/09/2013, NOME, Rv. 257226).
à/L
V-
Allorquando l’interruzione di quel percorso sia riconducibile ad un fatto costitu reato, che esaurisca l’intera valenza dell’interruzione stessa, la cognizio Tribunale di sorveglianza non può che ridursi ad un giudizio di tipo meramen incidentale, circoscritto alle esigenze teleologiche del trattamento, essendo i riservata alla cognizione del giudice penale la verifica in merito alla sussis del reato (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056).
2.3. Tanto premesso al fine di delineare il quadro normativo giurisprudenziale, pare a questo Collegio che il provvedimento impugnato non chiarisca – in maniera puntuale ed esaustiva – le ragioni della ritenuta inci delle pur gravi condotte tenute dal condannato, sull’intero periodo di espiazi Vi è quindi una carenza, anche grafica, di motivazione sul punto specifico.
2.4. Si è poi implicitamente ritenuto che tale condotta fosse espressiva perdurante adesione a modelli di illegalità. Se ne è concluso che tale cond potesse riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del condan al programma rieducativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimen a periodi effettivamente alquanto risalenti. In relazione a tale ultimo profilo, non è dato rinvenire adeguata motivazione a sostegno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano p nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.