Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32876 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32876  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della liberazione anticipata, per complessivi giorni 765, concesso, con diverse ordinanze emesse dal 7 ottobre2004 al 10 gennaio 2011, a NOME COGNOME, in relazione a diversi semestri maturati dal 29 febbraio 2000 al 17 novembre 2010.
Si tratta dei provvedimenti emessi dal:
 Magistrato  di  sorveglianza  di  Bari  in  data  7  ottobre  2004  per  positiva valutazione del semestre dal 29 settembre 2000 al 28 marzo 2024;
 Magistrato  di  sorveglianza  di  Bari  in  data  4  febbraio  2025  per  positiva valutazione del semestre dal 29 marzo 2004 al 28 settembre 2004;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 11 dicembre 2005 per positiva valutazione del semestre dal 17 maggio 2006 al 17 novembre 2006;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 17 gennaio 2008 per positiva valutazione del semestre dal 17 novembre 2006 al 17 novembre 2007;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 4 giugno 2008 per positiva valutazione del semestre dal 17 novembre 2007 al 17 maggio 2008;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data  24 gennaio 2009 per positiva valutazione del semestre dal 17 maggio 2008 al 17 novembre 2008;
 Magistrato  di  sorveglianza  di  Avellino  in  data    07  settembre  2010  per positiva valutazione dei semestri dal 17 novembre 2008 al 17 maggio 2010;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 10 gennaio 2011 per positiva valutazione del semestre del 17 maggio 2010 al 17 novembre 2010.
A ragione della decisione osserva che il condanNOME, dopo la concessione dei benefici, ha commesso due reati di partecipazione ad associazione mafiosa: dal 1994 al 13 dicembre 2004, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, e dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022. Per di più, come accertato dalla sentenza citata da ultimo nella parte in cui ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di associazione mafiosa sub judice e quello oggetto dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, la condotta partecipativa di COGNOME è ininterrottamente proseguita dal 1994 fino al 13 aprile 2018, data della sentenza di primo grado del procedimento definito dalla sentenza del 17 maggio 2022, quindi anche in costanza dell’esecuzione della pena detentiva oggetto di valutazione nelle ordinanze di concessione del beneficio della liberazione anticipata.
Le  reiterate  condotte  delittuose  di  COGNOME  protrattesi  per  un  lungo  periodo, risultano del tutto incompatibili con il mantenimento del beneficio concesso con le ordinanze indicate in premessa.
Osserva al riguardo il Tribunale che il detenuto, pur mantenendo una condotta carceraria regolare, non ha mutato in positivo il suo atteggiamento interiore; anzi, appena posto nelle condizioni di operare, anche in costanza di detenzione, è riuscito a prendere le redini di associazione, passando dal ruolo di partecipe a quello di reggente del clan di appartenenza. E stata, quindi, nulla l’adesione al trattamento non avendo COGNOME, nel periodi oggetto di valutazione in esito ai quali ha ottenuto i benefici della liberazione anticipata oggetto di revoca, né preso coscienza del disvalore sociale della agito né abbandoNOME gli schemi culturali e lo stile di vita tipico dell’associato mafioso.
Ricorre COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando due motivi, trattati  congiuntamente, coi  quali  deduce  violazione  dell’articolo  54,  comma  3, Ord. pen.
Lamenta  che  il  Tribunale  di  sorveglianza,  oltre  a  disporre  la  revoca  della liberazione anticipata in relazione a pene diverse da quelle in esecuzione al tempo in cui si era compiuta la nuova condotta criminosa e comunque già interamente eseguite,  ha  trasformato  il  riconoscimento  del  vincolo  della  continuazione  nel motivo fondante la revoca del beneficio penitenziario.
L’ordinanza  impugnata  ha  computato  i periodi  di  riduzione  di  pena  per liberazione  anticipata  da  assoggettare  a  revoca  senza  procedere  al  necessario accertamento  della  pena  o  delle  pene  in  esecuzione  nel  tempo  in  cui  è  stato commesso il nuovo delitto doloso.
Ha  inoltre  ignorato  che  alcune  delle  ordinanze  che  avevano  concesso  il beneficio  poi  revocate,  precisamente  quelle  sub  3),  4),  5)  e  6)  attribuiscono erroneamente  i  relativi  semestri  all’esecuzione  della  condanna  inflitta  con  la sentenza  del  GIP  del  Tribunale  di  Lecce  del  15  aprile  2002  nonostante  tale pronuncia sia stata revocata.
Non ha verificato, così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto così da procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena. Risulta pertanto violato il principio secondo cui la decisione sulla revoca della liberazione anticipata presuppone, nel caso in cui le pene inflitte siano state riunite in un provvedimento di cumulo, che quest’ultimo sia sciolto per verificare quale condanna fosse un’esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto.
Non è ostativo allo scioglimento del cumulo l’intervenuto riconoscimento della continuazione  tra  i  reati  associativi  che,  al  contrario,  impone  la  valutazione autonoma  dei  reati  ogni  qualvolta  da  essa  derivino  effetti  favorevoli  per  il condanNOME.
Il mancato scioglimento del cumulo oltre che del vincolo della continuazione ha determiNOME un vulnus alla coerenza della logicità della motivazione perché ha impedito  di  ritenere  acclarata ‘ la  necessaria  correlazione  –  propedeutica  alla revoca -fra il delitto determinativo del ritiro del beneficio premiale e la pena o le pene realmente in esecuzione al momento della sua complessiva consumazione ‘ .
CONSIDERATO IN DIRITTO
 E ‘  manifestamente  infondato il  motivo  relativo  alla  rilevanza  attribuita all ‘esecuzione del la pena inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2002.
Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, la pena eseguita dal 29 marzo 2000 al 16 marzo 2005, originariamente imputata al titolo costituito dalla sentenza del GIP del Tribunale di Lecce in data 15 aprile 2002 a seguito della revoca disposta dalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 15 dicembre 2010, come si evince dai provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti in data 4 dicembre 2008 e 22 dicembre 2010, è stata successivamente imputata, ai sensi dell’art. 657 cod. pen., ad altra condanna irrevocabile, quella inflitta a COGNOME con sentenza della Corte appello di Bari in data 28 novembre 2005 per il reato di associazione mafiosa commesso a partire dal 22 ottobre 1999, quindi da epoca precedente a quella di consumazione del reato oggetto della condanna revocata (violazione della normativa sugli stupefacenti commessa il 29 febbraio 2000).
Alla condanna della Corte appello di Bari in data 28 novembre 2005 vanno pertanto riferite le liberazioni anticipate oggetto di revoca di cui ai numeri da 3) a 6) , emendando  sul punto l’ evidente errore contenuto nel provvedimento impugNOME.
La censura relativa ai rapporti tra continuazione e revoca della liberazione anticipata è, invece, fondata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata disposta  con  le  ordinanze  indicate  ai  numeri  da  3)  a  7)  nel  provvedimento impugNOME.
2.1. La disposizione contenuta nell’art. 54, comma 3, Ord. pen. prevede la possibilità di disporre la revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiato successivamente commetta un “delitto non colposo” per il quale riporti condanna irrevocabile.
Dalla formulazione testuale della norma, che non contiene alcuna limitazione sotto il profilo temporale, si deduce che la condizione risolutiva può intervenire anche  dopo  che  l’esecuzione  della  pena  sia  cessata  (Sez.  1,  n.  4133  del 13/10/1993,  Inserra,  Rv.  197473)  e  che  costituiscono  condizioni  per  poter legittimamente operare la revoca del beneficio:
la commissione di delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo;
l’intervento del nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio da revocare;
 l’accertamento  della  responsabilità  del  condanNOME  per  tale  delitto  con sentenza passata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena.
Inoltre, ai fini dell’individuazione del momento temporale di verificazione della causa  della  revoca,  successiva  alla  concessione,  va  considerata  la  data  di commissione  del  nuovo  delitto  e  non  quella  del  passaggio  in  giudicato  della sentenza che lo accerti.
Qualora il nuovo delitto sia commesso nel corso dell’esecuzione di pena risultante da provvedimento di unificazione di una pluralità di pene concorrenti, è necessario che la nuova violazione sia commessa esclusivamente nel periodo di esecuzione della condanna o delle condanne, cui è riferito il beneficio concesso: se la liberazione anticipata sia concessa indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate, analogamente la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre è in corso la loro esecuzione (Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267992 -01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, COGNOME, rv. 252270).
In tali peculiari situazioni la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio:
 non  deve  essere limitata alla sola frazione  semestrale, nel quale  è  stato commesso  il  delitto,  ma  deve  riguardare  la  complessiva  riduzione  di  pena precedentemente accordata con uno o più provvedimenti relativi all’intero arco temporale di espiazione della pena cumulata (Sez. 1,. n. 43943 del 18/10/2001, COGNOME, rv. 220146; sez. 1. n. 2457 del 24/05/1994, COGNOME, rv. 198343; sez. 1,. n. 2809 del 14/06/1993, COGNOME, rv. 195668); –
-riguarda l’intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non una  sola  parte  della  stessa,  in  quanto  la  citata  disposizione  fa  riferimento  ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa (Sez. 1, n. 38332  del  05/06/2014 NOME,  Rv.  260595 -01;  Sez.  1,  n.  41347  del 15/10/2009 Mangiafico Rv. 245076 – 01).
se poi il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto dal momento che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica (Sez. 1, n. 2354 del 20/05/1991, COGNOME rv. 187487).
Ciò implica la necessità di procedere all’operazione di scioglimento del cumulo materiale  o  giuridico  delle  pene  unificate,  per  verificare  quale  condanna  fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto. Solo in tal
modo  è  rispettato  il  canone  valutativo,  che  pretende  l’inerenza  del  beneficio elimiNOME alle pene in esecuzione.
2.2. L’ ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi laddove ha disposto la revoca della liberazione anticipata concessa con i provvedimenti da 3) A 7) -relativi a semestri dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010 – considerando equipollente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati associativi commessi in periodi distinti e separati – dal 1994 al 13 dicembre 2004 dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018 all’accertamento di un unico reato commesso in costanza di esecuzione della pena cumulata, dal 1994 al 13 aprile 2018.
Sostiene correttamente il Tribunale di sorveglianza di essere vincolato nella determinazione  dell’epoca  di  consumazione  del  reato  oggetto  della  condanna sopravvenuta all’ accertamento del giudice della cognizione, non spettandogli alcun potere autonomo di delimitazione temporale (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 -01).
Siffatto vincolo non può che riferirsi al giudizio di responsabilità penale per il delitto non colposo che, per essere stato commesso nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti ed essere stato accertato con sentenza irrevocabile, costituisce uno dei presupposti della revoca della liberazione anticipata e non certo alle statuizioni, sia pur adottate in sede di cognizione, aventi ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati e alle giustificazioni che ne sono poste a fondamento. Infatti, in disparte del loro specifico contenuto e della capacità persuasiva dell’apparato giustificativo a sostegno, si tratta pur sempre di accertamenti cognitivi che non riguardano la colpevolezza, ma soltanto la sussistenza nel caso concreto dei requisiti previsti dall’art . 81, secondo comma, cod. pen. ed in particolare della medesimezza del disegno criminoso con altre violazioni, anche giudicate separatamente.
Allorquando l’ unificazione riguarda reati permanenti, come quello di partecipazione ad associazione mafiosa, il riconoscimento della continuazione tra gli stessi non può mai determinare una modifica dell’epoca della loro consumazione,  che  rimane  quella  irrevocabilmente  accertata nell’ambito  del giudizio di penale responsabilità in stretta correlazione con il capo di imputazione.
Nel caso in esame, il Tribunale, pertanto, non doveva muovere dalla premessa che il condanNOME, a seguito del riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022, aveva commesso un unico reato associativo dal 1994 al 13 aprile 2018, ma da quella, ben diversa, accertata nel giudizio di cognizione, ovvero che COGNOME ha commesso due reati associativi in due distinti periodi (dal 1994 al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018) e che, invece, non ha commesso né uno né l ‘ altro nel periodo intermedio (dal 13 dicembre 2004 al giugno 2010).
Tanto posto, per le liberazioni anticipate concesse con le ordinanze sub 1), 2) e 8), relative le prime due a semestri dal 29 settembre 2000 al 28 settembre 2004 e la terza al semestre dal 17 maggio al 17 novembre 2010, il Tribunale ha disposto correttamente la revoca risultando che il condanNOME nel corso della esecuzione delle pene concorrenti, cessata il 15 gennaio 2011, ha commesso o il delitto di associazione mafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, consumato dal 1994 al 13 dicembre 2004 oppure quello di associazione mafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022, consumato dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018.
A diversa conclusione si perviene per le liberazioni anticipate concesse con le ordinanze sub 3), 4), 5), 6) e 7), tutte relative a semestri, dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010, in cui non risulta che COGNOME abbia commesso uno dei due reati associativi presi in considerazione quali reati legittimanti la disposta revoca.
Si impone, pertanto, l’annu llamen to dell’ordina nza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari che riesaminerà l’istanza di revoca del beneficio della liberazione anticipata disposto con le ordinanze indicate ai  numeri  da  3)  a  7)  nel  provvedimento  impugNOME,  uniformandosi  ai  principi indicati nella parte motiva.
P.Q.M.
Annulla  l’ordinanza  impugnata  limitatamente  alla  revoca  della  liberazione anticipata disposta con le ordinanze indicate ai numeri  da  3) a 7) nel provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, in Roma 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore                                                 Il Presidente
NOME COGNOME                                                      NOME COGNOME