Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32876 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della liberazione anticipata, per complessivi giorni 765, concesso, con diverse ordinanze emesse dal 7 ottobre2004 al 10 gennaio 2011, a NOME COGNOME, in relazione a diversi semestri maturati dal 29 febbraio 2000 al 17 novembre 2010.
Si tratta dei provvedimenti emessi dal:
Magistrato di sorveglianza di Bari in data 7 ottobre 2004 per positiva valutazione del semestre dal 29 settembre 2000 al 28 marzo 2024;
Magistrato di sorveglianza di Bari in data 4 febbraio 2025 per positiva valutazione del semestre dal 29 marzo 2004 al 28 settembre 2004;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 11 dicembre 2005 per positiva valutazione del semestre dal 17 maggio 2006 al 17 novembre 2006;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 17 gennaio 2008 per positiva valutazione del semestre dal 17 novembre 2006 al 17 novembre 2007;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 4 giugno 2008 per positiva valutazione del semestre dal 17 novembre 2007 al 17 maggio 2008;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 24 gennaio 2009 per positiva valutazione del semestre dal 17 maggio 2008 al 17 novembre 2008;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 07 settembre 2010 per positiva valutazione dei semestri dal 17 novembre 2008 al 17 maggio 2010;
Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 10 gennaio 2011 per positiva valutazione del semestre del 17 maggio 2010 al 17 novembre 2010.
A ragione della decisione osserva che il condanNOME, dopo la concessione dei benefici, ha commesso due reati di partecipazione ad associazione mafiosa: dal 1994 al 13 dicembre 2004, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, e dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022. Per di più, come accertato dalla sentenza citata da ultimo nella parte in cui ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di associazione mafiosa sub judice e quello oggetto dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, la condotta partecipativa di COGNOME è ininterrottamente proseguita dal 1994 fino al 13 aprile 2018, data della sentenza di primo grado del procedimento definito dalla sentenza del 17 maggio 2022, quindi anche in costanza dell’esecuzione della pena detentiva oggetto di valutazione nelle ordinanze di concessione del beneficio della liberazione anticipata.
Le reiterate condotte delittuose di COGNOME protrattesi per un lungo periodo, risultano del tutto incompatibili con il mantenimento del beneficio concesso con le ordinanze indicate in premessa.
Osserva al riguardo il Tribunale che il detenuto, pur mantenendo una condotta carceraria regolare, non ha mutato in positivo il suo atteggiamento interiore; anzi, appena posto nelle condizioni di operare, anche in costanza di detenzione, è riuscito a prendere le redini di associazione, passando dal ruolo di partecipe a quello di reggente del clan di appartenenza. E stata, quindi, nulla l’adesione al trattamento non avendo COGNOME, nel periodi oggetto di valutazione in esito ai quali ha ottenuto i benefici della liberazione anticipata oggetto di revoca, né preso coscienza del disvalore sociale della agito né abbandoNOME gli schemi culturali e lo stile di vita tipico dell’associato mafioso.
Ricorre COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando due motivi, trattati congiuntamente, coi quali deduce violazione dell’articolo 54, comma 3, Ord. pen.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, oltre a disporre la revoca della liberazione anticipata in relazione a pene diverse da quelle in esecuzione al tempo in cui si era compiuta la nuova condotta criminosa e comunque già interamente eseguite, ha trasformato il riconoscimento del vincolo della continuazione nel motivo fondante la revoca del beneficio penitenziario.
L’ordinanza impugnata ha computato i periodi di riduzione di pena per liberazione anticipata da assoggettare a revoca senza procedere al necessario accertamento della pena o delle pene in esecuzione nel tempo in cui è stato commesso il nuovo delitto doloso.
Ha inoltre ignorato che alcune delle ordinanze che avevano concesso il beneficio poi revocate, precisamente quelle sub 3), 4), 5) e 6) attribuiscono erroneamente i relativi semestri all’esecuzione della condanna inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2002 nonostante tale pronuncia sia stata revocata.
Non ha verificato, così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto così da procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena. Risulta pertanto violato il principio secondo cui la decisione sulla revoca della liberazione anticipata presuppone, nel caso in cui le pene inflitte siano state riunite in un provvedimento di cumulo, che quest’ultimo sia sciolto per verificare quale condanna fosse un’esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto.
Non è ostativo allo scioglimento del cumulo l’intervenuto riconoscimento della continuazione tra i reati associativi che, al contrario, impone la valutazione autonoma dei reati ogni qualvolta da essa derivino effetti favorevoli per il condanNOME.
Il mancato scioglimento del cumulo oltre che del vincolo della continuazione ha determiNOME un vulnus alla coerenza della logicità della motivazione perché ha impedito di ritenere acclarata ‘ la necessaria correlazione – propedeutica alla revoca -fra il delitto determinativo del ritiro del beneficio premiale e la pena o le pene realmente in esecuzione al momento della sua complessiva consumazione ‘ .
CONSIDERATO IN DIRITTO
E ‘ manifestamente infondato il motivo relativo alla rilevanza attribuita all ‘esecuzione del la pena inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2002.
Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, la pena eseguita dal 29 marzo 2000 al 16 marzo 2005, originariamente imputata al titolo costituito dalla sentenza del GIP del Tribunale di Lecce in data 15 aprile 2002 a seguito della revoca disposta dalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 15 dicembre 2010, come si evince dai provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti in data 4 dicembre 2008 e 22 dicembre 2010, è stata successivamente imputata, ai sensi dell’art. 657 cod. pen., ad altra condanna irrevocabile, quella inflitta a COGNOME con sentenza della Corte appello di Bari in data 28 novembre 2005 per il reato di associazione mafiosa commesso a partire dal 22 ottobre 1999, quindi da epoca precedente a quella di consumazione del reato oggetto della condanna revocata (violazione della normativa sugli stupefacenti commessa il 29 febbraio 2000).
Alla condanna della Corte appello di Bari in data 28 novembre 2005 vanno pertanto riferite le liberazioni anticipate oggetto di revoca di cui ai numeri da 3) a 6) , emendando sul punto l’ evidente errore contenuto nel provvedimento impugNOME.
La censura relativa ai rapporti tra continuazione e revoca della liberazione anticipata è, invece, fondata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata disposta con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedimento impugNOME.
2.1. La disposizione contenuta nell’art. 54, comma 3, Ord. pen. prevede la possibilità di disporre la revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiato successivamente commetta un “delitto non colposo” per il quale riporti condanna irrevocabile.
Dalla formulazione testuale della norma, che non contiene alcuna limitazione sotto il profilo temporale, si deduce che la condizione risolutiva può intervenire anche dopo che l’esecuzione della pena sia cessata (Sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, Rv. 197473) e che costituiscono condizioni per poter legittimamente operare la revoca del beneficio:
la commissione di delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo;
l’intervento del nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio da revocare;
l’accertamento della responsabilità del condanNOME per tale delitto con sentenza passata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena.
Inoltre, ai fini dell’individuazione del momento temporale di verificazione della causa della revoca, successiva alla concessione, va considerata la data di commissione del nuovo delitto e non quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerti.
Qualora il nuovo delitto sia commesso nel corso dell’esecuzione di pena risultante da provvedimento di unificazione di una pluralità di pene concorrenti, è necessario che la nuova violazione sia commessa esclusivamente nel periodo di esecuzione della condanna o delle condanne, cui è riferito il beneficio concesso: se la liberazione anticipata sia concessa indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate, analogamente la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre è in corso la loro esecuzione (Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267992 -01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, COGNOME, rv. 252270).
In tali peculiari situazioni la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio:
non deve essere limitata alla sola frazione semestrale, nel quale è stato commesso il delitto, ma deve riguardare la complessiva riduzione di pena precedentemente accordata con uno o più provvedimenti relativi all’intero arco temporale di espiazione della pena cumulata (Sez. 1,. n. 43943 del 18/10/2001, COGNOME, rv. 220146; sez. 1. n. 2457 del 24/05/1994, COGNOME, rv. 198343; sez. 1,. n. 2809 del 14/06/1993, COGNOME, rv. 195668); –
-riguarda l’intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non una sola parte della stessa, in quanto la citata disposizione fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014 NOME, Rv. 260595 -01; Sez. 1, n. 41347 del 15/10/2009 Mangiafico Rv. 245076 – 01).
se poi il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto dal momento che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica (Sez. 1, n. 2354 del 20/05/1991, COGNOME rv. 187487).
Ciò implica la necessità di procedere all’operazione di scioglimento del cumulo materiale o giuridico delle pene unificate, per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto. Solo in tal
modo è rispettato il canone valutativo, che pretende l’inerenza del beneficio elimiNOME alle pene in esecuzione.
2.2. L’ ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi laddove ha disposto la revoca della liberazione anticipata concessa con i provvedimenti da 3) A 7) -relativi a semestri dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010 – considerando equipollente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati associativi commessi in periodi distinti e separati – dal 1994 al 13 dicembre 2004 dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018 all’accertamento di un unico reato commesso in costanza di esecuzione della pena cumulata, dal 1994 al 13 aprile 2018.
Sostiene correttamente il Tribunale di sorveglianza di essere vincolato nella determinazione dell’epoca di consumazione del reato oggetto della condanna sopravvenuta all’ accertamento del giudice della cognizione, non spettandogli alcun potere autonomo di delimitazione temporale (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 -01).
Siffatto vincolo non può che riferirsi al giudizio di responsabilità penale per il delitto non colposo che, per essere stato commesso nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti ed essere stato accertato con sentenza irrevocabile, costituisce uno dei presupposti della revoca della liberazione anticipata e non certo alle statuizioni, sia pur adottate in sede di cognizione, aventi ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati e alle giustificazioni che ne sono poste a fondamento. Infatti, in disparte del loro specifico contenuto e della capacità persuasiva dell’apparato giustificativo a sostegno, si tratta pur sempre di accertamenti cognitivi che non riguardano la colpevolezza, ma soltanto la sussistenza nel caso concreto dei requisiti previsti dall’art . 81, secondo comma, cod. pen. ed in particolare della medesimezza del disegno criminoso con altre violazioni, anche giudicate separatamente.
Allorquando l’ unificazione riguarda reati permanenti, come quello di partecipazione ad associazione mafiosa, il riconoscimento della continuazione tra gli stessi non può mai determinare una modifica dell’epoca della loro consumazione, che rimane quella irrevocabilmente accertata nell’ambito del giudizio di penale responsabilità in stretta correlazione con il capo di imputazione.
Nel caso in esame, il Tribunale, pertanto, non doveva muovere dalla premessa che il condanNOME, a seguito del riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022, aveva commesso un unico reato associativo dal 1994 al 13 aprile 2018, ma da quella, ben diversa, accertata nel giudizio di cognizione, ovvero che COGNOME ha commesso due reati associativi in due distinti periodi (dal 1994 al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018) e che, invece, non ha commesso né uno né l ‘ altro nel periodo intermedio (dal 13 dicembre 2004 al giugno 2010).
Tanto posto, per le liberazioni anticipate concesse con le ordinanze sub 1), 2) e 8), relative le prime due a semestri dal 29 settembre 2000 al 28 settembre 2004 e la terza al semestre dal 17 maggio al 17 novembre 2010, il Tribunale ha disposto correttamente la revoca risultando che il condanNOME nel corso della esecuzione delle pene concorrenti, cessata il 15 gennaio 2011, ha commesso o il delitto di associazione mafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, consumato dal 1994 al 13 dicembre 2004 oppure quello di associazione mafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022, consumato dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018.
A diversa conclusione si perviene per le liberazioni anticipate concesse con le ordinanze sub 3), 4), 5), 6) e 7), tutte relative a semestri, dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010, in cui non risulta che COGNOME abbia commesso uno dei due reati associativi presi in considerazione quali reati legittimanti la disposta revoca.
Si impone, pertanto, l’annu llamen to dell’ordina nza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari che riesaminerà l’istanza di revoca del beneficio della liberazione anticipata disposto con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedimento impugNOME, uniformandosi ai principi indicati nella parte motiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata disposta con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, in Roma 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME