Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva revocato il beneficio della liberazione anticipata concesso a NOME COGNOME con le ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 27 gennaio 2006 (per il semestre dal 22 luglio 2003 al 22 gennaio 2004) e del 26 marzo 2007 (per i semestri dal 30 gennaio 2006 al 30 gennaio 2007). La revoca era stata richiesta dal Procuratore generale territoriale in quanto, successivamente alla concessione del beneficio, COGNOME era stato condanNOME per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena, essendo stata accertata, con sentenza della Corte di appello di Catania del 10 novembre 2016, irrevocabile il 10 dicembre 2017, la sua stabile appartenenza al RAGIONE_SOCIALE fino all’anno 2010 e, dunque, anche in costanza di detenzione.
1.1. Coh sentenza n. 9167/2023 in data 14 dicembre 2022, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza. Secondo il Collegio di legittimità, infatti, doveva ribadirsi quanto già ritenuto con la sentenza n. 43526 del 27 maggio 2019 della Corte di cassazione, emessa in relazione alla revoca della liberazione anticipata per i semestri dal 19 novembre 1997 al 19 maggio 2000 e dal 30 gennaio 2004 al 30 gennaio 2005. In tale frangente, la Suprema Corte aveva, infatti, già ritenuto non adeguatamente motivata l’affermazione del medesimo Tribunale secondo cui la partecipazione di COGNOME al clan “RAGIONE_SOCIALE” era stata riconosciuta, senza soluzione di continuità, tra il 1996 e il 2010. Secondo la Corte di legittimità non vi era alcuna base fattuale a sostegno di tale ricostruzione, sicché si rendeva necessario verificare a quali periodi si riferissero, alla luce delle sentenze di condanna, le condotte di partecipazione ascritte a COGNOME; e se il delitto de quo fosse stato effettivamente commesso durante l’esecuzione della pena in relazione alla quale era stato concesso il beneficio.
1.2. Con ordinanza in data 30 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha confermato la revoca della liberazione anticipata concessa a NOME COGNOME con le ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 27 gennaio 2006 e in data 26 marzo 2007. Secondo il Collegio di merito, infatti, dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 10 novembre 2016, irrevocabile il 10 dicembre 2017, con cui era stata accertata la stabile appartenenza di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, emergeva che la condotta delittuosa del ricorrente si collocava temporalmente in epoca coeva e successiva ai periodi oggetto di liberazione anticipata, che si fermavano al gennaio 2007. Infatti, con la sentenza in questione, COGNOME era stato condanNOME per avere partecipato alla consorteria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, diretta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, articolata in più gruppi, tra i quali quello del
Villaggio Sant’Agata, territorio di reggenza di COGNOME. Secondo il Tribunale di sorveglianza, in tale sentenza, la Corte di appello, a pagina 67, aveva riportato che secondo il collaboratore NOME COGNOME, NOME apparteneva al gruppo del Villaggio Sant’Agata, di cui, nel 2007-2008, era responsabile insieme a COGNOME e a COGNOME; a pagina 83, che il collaboratore NOME COGNOME aveva saputo da NOME COGNOME, durante una comune detenzione nel carcere di Trapani, che COGNOME apparteneva al gruppo del Villaggio Sant’Agata; a pagina 93, che di NOME COGNOME aveva ribadito che i responsabili del gruppo del Villaggio Sant’Agata, nel 2007-2008, erano COGNOME e COGNOME. E da ciò il Tribunale di sorveglianza ha ricavato che, anche in costanza di esecuzione pena e all’indomani dei semestri in valutazione, COGNOME aveva commesso un nuovo delitto non colposo partecipando alla associazione mafiosa, di cui era stato reggente anche nel 2008.
2. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rinvio per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen. e 54, comma 3, Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che l’ordinanza impugnata abbia ripetuto l’errore metodologico del provvedimento in precedenza annullato, disattendendo quanto statuito dalla sentenza rescindente, secondo cui non competeva al Tribunale di sorveglianza “riempire” i periodi della condotta che i Giudici della cognizione non avevano mai giudicato. Infatti, l’ordinanza ripercorrerebbe lo stesso iter argomentativo di quella precedente, operando solo delle aggiunte, senza verificare a quali specifici periodi si riferiva ciascuna delle condotte alla luce della delimitazione indicata nelle sentenze di condanna, verificando se il delitto fosse stato commesso in corso di esecuzione della pena e successivamente alla concessione del beneficio da revocare, non competendo al Tribunale di sorveglianza delimitare temporalmente una condotta mai giudicata in sede di cognizione. La motivazione dell’ordinanza offrirebbe un nuovo esame del contenuto della pronuncia giudiziale della Corte etnea, con autonoma e non consentita valutazione, e creando un contrasto di giudicato, tra l’altro, con altro provvedimento, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania in data 12 febbraio 2020 (allegato al precedente ricorso in cassazione), che valutando il medesimo principio di diritto, avrebbe affermato come dalla contestazione delle condotte associative riportate nelle sentenze citate risultasse che, in due casi, esse fossero attestate «nell’anno 1996» (vedasi la sentenza del 13 febbraio 2003) e nel «gennaio 2002» (vedasi la sentenza del 21 dicembre 2004) e come soltanto nella
successiva sentenza del 10 novembre 2016 della Corte di appello di Catania il reato fosse contestato come «commesso fino all’1.04.2010», sulla base di una notizia di reato risalente al 2010. Pertanto, secondo il precedente provvedimento, i tempi di commissione dei singoli reati associativi – intervallati da consistenti lassi temporali nei primi due casi e distanziati, nel caso del terzo, di cinque anni rispetto alla concessione del beneficio con l’ordinanza del 9 agosto 2005, allorché l’esecuzione non era più in corso – non sarebbero tali da consentire di dedurre la permanenza del reato associativo senza soluzione di continuità dal 1996 al 2010. Conseguentemente, mantenendo ciascun reato la propria individualità, come imposto dal principio dello scioglimento del cumulo delle pene unificate, i reati associativi sarebbero stati commessi da COGNOME al di fuori dell’arco temporale di esecuzione della pena cui si riferirebbe il beneficio (sia relativamente al periodo dal 19/11/1997 al 19/05/2000, sia per il periodo dal 30/01/2004 al 30/01/2005), nonché prima della concessione della liberazione anticipata in esame, nel caso della terza condanna dopo, ma allorché l’esecuzione non era più in corso. Inoltre, essi sarebbero stati intervallati da consistenti periodi di detenzione che, a parere di quel Collegio, avrebbero costituito delle rilevanti cesure temporali idonee a escludere la permanenza continuativa del vincolo associativo.
In data 19 giugno 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito riportati.
L’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, dispone che «la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca». Pertanto, i presupposti per operare legittimamente la revoca del beneficio sono: a) la commissione di un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo; b) l’intervento del nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio da revocare; c) l’accertamento della responsabilità del condanNOME per il nuovo delitto con sentenza passata in giudicato, che può intervenire anche dopo che l’esecuzione della pena sia cessata (Sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, Rv. 197473 – 01).
Inoltre, si è anche affermato che ove il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione
del nuovo delitto, in quanto la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica (Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv. 267992 – 01).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata non si è uniformata, per più ragioni, ai principi più sopra enunciati.
3.1. Sotto un primo profilo, va rilevato che il provvedimento oggetto di ricorso non ha precisato se sia stata operata la preliminare verifica sulla circostanza che l’evento asseritamente rilevante per la revoca della liberazione anticipata si fosse verificato durante l’esecuzione della pena in relazione alla quale il beneficio era stato accordato e non fosse, invece, intervenuto quando tale esecuzione si era
ormai conclusa (v. quanto osservato al § 2 del «considerato in diritto» in ordine al fatto che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che giustifica la revoca stessa).
3.2. Sotto un differente profilo, va precisato che, come affermato dalla prima pronuncia rescindente, il compito attribuito al Tribunale di sorveglianza non è quello di svolgere un autonomo accertamento della data di commissione del reato permanente che si assume commesso durante il periodo che era stato valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata; quanto quello di verificare quale accertamento fosse stato compiuto dal giudice della cognizione in relazione a tale profilo.
Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza, lungi dal considerare, autonomamente, elementi di prova riportati nella sentenza oggetto di verifica, è chiamato a svolgere una ricognizione sulla valutazione che, unitamente al resto del compendio, sia stata effettuata dal giudice della cognizione. Pertanto, anziché limitarsi a riportare le dichiarazioni di uno o più collaboratori, sottoponendole ad autonoma valutazione, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto verificare se, alla luce dello scrutinio compiuto in sede di merito di quegli elementi probatori, il Giudice della cognizione, anche alla luce del restante compendio (che ben avrebbe potuto condurre a differenti conclusioni), avesse ritenuto provato il dato informativo che era stato riferito dai predetti dichiaranti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in data 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA