Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9449 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9449 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 06/03/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad ASSEMINI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di SASSARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, poi emendata di errore materiale mediante successivo provvedimento datato 09/10/2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha disposto la revoca della liberazione anticipata accordata – per complessivi 1755 giorni – a NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno, inflittogli – per i reati di omicidio, rapina e distruzione di cadavere, commessi in data 31/03/1999 – con sentenza della Corte di assise di appello di Cagliari del 22/02/2022, passata in giudicato il 28/03/2003; la suddetta revoca ha tratto origine dall’avere il condannato commesso – il giorno 06/12/2019 – un nuovo omicidio, in relazione al quale Ł stato condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, con sentenza della Corte di assise di appello di Cagliari del 02/02/2024, divenuta irrevocabile il 18/10/2024.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 54 comma 3 legge 26 luglio 1975 n. 354 e insufficienza della motivazione, per essersi stabilito un indebito automatismo, fra l’accertata violazione e la revoca della liberazione anticipata, ad onta del contenuto dei principi dettati da Corte cost. sentenza n. 186 del 1995. La norma ora vigente, infatti, postula che emerga l’incompatibilità, fra la condotta violativa tenuta dal condannato e il mantenimento del beneficio già accordato; la revoca automatica, invece, contrasta con la finalità rieducativa sottesa all’istituto.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
Giova precisare, in diritto, come l’art. 54 Ord. pen. postuli, quale requisito per l’accesso alla liberazione anticipata, la prova in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, Ł finalizzata a rendere
massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale.La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”.
La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine attinente al comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e con il mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l’impegno dimostrato dal detenuto, in concreto, nell’accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto attiene all’imputato, al quale sono offerti “interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali” (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo aspetto, vengono in rilievo l’osservanza delle regole interne, nonchØ il mantenimento di una condotta corretta.
2.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l’apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all’esistenza di un serio processo – già avviato, anche se non ultimato – di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti.
2.2. Pur dovendosi, infine, valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto e inderogabile, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi con riflessi in senso negativo – anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato Ł poi, indubbiamente, un elemento rivelatore della mancata adesione all’opera di rieducazione, oltre che di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705, relativa all’ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, COGNOME NOME, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186).
L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti – sebbene certamente ammissibile – resta strettamente condizionata, allora, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata. Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: ‹‹Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purchØ, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce›› (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01, Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01 e infine Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, Rv. 280522 – 01).
3. Tanto premesso, al solo fine di delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di interesse, pare a questo Collegio che il provvedimento impugnato chiarisca – in maniera puntuale ed esaustiva, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà – le ragioni della ritenuta incidenza del nuovo fatto omicidiario posto in essere da COGNOME, all’indomani della concessione del beneficio de quo .
3.1. Come chiarito nella avversata decisione, infatti, trattasi di un soggetto già condannato con sentenza del 22/02/2002 – alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, per essersi reso autore dei reati di omicidio, rapina e distruzione di cadavere. Dopo esser stato ammesso alla semilibertà il 01/06/2017, COGNOME ha maturato – nel corso della detenzione – un periodo di liberazione anticipata pari a 1755 giorni di liberazione anticipata. Con sentenza del 02/02/2024, però, Ł stato nuovamente condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, per essersi reso protagonista di un secondo fatto omicidiario, commesso il 06/12/2019. Per questa specifica ragione, Ł intervenuto il provvedimento di revoca dei giorni di liberazione anticipata sopra detti.
La condotta tenuta dal condannato – concretizzatasi nella commissione di un secondo omicidio – Ł stata correttamente considerata, dal Tribunale di sorveglianza, connotarsi in termini di elevatissima intrinseca gravità; si Ł poi ritenuto che tale gravissima azione delittuosa fosse espressiva di una perdurante e ormai radicata adesione del ricorrente a modelli di illegalità. Se ne Ł concluso che tale condotta potesse riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del condannato al programma rieducativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimento a periodi effettivamente lontani.
3.2. In relazione a tale ultimo profilo, la struttura motivazionale che sorregge l’ordinanza impugnata Ł congruente e puntuale; il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha interpretato la perpetrazione del gesto omicidiario, dopo un lungo periodo di carcerazione, quale elemento di univoca significazione negativa, atto a dimostrare una adesione solo formale del condannato all’opera di rieducazione e, quindi, una carente rivisitazione del precedente gesto criminale. Sul punto, i Giudici di sorveglianza non hanno mancato di analizzare compiutamente la causale economica posta a fondamento dell’omicidio della compagna, nonchØ le modalità attuative del gesto e infine – a dimostrazione ulteriore di una marcata attitudine alla delinquenza del soggetto – il fatto di aver egli provato ad avvalorare una ipotesi suicidiaria.
In ragione di tali elementi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto evidente la sussistenza di una immutata propensione criminale del condannato.
3.3. La difesa, come già detto in parte narrativa, contesta essere la decisione aggredita il frutto di un mero automatismo. L’affermazione, però, Ł restata priva di un effettivo substrato contenutistico, arrestandosi allo stadio delle mere asserzioni indimostrate.
Si tratta di una deduzione, peraltro, di tenore meramente fattuale e rivalutativo, che non si confronta con il punto nodale dell’ordinanza impugnata, costituito dalla mancata adesione del soggetto al percorso di recupero delineato nei suoi confronti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 06/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME