Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di AVV_NOTAIO ha revocato la liberazione anticipata concessa a NOME COGNOME che era stata riconosciuta con diversi provvedimenti relativi al periodo dal 26/05/2004 al 05/06/2017.
Nei confronti del COGNOME era sopravvenuta la sentenza della Corte di appello di AVV_NOTAIO che lo aveva condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con contestazione aperta dal 2005 al 28/01/2020 (data della sentenza di primo grado).
Il fatto è stato ritenuto significativo di una solo formale adesione alle regole del contesto penitenziario, senza alcuna reale partecipazione all’opera rieducativa.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del suo difensore, articolando i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 677 comma 1, e 678 comma 3 cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente dell’erronea applicazione della legge penale in ordine alla competenza territoriale della Procura della Repubblica richiedente la revoca del beneficio. Si era infatti proceduto nel caso di specie sulla base di una proposta formulata dal Procuratore generale di AVV_NOTAIO, da ritenersi incompetente a formularla; non poteva ritenersi avere avuto effetto sanate la circostanza che, in limine dell’udienza, il sostituto Procuratore generale di AVV_NOTAIO avesse fatto propria la richiesta formulata da altra Procura generale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione, rilevante ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della richiesta ai fini della revoca ex art. 54 comma 3 ord. pen.
Il Tribunale ha operato una sorta di automatismo facendo discendere dalla sola circostanza dell’intervenuta sentenza di condanna, la revoca dei benefici precedentemente concessi, omettendo tuttavia di valutare l’incidenza del reato sul percorso di rieducazione, il grado di recupero sino a quel momento manifestato e l’ascrivibilità del reato commesso al fallimento dell’opera rieducativa, omettendo peraltro di acquisire al fascicolo i provvedimenti di concessione della liberazione anticipata.
Il sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, GLYPH intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestante infondato.
Il Tribunale di sorveglianza di AVV_NOTAIO era competente a deliberare in ordine alla richiesta di revoca della liberazione anticipata, radicandosi la competenza territoriale, ex art. 677 comma 1 cod. proc. pen. in relazione al luogo di detenzione al tempo della proposizione dell’istanza (nella specie la Casa RAGIONE_SOCIALE Parma): il Tribunale ha proceduto sulla base di una richiesta che, su impulso del PM AVV_NOTAIO, è stata fatta propria dal PM di AVV_NOTAIO, come risulta dal medesimo provvedimento.
Il secondo motivo è infondato: è stato recentemente affermato che ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo, Rv. 270118; sez. 1, 49625 del 14/11/2023 n. m.)
Nel caso di specie, il provvedimento non si è limitato, come sostiene il ricorrente, a prendere atto dell’intervenuta sentenza di condanna del COGNOME per il reato di associazione di stampo mafioso, con contestazione c.d. aperta, bensì, posta la decorrenza del reato dal 2005, come emergente dalla sentenza di merito, ha ancorato la condotta partecipativa del condannato ad un dato processuale emerso, ovvero le dichiarazioni di un correo che colloca alla fine 2017-inizio 2018 un incontro con COGNOME “con reciproco disvelamento di appartenenza camorristica”, osservando conseguentemente, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, che la protratta appartenenza del COGNOME ad una consorteria di tipo mafioso fosse incompatibile con il mantenimento dl beneficio, evidenziandosi il carattere solo formale dell’adesione alle regole del contesto penitenziario, senza alcuna reale partecipazione all’opera rieducativa della quale anzi il detenuto ha manifestato espresso rifiuto; del pari il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla non necessità di acquisire i provvedimenti di liberazione anticipata revocandi, osservando come i motivi che implicavano la revoca del beneficio fossero successivi all’emissione dei provvedimenti di concessione del suddetto beneficio.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 31 gennaio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presiden