Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annulalrsi con rinvio il provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a NOME COGNOME – in relazion decreto penale di condanna emesso dal Giudsffe per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 30 settembre 2021 – e rimasta ineseguita.
Ricorre per cassazione il condanNOME, con il ministero del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 186, comma 9-bis ultima parte, cod. strada.
Sostiene il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione non poteva disporre la revoca della pena sostitutiva non sussistendo i presupposti necessari per farvi luogo. Come si evince dagli atti di causa il condanNOME, a differenza di quanto ingiustificatamente ritenuto nell’impugnata ordinanza, non solo si era attivato per reperire l’ente presso cui svolgere la prestazione a titolo di sanzione sostituiva ma lo aveva anche trovato, ottenendo la disponibilità, sia pure a partire dal febbraio 2024. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato il principio in forza del quale i non spetta al condanNOME avviare la fase relativa all’esecuzione della pena sostitutiva.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in rapporto alle ragioni esposte nel motivo precedente
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata ha disposto la revoca della pena sostitutiva, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione, muovendo quindi dall’implicito presupposto che il dedotto inadempimento fosse desumibile dal mero mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che, una volta divenuto irrevocabile il decreto penale di condanna, il destinatario fosse onerato di dare inizio alle attività, non occorrendo nessuna ulteriore comunicazione. Così opinando, il giudice dell’esecuzione ha trascurato di considerare la configurazione normativa dell’istituto, che demanda al giudice della cognizione il potere di irrogare la pena sostitutiva e di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condanNOME, il quale può sollecitare l’assunzione di tale decisione, o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l’ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 268551-01; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, COGNOME, Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, COGNOME, Rv. 255524-01; Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 253589-01).
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Parimenti nella fase esecutiva sull’obbligato non grava l’onere di avviare il procedimento per lo svolgimento dell’attività individuata. Nel vigente sistema processuale l’atto di impulso alla procedura esecutiva è di competenza del pubblico ministero.
E, infatti, il Pubblico ministero l’organo competente a curare l’esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 5 decreto de Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6”), formulando al giudice, ai sensi dell’art. 44, d.lgs. cit., le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente presso il quale si debba svolgere l’attività non sia più convenzioNOME o abbia cessato l’operatività, nonché di incaricare l’Autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare regolare prestazione del lavoro.
2. La sequenza procedinnentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all’inizio della prestazione dell’attività lavorativa è, poi, individuata dettagliatamente disciplinata dal d.lgs. n. 274/2000 che, all’art. 43 (“Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità”) stabilisce che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della Cancelleria, al Pubblico ministero che, emesso l’ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all’estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all’ufficio di sicurezza del Comune in cui il condanNOME risiede o, in mancanza, al comando dell’RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente. L ‘organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condanNOME, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
Ne segue che ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria – e non del condanNOME – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, ricorrente COGNOME che, in applicazione del principio la Corte di legittimità ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condanNOME, senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza).
In caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condanNOME non è tenuto “ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata” (Sez. 1, n, 35855 del 18/6/2015, COGNOME, Rv. 264546; in termini, Sez. 1, n. 44532 del 26/9/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 48718 del 15,/10/2019, COGNOME, non massinnata; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, COGNOME, Rv. 266618).
Ciò premesso il Collegio osserva che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione, oltre a non rendere conto dello svolgimento delle attività spettanti al competente Ufficio di Procura, necessarie ad avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva, ha, in contrasto con la richiamata disciplina specifica dell’istituto ed ai principi di esecuzione del giudicato penale, erroneamente considerato il condanNOME obbligato a promuovere l’esecuzione mediante l’individuazione dell’ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità i sostituzione di quello che aveva fatto venire meno la sua disponibilità, tanto da considerare l’inadempimento a tale obbligo da solo rilevante ai fini della disposta revoca.
GLYPH 3. Per le ragioni sin qui indicate il provvedimento impugNOME deve essere annullato con rinvio per rinnovato giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino-Ufficio G.i.p.
Così deciso, il giorno 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore