Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Da COGNOME NOME, nato in Brasile il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/086/2023 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudi dell’esecuzione, revocava, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utili applicata a NOME COGNOME (in relazione alla sentenza ex art. 444 co proc. pen., pronunciata a suo carico il 27 settembre 2019, divenuta irrevocabi per il reato di guida in stato d’ebbrezza) e rimasta ineseguita.
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore d fiducia.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 186, comm 9-bis, cod. strada, 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 655 e 661 cod. proc. pen. 3 d.m. 26 marzo 2001. Difetterebbe il presupposto necessario per far luogo all revoca della pena sostitutiva, costituito dal rituale avvio del re procedimento di esecuzione, condizionato dall’indispensabile, e viceversa nell specie mancata, iniziativa del pubblico ministero. L’interessato non sarebbe st tenuto ad attivarsi in via autonoma.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in rappor alle ragioni esposte nel motivo precedente, e all’incolpevole manca svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che sarebbe da correlare alle rag medesime e alla pandemia virale scatenatasi nell’anno 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo motivo resta assorbito.
L’ordinanza impugnata ha disposto la revoca della pena sostitutiva, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessar iniziative per portare in esecuzione la sanzione, muovendo quindi dall’implici presupposto che il dedotto inadempimento fosse desumibile dal mero mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che, una volta passata in giudicat sentenza di applicazione di pena, il destinatario fosse onerato di dare inizio attività, non occorrendo nessuna ulteriore comunicazione.
Così opinando, il giudice dell’esecuzione ha trascurato di considerare configurazione normativa dell’istituto, che demanda al giudice della cognizione potere di irrogare la pena sostitutiva e di individuarne e determinarn modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale sollecitare l’assunzione di tale decisione, o non opporsi ad essa, ma non è ten
ad attivarsi per indicare l’ente o la struttura presso cui svolgere il la pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 268551-01; Se 4, n. 20043 del 5/3/2015, COGNOME, Rv. 263890-01; Sez. 4, n. 35278 de 16/7/2014, COGNOME, Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, COGNOME, Rv. 255524-01; Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 253589-01).
Parimenti sull’obbligato, concluso il giudizio, non grava l’onere di avviar procedimento per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nel vigente siste processuale l’atto di impulso di ogni procedura esecutiva è riservato al pubbl ministero. Al pubblico ministero spetta di curare l’esecuzione di tu provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle pene sostituti previste dal codice penale (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiv lavoro di pubblica utilità irrogata dal giudice di pace ex art. 54, comma 6, d n. 274 del 2000, secondo le modalità previste dall’art. 5 d.m. Giustizia 26 mar 2001.
3. Per i reati di competenza del giudice di pace, sanzionati con il lavoro pubblica utilità, la sequenza procedimentale, che muove dalla sentenza d condanna e giunge all’inizio della prestazione dell’attività lavorati individuata e disciplinata dall’art. 43 d.lgs. n. 274, cit., che, al (Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità), stabilisce che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estra cura della cancelleria, al pubblico ministero il quale, emesso l’ordin esecuzione, lo trasmette, unitamente all’estratto della sentenza di conda contenente le modalità di esecuzione della pena, all’ufficio di pubblica sicure del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell’RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente. L’organo di polizia, appena ricevuto provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
Al pubblico ministero compete anche di formulare al giudice, ai sensi dell’ar 44 stesso d.lgs. n. 274, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione caso in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente presso il quale si d svolgere l’attività non sia più convenzionato o abbia cessato l’operatività, no di incaricare l’autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verifi regolare prestazione del lavoro.
Alla luce delle disposizioni sopra menzionate e dell’espresso richiamo, contenuto nell’art. 186-bis cod. strada, alle corrispondenti disposizioni del d n. 274 del 2000 quanto alla determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità, va data continuità all’indi
giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione d un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto autonomamente «ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attiv individuata» (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv 281189-01; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, COGNOME, Rv. 266618-01; Sez. 1, n 35855 del 18/6/2015, COGNOME, Rv. 264546-01).
Anche nel caso di specie, dunque, sarebbe spettato al competente uffici di Procura avviare la fase di esecuzione della pena sostitutiva, non esse rispondente né alla disciplina specifica dell’istituto, né in generale ai prin esecuzione del giudicato penale, la previsione dell’onere dell’obbligato promuovere l’esecuzione.
Il provvedimento impugnato -che ha sanzionato il ricorrente con la revoca della pena sostitutiva pur in assenza dei necessari accertamenti, volti a verif la previa notificazione all’interessato dell’ordine di esecuzione, con contes ingiunzione di attenersi a quanto in sentenza prescritto- deve essere annull con rinvio per rinnovato giudizio, che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso il 10/01/2024