Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3708 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento di revoca dei lavori di pubblica utilità, con trasmissione degli atti al giudice a quo per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALE sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha revocato, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disposta nei confronti di NOME COGNOME con la ‘ sentenza del 2 marzo 2021, emessa dal medesimo giudice, ripristinando la pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, nonché la sanzione amministrativa RAGIONE_SOCIALE sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida per la durata di anni due.
2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando vizio di motivazione.
2.1. Si deduce che il Giudice ha revocato la sanzione sostitutiva anche se dal competente UEPE non era giunta alcuna notizia circa lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e, dunque, in assenza di notizie negative sul punto.
La ricorrente, peraltro, produce documentazione con la quale evidenzia che sono stati svolti lavori di pubblica utilità con diligenza e profitto, come da attestazioni del 12 luglio e del 12 dicembre 2022 allegate, pur se non prodotte in udienza.
2.2. Sotto altro aspetto, si deduce che il Giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione aveva rimesso l’eventuale rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALE patente di guida all’esito dello svolgimento dei lavori che, peraltro, alla data del ricorso, si indicano come eseguiti per intero.
3.11 AVV_NOTAIO Procuratore generale di questa Corte, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’ordinanza impugnata, senza rinvio limitatamente alla revoca RAGIONE_SOCIALE sanzione sostitutiva, nonché con trasmissione degli atti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni innanzi indicate.
1.1.Va osservato, preliminarmente, che lo stesso Giudice dell’esecuzione ha riconosciuto l’erroneità del provvedimento, rilevando però, la ricorribilità per cassazione RAGIONE_SOCIALE disposta revoca RAGIONE_SOCIALE patente di guida.
Gli artt. 186 e 187 del C.d.S. operano richiamo esplicito, in quanto compatibile, all’istituto del lavoro di pubblica utilità come disciplinato dal d. Igs n. 274 del 2000, che regola il procedimento davanti al giudice di pace e che prevede le sanzioni irrogabili per i reati attribuiti alla sua competenza; viene in
rilievo in particolare il disposto dell’art. 58, secondo il quale ad ogni effett giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive RAGIONE_SOCIALE specie corrispondente a quella RAGIONE_SOCIALE pena originaria.
Ciò posto, si osserva che, con il ragionamento svolto il Giudice dell’esecuzione, si è trascurato di considerare la configurazione normativa dell’istituto che demanda al giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione il potere di applicare la sanzione sostitutiva e di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale può sollecitare il potere del giudice all’assunzione di tale decisione o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l’ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità (tra le altre, Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 268551; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, COGNOME, Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, COGNOME, Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, COGNOME, Rv. 255524).
Parimenti, sull’obbligato non grava l’onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata.
Nel vigente sistema processuale l’atto di impulso alla procedura esecutiva è, dunque, di competenza del pubblico ministero. È, infatti, il Pubblico ministero l’organo preposto a curare l’esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive RAGIONE_SOCIALE semidetenzione e RAGIONE_SOCIALE libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), RAGIONE_SOCIALE pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 5 decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia del 26 marzo 2001, “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6”), formulando al giudice, ai sensi dell’art. 44, d.lgs. cit., le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente presso il quale si debba svolgere l’attività non sia più convenzionato o abbia cessato l’operatività, nonché di incaricare l’Autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro.
1.2.11 provvedimento in esame, dunque, deve essere oggetto di annullamento perché ha sanzionato la condannata con la revoca RAGIONE_SOCIALE misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità, rimarcandone la (presunta) inerzia, solo in base alla rilevata carenza di comunicazioni da parte dell’Ente presso il quale i lavori andavano espletati (la RAGIONE_SOCIALE) all’UEPE, senza dare conto dell’accertamento positivo di tale inadempimento (che, peraltro, parrebbe smentito dalla documentazione in atti, proveniente dalla stessa RAGIONE_SOCIALE che, dunque, andrebbe rivalutata dal Giudice di merito).
2.Consegue a quanto sin qui esposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in diversa persona fisica, anche per quanto concerne l’eventuale rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALE patente di guida, rimessa dal giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione all’esito dello svolgimento dei lavori.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma – Ufficio Gip – in diversa persona fisica. Così deciso, il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente