Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7421 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello di Torino con cui – ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada – è stata disposta la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Pocapaglia, in quanto l’interessato non si era presentato alla visita medica necessaria per l’avvio del lavoro in questione.
Il ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudicante illogicamente ritenuto grave quella che è stata una mera dimenticanza dell’interessato, sicuramente negligente ma isolata, non di gravità tale da giustificare la revoca. Il ricorrente, inoltre, aveva già acquisito la disponibilità di altri due enti per lo svolgimento della pena sostitutiva.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione offerta dal provvedimento impugnato non è manifestamente illogica, né affetta da errori in diritto rilevabili nella presente sede di legittimità.
Al di là della valutazione di gravità in ordine alla inadempienza che ha giustificato la revoca della pena sostitutiva, che è una tipica valutazione di merito estranea al sindacato di legittimità, occorre rimarcare che il ricorso, nel dedurre essenzialmente una violazione di legge, non specifica le ragioni che sarebbero state prospettate alla Corte distrettuale per contrastare la richiesta di revoca dei lavori di pubblica utilità, con particolare riguardo alle circostanze in fatto e in diritto che – a detta della difesa – avrebbero reso la violazione contestata inidonea a giustificare tale revoca.
Per contro, il ricorrente, anche in questa sede, si limita a contestare genericamente tale decisione, prospettando, fra l’altro, la medesima circostanza di fatto che era stata già rappresentata ai giudici torinesi (vale a dire la
possibilità per l’imputato di svolgere l’attività non retribuita presso altri due ent che avevano offerto la loro disponibilità in tal senso), chiaramente irrilevante ed estranea rispetto all’oggetto della delibazione richiesta dall’art. 186, comma 9bis, cod. strada per la revoca del lavoro di pubblica utilità, consistente nella attenta valutazione dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione riferita allo specifico lavoro per il quale l’interessato era stato ammesso alla pena sostitutiva.
Per il resto, l’asserita dimenticanza del soggetto a presentarsi alla visita medica necessaria per l’avvio del lavoro, costituisce un’altra questione di fatto su cui questa Corte non può, evidentemente, esprimersi; peraltro, rispetto a tale questione la Corte torinese ha già reso le sue legittime argomentazioni.
La decisione impugnata, del resto, è in linea con l’insegnamento secondo cui la revoca dei lavori di pubblica utilità può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell’agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l’ente pubblico (cfr. Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Rv. 264155 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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