Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22468 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 17/08/1974 avverso l’ordinanza del 07/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Reggio Calabria; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso la precedente ordinanza, in data 19 luglio 2024, con cui Ł stata respinta la richiesta, formulata da NOME COGNOME di applicazione del beneficio dell’indulto sulla pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data l’8 marzo 2006, irrevocabile il 26 aprile 2006 e di conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l’accertamento dei periodi di pre-sofferto e l’emissione di un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti.
A ragione della decisione, il Giudice – in senso contrario alla richiesta del condannato – ha rilevato l’impossibilità di applicazioni successive del beneficio dell’indulto rispetto alla stessa pena, stante la natura eccezionale dell’istituto e ha precisato che, una volta che il citato beneficio sia stato legittimamente revocato per il venir meno dei presupposti, non Ł possibile porre in discussione detta revoca sulla scorta di rideterminazioni di pena, operate a posteriori.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del suo difensore avv. COGNOME e deduce un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 79 Cost., 81, secondo comma e 174 cod. pen., art. 1 l. n. 2431 del 2006, per non avere il Giudice dell’opposizione ripristinato il beneficio dell’indulto già concesso all’imputato.
Giusta la tesi del ricorrente, l’avvenuto riconoscimento della continuazione avrebbe retroattivamente inciso sull’entità della pena, inflitta per il reato che aveva determinato la revoca dell’indulto, ridimensionandola a una misura che quella revoca piø non consentirebbe.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 marzo 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Il Collegio intende dare continuità al principio espresso da questa Corte secondo cui «La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo Ł inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati
elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice» (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596 – 01;Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 260358 – 01. Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l’omessa analisi circa l’esatta individuazione della pena irrogata per la violazione piø grave nel reato continuato, al fine di valutare se sussistessero i presupposti per la revoca dell’indulto, Ł questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice, come tale deducibile solo mediante impugnazione).
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte insegnano (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380-01), in tema di indulto e di cause che ne importano la revoca, in caso di reati sopravvenuti in tal senso rilevanti, uniti ad altri in continuazione, la pena da considerare ai fini della revoca va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione originariamente irrogata e neppure nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Nel caso in esame, con sentenza del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Latina, irrevocabile il 26 aprile 2006, era stata applicata a Gangemi, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta e in data 8 gennaio 2007 era stato concesso al Gangemi l’indulto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241 del 2006.
In seguito, Ł stata emessa la sentenza della Corte d’appello di Bologna, irrevocabile il 24 novembre 2020, di condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per vari reati e, tra questi, quelli di associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità, commesso dal 2007 fino al 28 febbraio 2011, di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti commesso dal 20 novembre 2009 e fino al 30 dicembre 2009, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Riguardo a tale ultimo reato, commesso nel quinquennio dalla data (1° agosto 2006) di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, era stata inflitta la pena di due anni di reclusione e, per l’effetto, era stato quindi revocato il beneficio dell’indulto.
Il COGNOME aveva, poi, riportato due nuove condanne (quella della Corte d’appello di Roma del 10 giugno 2021, irrevocabile il 19 maggio 2022 e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 22 aprile 2024, irrevocabile il 14 maggio 2024).
La Procura generale della Repubblica della Corte d’appello di Roma, in data 6 giugno 2022, aveva dunque ordinato l’esecuzione di una pena complessiva pari a dodici anni, sei mesi e dodici giorni di reclusione.
Con la sentenza in data 22 aprile 2024, irrevocabile il 14 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Bologna, sicchØ la pena di tre anni e otto mesi di reclusione, allora irrogata, era rideterminata in otto mesi di reclusione.
Così ricapitolata la vicenda esecutiva riguardante il ricorrente, osserva il Collegio che l’elemento di novità, di cui Ł stata apoditticamente negata l’esistenza, Ł l’intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, per cui i reati che avevano dato originariamente luogo alla revoca dell’indulto, erano divenuti reati satellite nell’ambito del provvedimento che aveva dato luogo al riconoscimento della continuazione, per cui la pena per essi irrogata (originariamente pari a tre anni e otto mesi) era stata rideterminata in otto mesi di reclusione.
Si Ł, pertanto, verificato un fatto nuovo che ha determinato il venir meno ex tunc della causa di revoca dell’indulto, che il Giudice dell’esecuzione era tenuto a considerare ai fini del ripristino (e non già della rinnovata applicazione) del beneficio. La preclusione del giudicato esecutivo Ł – come detto – inoperante, quando sono dedotti elementi di fatto e/o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione e influenti sul suo tenore.
Il principio Ł stato, del resto, ribadito da questa Sezione (Sez. 1, n. 28936 del 07/05/2024, COGNOME, n.m.) in un caso analogo (nel quale l’indulto, già concesso, era stato revocato a seguito della commissione, nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, del reato di falso in atto pubblico e, di seguito alla decretata revoca, in sede esecutiva il reato di falso era stato unito in continuazione ad altri reati) che ha condivisibilmente posto in rilievo che «E’ questo certamente un fatto nuovo, importante il venir meno ex tunc della causa di revoca dell’indulto, che il giudice dell’esecuzione era tenuto a considerare ai fini del ripristino (e non già della rinnovata applicazione) del beneficio».
In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio perchØ il Giudice ad quem, nel rispetto dei superiori principi e in piena libertà cognitiva, proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice del’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria.
Così Ł deciso, 28/03/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME