Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43660 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALUSCO D’ADDA il 24/02/196:1 avverso l’ordinanza del 21/03/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Corte di Appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 21/3/2022, depositata il 28/3/2022, ha revocato l’indulto concesso a NOME con la sentenza del Tribunale di Bergamo il 28/6/2009.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore , ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge in relazione all’intangibilità del giudicato esecutivo con riferimento all’art. 174 cod. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente omesso di considerare l’ordinanza 413/2015 con la quale la Corte di Appello di Milano ha disposto la sola revoca dell’indulto concesso in eccesso, provvedimento questo anche riportato nel provvedimento di cumulo poi emesso dalla Procura Generale di Milano. Sotto tale profilo tale decisione avrebbe determinato sul punto un giudicato per cui il giudice dell’esecuzione non potrebbe ora provvedere diversamente. A migliore specificazione della questione il ricorrente evi nzia / p,
che in data 10 agosto 2014 la difesa ha presentato un’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. per i reati oggetto delle sentenze: 1) Tribunale di Bergamo 14/11/2017, irrevocabile 23/1/2008; 2) Tribunale di Bergamo 5/3/2008, irrevocabile il 31/3/2009; 3) GIP Tribunale Milano 9/10/2008, irrevocabile 1’8/2/2009; 4) Tribunale di Bergamo 16/2/2012, irrevocabile 1’11/4/2012; 5) Tribunale di Bergamo 10/1/2006, irrevocabile il 19/4/2013. Richiesta accolta con l’ordinanza del 3/10/2014 in cui, alla pena determinata, è stato applicato l’indulto concesso con L. 241/2006, sino alla concorrenza di anni tre di reclusione ed euro 10.000. A fronte di ciò, considerato che l’ordinanza si riferisce a reati commessi dal 2003 al 2004 e non è stata impugnata, opererebbe una preclusione processuale ex art. 649 cod. proc. pen. per qualsivoglia nuova pronuncia sul punto e l’attuale provvedimento non avrebbe potuto essere emesso anche qualora fosse stato commesso allora un eventuale errore
In data 6 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’intangibilità del giudicato esecutivo con riferimento all’art.,174 cod pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente omesso di considerare l’ordinanza 413/2015 con la quale la Corte di Appello di Milano ha disposto la sola revoca dell’indulto concesso in eccesso, provvedimento questo anche riportato nel provvedimento di cumulo poi emesso dalla Procura Generale di Milano.
La doglianza è manifestamente infondata.
1.1. Il provvedimento impugnato si riferisce all’indulto concesso con l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26 agosto 2009.
La revoca del beneficio si fonda sulla sopravvenuta pronuncia da parte del Tribunale di Bergamo il 13/11/2014 (confermata in appello il 18 dicembre 2015 e divenuta irrevocabile il 30 novembre 2018) della sentenza di condanna per il reato di ricettazione commesso il 10 aprile 2010, cioè nel quinquennio.
1.2. La difesa rileva che in merito all’indulto il giudice dell’esecuzione s sarebbe già pronunciato con provvedimento del 3 ottobre 2014 nel quale, applicata la continuazione tra diverse sentenze pronunciate nei confronti del condannato (Tribunale di Bergamo 14/11/2007, irrevocabile 23/1/2008; Tribunale di Bergamo 5/3/2008, irrevocabile il 31/3/2009; GIP Tribunale Milano 9/10/2008, irrevocabile 1’8/2/2009; Tribunale di Bergamo 16/2/2012,
irrevocabile 1’11/4/2012; Tribunale di Bergamo 10/1/2006, irrevocabile il 19/4/2013) avrebbe rideterminato la pena complessiva e applicato l’indulto concesso con L. 241/2006, sino alla concorrenza di anni tre di reclusione ed euro 10.000.
1.3. L’indulto concesso con L. 241/2006 sino alla concorrenza di anni tre di reclusione ed euro 10.000, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, può essere revocato solo qualora sopravvenga una causa prevista dalla legge (Sez. 1, n. 24549 del 17/06/2010, Vescio, Rv. 247789 – 01)
In tali termini, pertanto, si deve ribadire che l’efficacia preclusiva del pronuncia sul punto, sia che la decisione sia stata assunta dal giudice della cognizione che da quello dell’esecuzione, viene meno qualora sopravvenga, in qualunque momento, la condanna definitiva per un reato commesso nel quinquennio.
1.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato a tale principio di diritto e la conclusione risulta pertanto corretta e non è sindacabile in questa sede.
La revoca dell’indulto concesso il 26 agosto 2009 è stata infatti disposta a seguito della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza che ha accertato la responsabilità dell’imputato per un reato commesso il 10 aprile 2010.
La circostanza che in data antecedente all’irrevocabilità della sentenza di condanna si fosse già pronunciato il giudice dell’esecuzione risulta ininfluente.
La sentenza che ha accertato che il condannato ha commesso un reato nel quinquennio che impone la revoca dell’indulto, infatti, è successiva anche al 3 ottobre 2014 ed è pertanto sopravvenuta anche rispetto a tale provvedimento che, di conseguenza, non può avere alcuna efficacia preclusiva in ordine a una causa che non si era ancora realizzata nel momento in cui è stato emesso.
Del tutto priva di pregio, d’altro canto, è la considerazione secondo la quale dall’anno 2006, data di entrata in vigore della legge, all’anno 2014, data in cui è stato applicato l’indulto “per eccesso”, sarebbero trascorsi otto anni.
Ciò in quanto, come già evidenziato, la causa che determina la revoca dell’indulto è la commissione, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge, di un altro reato, come appunto avvenuto nel caso di specie in cui il reato di ricettazione, per il quale il condannato ha riportato una condanna non inferiore a due anni, è stato commesso il 10 aprile 2010, a nulla rilevando la data in cui l’indulto è stato concesso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, c ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023 Il Consiglife relatore