Revoca Indulto: La Cassazione chiarisce i presupposti per la perdita del beneficio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di esecuzione penale: la revoca indulto. Il provvedimento chiarisce, con un’interpretazione letterale della norma, le condizioni che determinano la perdita automatica del beneficio a seguito di una nuova condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente beneficiario di un indulto, si è visto revocare tale beneficio dalla Corte d’Appello di Bari. La revoca è scattata a seguito di una nuova condanna a una pena detentiva di due anni di reclusione per un delitto non colposo, commesso entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge sull’indulto (L. n. 241/2006).
Contro l’ordinanza della Corte d’Appello, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Un’interpretazione della norma secondo cui la revoca scatterebbe solo per pene superiori a due anni, e non per quelle pari a due anni.
2. La presunta estinzione della pena oggetto dell’indulto per decorso del tempo (prescrizione).
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Revoca Indulto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni difensive manifestamente infondate e in contrasto con il chiaro dettato normativo e con i principi consolidati della giurisprudenza.
Di conseguenza, la revoca del beneficio è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano su due punti chiave, smontando le tesi del ricorrente.
Interpretazione della Legge: ‘Pena non inferiore a due anni’
Il primo e fondamentale motivo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 241/2006. La norma prevede la revoca indulto se il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo per cui riporti ‘condanna a pena detentiva non inferiore a due anni’.
La Cassazione ha sottolineato il ‘chiaro tenore letterale’ della disposizione. L’espressione ‘non inferiore a due anni’ include matematicamente e logicamente anche il limite stesso, ovvero la pena di due anni esatti. Sostenere, come ha fatto il ricorrente, che il legislatore intendesse riferirsi a pene ‘superiori a due anni’ è una tesi giudicata ‘incompatibile con il dato testuale’. Non c’è spazio per interpretazioni estensive o creative quando il testo della legge è inequivocabile.
La Decorrenza della Prescrizione della Pena
Il secondo argomento, relativo alla prescrizione, è stato anch’esso respinto. Il ricorrente sosteneva che la pena originaria, coperta dall’indulto, si fosse estinta per il passare del tempo. La Corte ha richiamato un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza Maiorella, 2015): quando l’esecuzione di una pena è subordinata a una condizione, come la revoca di un beneficio, il termine di prescrizione non inizia a decorrere finché tale condizione non si verifica.
Nello specifico, per la revoca indulto, il termine di prescrizione della pena originaria comincia a decorrere solo dalla data in cui la sentenza di condanna per il nuovo reato (che causa la revoca) diventa definitiva e irrevocabile. Fino a quel momento, la pena originaria è ‘sospesa’ e non può estinguersi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali con importanti implicazioni pratiche:
1. Certezza della Norma: Il beneficio dell’indulto è subordinato a una condotta irreprensibile per un periodo di cinque anni. La commissione di un nuovo, grave reato (punito con almeno due anni di reclusione) comporta la perdita automatica e inevitabile del beneficio. Chi ha usufruito dell’indulto deve essere consapevole che anche una condanna a due anni esatti è sufficiente per far rivivere la pena precedentemente condonata.
2. Effetti sulla Prescrizione: La speranza di vedere estinta la vecchia pena per il decorso del tempo è vana. Il ‘cronometro’ della prescrizione si ferma e riparte solo dal momento in cui la nuova condanna diventa definitiva, vanificando di fatto il tempo trascorso.
Quale tipo di condanna causa la revoca automatica dell’indulto previsto dalla Legge 241/2006?
La revoca avviene se, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge, si commette un delitto non colposo per il quale si riporta una condanna a una pena detentiva non inferiore a due anni.
Una condanna a esattamente due anni di reclusione è sufficiente per la revoca dell’indulto?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’espressione ‘non inferiore a due anni’ include anche la pena pari a due anni, basandosi sul chiaro tenore letterale della legge.
Quando inizia a decorrere la prescrizione della pena originaria se l’indulto viene revocato?
Il termine di prescrizione della pena oggetto di indulto inizia a decorrere non dal momento della sua concessione, ma dalla data in cui la sentenza di condanna per il nuovo reato (che ha causato la revoca) diventa definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33368 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il 20/03/1986
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 30/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l’indulto già concesso a NOME COGNOME
Letta la memoria difensiva in data 09/09/2025, nella quale si insiste sulle questioni dedotte e si richiede un pronunciamento interpretativo di questa Corte;
Ritenuto che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, insiste sulla tesi incompatibile con il dato testuale che il legislatore avesse voluto riferirsi ad una pena superiore a due anni di reclusione;
che inconducente è la prospettazione dell’estinzione della pena oggetto dell’indulto per il trascorrere del tempo, visto che «nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso-il 25 settembre 2025 Il Con , 5Wiere estensore GLYPH Il residente