Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita GLYPH relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~-ele conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna l’ordinanza emessa il 10 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Firenze che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto concesso con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Prato il 13 aprile 2007 nella misura di anni 3 di reclusione e 1400 euro di multa, relativa alla più ampia condanna alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione e 1400 euro di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 21.3.2007.
Il motivo della revoca risiede nella sopravvenuta condanna inflitta dalla Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 9.5.2021, alla pena di anni 6 e mesi 1 e giorni 18 di reclusione e 2.100 euro di multa per reati commessi dal 25.2.2009 al 10.5.2009, quindi nel quinquennio dall’entrata in vigore (in data 1.8.2006) della legge sull’indulto.
La ricorrente propone due motivi di censura.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 4 comma 3 legge 241/2006, artt. 175, comma 4, e 568, ultimo comma, cod. proc. pen. artt. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione, perché la condanna presa in considerazione agli effetti della revoca dell’indulto è stata inflitta con sentenza del 25.12.2006 per fatti avvenuti nell’anno 2004, ossia per fatti commessi quasi 20 anni fa.
Vi è poi un errore nell’individuazione del reato commesso nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge sull’indulto, atteso che si deve aver riguardo alla pena inflitta per ciascun reato posto in continuazione per la verifica del presupposto della revoca dell’indulto, cioè del requisito della condanna ad una pena di 2 anni di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo di censura, si lamenta il rigetto dell’istanza di declaratoria di estinzione della pena.
Facendo applicazione dell’esegesi di legittimità, il ricorrente evidenzia che la recidiva risulta ostativa all’estinzione della pena per prescrizione esclusivamente se sopraggiunga entro il termine di prescrizione e non successivamente.
Il provvedimento impugnato si è limitato a statuire che la sola contestazione della recidiva osta in ogni caso all’effetto estintivo della pena.
Assume la ricorrente che l’accertamento della recidiva è avvenuto con la sentenza divenuta definitiva 1’11 gennaio 2023 molto tempo dopo l’estinzione della pena.
Pertanto, il PG chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che riguardo ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23.9.2020 più grave debba considerarsi il furto di cui al capo n), perché aggravato ai sensi dell’articolo 625 n. 2 e 7 cod. pen. laddove l’analogo reato di cui al capo z) risulta aggravato esclusivamente in relazione all’esposizione alla pubblica fede del bene sottratto.
Ritiene il Collegio che il motivo è infondato, perché il giudice spiega che la pena base del reato è di tre anni ed è di per sé sufficiente a revocare il beneficio.
A questo proposito, non sussiste il vizio denunciato, anche perché la sentenza di condanna evidenzia che sia il capo n) sia il capo z) della sentenza del Tribunale di Firenze sono aggravati ai sensi dell’art. 625 n. 2 e 7) cod. peli, e la pena inflitt per il reato più grave è di tre anni di reclusione, quindi superiore a due, per come richiesto dal comma 3 dell’art. 1 della legge sull’indulto.
1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché in contrasto con i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità: proprio alla stregua dell’arresto giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena (Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 10/12/2019, COGNOME).
Nel caso di specie, la dichiarazione della recidiva è avvenuta nel giudizio sfociato nella condanna inflitta dalla Corte di appello di Firenze divenuta irrevocabile il 9.5.2021 alla pena anni sei, mei uno e giorni 18 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa per ulteriori furti commessi dal 25.2.2009 al 10.5.2009, quindi per nuovi reati commessi nel quinquennio dall’entrata in vigore nel 2006 della legge
sull’indulto. A questo effetto va tenuto conto del momento di consumazione del reato, non al momento formale di passaggio in giudicato della sentenza condanna, come sostenuto invece in ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro temila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 11/04/2024.