Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1141 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1141 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente lamenta omessa motivazione circa la revoca del riconoscimento dell’indulto stabilita dal giudice dell’esecuzione, il quale ha invece fornito adeguata motivazione sul punto, indicando la sussistenza della condizione di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, ossia la commissione, entro i cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge, di un delitto non colposo per il quale si riporti una condanna a pena non inferiore a due anni di reclusione);
Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399-01), secondo la quale, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data della irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio; nel caso ora in esame, il termine per l’estinzione della pena per prescrizione, di cui all’art. 172 cod. pen., non poteva decorrere nel periodo compreso tra il 14 giugno 2011, data in cui la pena è stata dichiarata condonata, e il 16 settembre 2021, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.