Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OLIENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto concesso a NOME con ordinanza resa dal medesimo Tribunale il 20/10/2007, avendo il condannato riportato una condanna alla pena di anni 6 di reclusione per un reato commesso nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006;
rilevato che il ricorso proposto dal condannato avverso detto provvedimento è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 26139901), secondo la quale, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data della irrevocabilità de sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio: nel caso in esame, la condizione risolutiva si è realizzata con l’irrevocabilità sella sentenza di condanna, in dat 08/09/2023, che ha operato quale presupposto della revoca dell’indulto, con la conseguenza che il termine massimo della prescrizione della pena di cui all’art. 172 cod. pen. non è ancora decorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024