Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Potenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto in data 4.4.2025 una istanza del Procuratore generale di revoca dell’indulto precedentemente concesso al condanNOME con ordinanza in data 5.10.2006;
Rilevato, quanto al primo motivo, che l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione contenga l’esatto oggetto della richiesta – ovvero la revoca dell’indulto – e che l’erronea indicazione della sentenza che lo aveva concesso non abbia determiNOME alcuna lesione del diritto di difesa (tanto è vero che nel ricorso non si rappresentano doglianze di merito);
Considerato, infatti, che, in tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità solo il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga un’indicazione dell’oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell’avviso di cui all’art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un’effettiva difesa (Sez. 1, n. 53024 del 9/12/2014, Grisetti, Rv. 261663 – 01), e che è legittimo il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga l’indicazione dell’oggetto, incombendo all’interessato o al suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/7/2010, COGNOME, Rv. 248177 – 01; Sez. 1, n. 2354 del 20/5/1991, COGNOME, Rv. 187486 – 01);
Osservato, quanto al secondo motivo, che, in disparte ogni questione sulla operatività dell’istituito dell’incompatibilità nell’ambito del giudizio di esecuzione, in ogni caso la pretesa incompatibilità del giudice non è motivo di nullità del provvedimento adottato e può essere fatta valere unicamente mediante dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che, ove non tempestivamente esercitata tale facoltà, è preclusa ogni ulteriore doglianza (Sez. 1, n. 11538 del 23/10/1997, Geremia, Rv. 209135 – 01; Sez. 1, n. 120 del 13/1/1997, COGNOME, Rv. 207372 – 01; più recentemente, Sez. 6, n. 18707 del 9/2/2016, COGNOME, Rv. 266990 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto propone questioni già costantemente decise dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025