Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18602 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL NOME nato a Scandicci il 10/10/1956;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 28/01/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura generale ha revocato l’indulto, concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Firenze pronunciata il giorno 30 settembre 2008 (divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2008).
1.1. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il predetto, entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 241/2006 (1° agosto 2006), aveva commesso reati di bancarotta in relazione a società dichiarate fallite il 30 settembre 2009, per i quali è stato condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione con sentenza della Corte di appello di Firenze pronunciata il giorno 13 settembre 2019 (irrevocabile in data 17 maggio 2021).
1.2. Secondo il giudice dell’esecuzione ricorrevano, dunque, i presupposti per la revoca del beneficio dell’indulto ai sensi degli art. 1, comma 3, della legge citata, avendo il condannato commesso, entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
1.3. Inoltre, la Corte di appello ha rilevato l’irrilevanza della riconosciuta continuazione dei fatti di bancarotta del settembre 2019 con altri fatti successivi di cui ad altra condanna del 28 ottobre 2022: difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di revoca dell’indulto a seguito di condanna relativa a più reati unificati in continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta per il reato più grave, che nel caso di specie è quella irrogata per il delitto di bancarotta di cui al capo 1) della sentenza del 13 settembre 2019, relativo al fallimento dichiarato con sentenza del 30 settembre 2009. Detta pena è pari ad anni tre di reclusione (non rilevando, comunque, a tal fine né l’aggravamento di mesi tre di reclusione ex art. 219 della legge fallimentare e di ulteriori mesi tre per la recidiva, né gli aumenti per la continuazione con il capo 4 della medesima sentenza e di ulteriori mesi tre di reclusione per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 28 ottobre 2022).
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per il suo annullamento.
In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 172 cod. pen. e 676 del codice di rito ed il vizio di motivazione ed osserva che la Corte territoriale non avrebbe rilevato la intervenuta estinzione della pena oggetto di indulto, di talché non avrebbe dovuto disporre la revoca dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, ai sensi del terzo comma dell’art. 1 L. n. 241/2006, il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Nel caso specifico, i reati di bancarotta che determinano la revoca dell’indulto sono stati commessi nel settembre 2009 e, dunque, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge 241/2006.
2.1. Inoltre, deve escludersi che la pena condonata si sia estinta per prescrizione, in quanto il termine di prescrizione della pena, sulla quale sia stato applicato un indulto soggetto a revoca, decorre dal momento in cui, verificatasi la decadenza di detto beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione; condizione, questa, che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la sussistenza della causa di revoca, costituita dalla commissione, entro il termine previsto, di un nuovo reato (ex multis, Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, Rv. 266343 – 01; Sez. 1, n. 2998 del 15/04/1999, Rv. 213589 – 01).
2.2. Orbene, nel caso in esame la sentenza di condanna determinativa della revoca dell’indulto è passata in giudicato nel 2021, di talché deve escludersi la dedotta estinzione della pena.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.