Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 020DHYI) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio dell’indulto concesso a NOME con le sentenze emesse dal Tribunale di Padova il 7/2/2008, irrevocabile il 30/3/2008, e il 13/1/2012, irrevocabile l’8/3/20 in virtù del reato commesso nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della L. 241 del 2006, oggetto della sentenza della Corte di appello di Venezia in data 11/12/2017, irrevocabile i 20/5/2020;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in quanto i beneficio sarebbe stato revocato sulla base di elementi preesistenti all’irrevocabilità de pronuncia che lo aveva concesso;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione del percorso di vita seguito dal ricorrente dall’epoca di commissione dei reati a oggi;
Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice dell’esecuzione ha fatto corretto riferimento alla sentenza di condanna o, meglio, all’irrevocabilità della stessa quanto l’elemento sopravvenuto è costituito dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che ha accertato il reato, commesso comunque nel quinquennio (Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379 – 01);
Rilevato che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo in quanto ai fini della revoca del beneficio dell’indulto non assume alcun rilievo il percorso seguito dal condannato poiché questa interviene di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condann pena detentiva non inferiore a due anni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto con gli argomenti esposti anche nei motivi aggiunti si sollecita, peraltro in termini generici, una diversa e alternativa lettura ch è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – a versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024