Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30062 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a CESENATICO il 29/07/1960
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/se utte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME finalizzato a rilevare l’illegittimità della revoca dell’indulto riconosciuto in relazione alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 marzo 2019, irrevocabile il 23 giugno 2009, e l’illegittimità del provvedimento di cumulo della Procura generale di Venezia del 13 dicembre 2022, per essere stata in esso indicata come da eseguire la pena applicata con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.u.p. del Tribunale di Ravenna, ancorché condizionalmente sospesa.
Avverso detta ordinanza COGNOME tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge per essere stata indicata come provvedimento comportante le revoca dell’indulto una sentenza di condanna della Corte di appello di Venezia per un fatto commesso il 20 novembre 2003 e non, quindi, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione di legge per essere stata indicata, come da eseguire, nel cumulo del 13 novembre 2022, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.u.p. del Tribunale di Ravenna emessa il 10 ottobre 2011, definitiva il 16 dicembre 2011, con cui risulta applicata la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non ancora revocato, risultando, invero, essere stata fissata l’udienza per la discussione di detta revoca alla data del 16 ottobre 2024.
La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. GLYPH Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Invero, l’indulto di cui alla summenzionata I. n. 241 è revocabile, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa, a condizione che sia commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, tra il primo agosto 2006 e il primo agosto 2011, un delitto non colposo, per il quale chi ne ha usufruito riporti condanna in concreto a pena detentiva non inferiore a due anni. Di questa norma è stata fatta esatta interpretazione e corretta applicazione, risultando intervenuta – a parte l’erroneo riferimento nell’ordinanza impugnata alla sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 dicembre 2017, irrevocabile il 16 aprile 2019 – dopo la concessione dell’indulto sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione della Corte di appello di Trieste del 16 dicembre 2019, irrevocabile il 2 gennaio 2020, per fatti di bancarotta fraudolenta e truffa commessi dall’aprile 2010 fino al luglio 2010 (sub 3 del provvedimento di cumulo, in data 13 novembre 2022, del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e non 4 del medesimo cumulo, che attiene, come evidenziato nel motivo di ricorso a fatto commesso nel 2003, che non avrebbe giustificato la revoca) e, quindi, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge sull’indulto.
1.2. GLYPH Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Come chiarito da questa Corte, in tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale che deve essere adottata dal giudice dell’esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege; con la conseguenza che il P.M., quale organo dell’esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che nel contempo chieda al competente giudice dell’esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all’art. 674 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8670 del 17/02/2006, Urso, Rv. 233584: fattispecie relativa ad ordine di esecuzione di provvedimento di cumulo di pene concorrenti).
Nel caso in esame è incontroverso il fatto che venga in rilievo un’ipotesi di revoca di diritto del beneficio e il P.m. ha, altresì, avanzato richiesta di revoca dell’indulto al giudice dell’esecuzione, dando atto il ricorso della fissazione di un’udienza per la revoca, di cui non è noto l’esito (in data 16 ottobre 2024).
Ne consegue l’infondatezza della doglianza.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.