Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 369 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 369 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, per quanto qui interessa, il beneficio dell’indulto concesso ex d.P.R. n. 394 del 1990 a NOME COGNOME con ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania in data 8 febbraio 2005 in relazione alla pena (due anni di reclusione ed euro 600 di multa) inflitta con sentenza del ridetto Tribunale in data 25 marzo 2004, irrevocabile in data 25 novembre 2004, per i reati commessi in data 7 agosto 1989, rigettando la richiesta di declaratoria di estinzione della pena avanzata dalla difesa ex art. 172 cod. pen.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 172 cod. pen., perché la sentenza (Gip Tribunale di Roma in data 20 marzo 2013, irrevocabile in data 11 febbraio 2014; fatto commesso in data 13 marzo 2010), che secondo il giudice dell’esecuzione costituirebbe la causa di revoca dell’indulto, non rientra tra quelle previste dal d.P.R. n. 394 del 1990, tanto è vero che la revoca del beneficio era stata richiesta dal Procuratore generale della Corte d’appello di Roma in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 23 marzo 1995, irrevocabile in data 20 novembre 1996, per i reati commessi in data 24 ottobre 1994. In ragione della data di irrevocabilità di tale ultima condanna, che costituisce la causa di revocabilità dell’indulto, non può che concludersi, del resto, per l’estinzione della pena per decorso del termine decennale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, come risulta palese dalla data (13 marzo 2010) di commissione del reato giudicato dal Gip Tribunale di Roma con sentenza in data 20 marzo 2013, irrevocabile in data 11 febbraio 2014, non ricorre la condizione di revoca dell’indulto prevista dall’art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394 con riguardo alla pena inflitta, per i reati commessi in data 7 agosto 1989, con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania in data 25 marzo 2004, irrevocabile in data 25 novembre 2004, trattandosi di un fatto commesso dopo cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di indulgenza (24 dicembre 1990).
2.1. In effetti, come correttamente fa notare la difesa, il pubblico ministero dell’esecuzione aveva indicato, quale causa di revoca, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 23 marzo 1995, irrevocabile in data 20 novembre 1996, per i reati commessi in data 24 ottobre 1994; sentenza che il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare.
Tanto basta a disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, non potendosi esaminare la subordinata questione, pure dedotta dalla difesa, dell’estinzione della pena revocanda per decorso del termine di cui all’art. 172 cod. pen.
Va precisato che, prima di esaminare la questione della estinzione della pena, il giudice di rinvio è chiamato a compiere alcuni accertamenti e verifiche.
3.1. È, infatti, necessario sottolineare che, come risulta dagli atti, il reato cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 marzo 1995, che secondo il pubblico ministero costituirebbe la causa di revoca dell’indulto, è stato anteriormente giudicato rispetto al provvedimento (ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania in data 8 febbraio 2005) che ha concesso il beneficio dell’indulto di cui è richiesta la revoca.
3.2. Dunque, fermo restando che «ai fini della revoca dell’indulto, conseguente, a norma dell’art. 4 D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 23293 del 04/04/2001, COGNOME, Rv. 219482; Sez. 1, n. 1848 del 09/12/2008 – dep. 2009, P.G. in proc. Romano, Rv. 242725), è necessario ricordare che, se la commissione del successivo reato costituisce causa di revoca del beneficio, il medesimo fatto opera anche quale causa ostativa che impedisce la concessione del beneficio.
3.3. Del resto, avuto riguardo alla “stabilità processuale” dei provvedimenti di concessione dell’indulto (Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011, Salzano, Rv. 251541), non è sufficiente rilevare che esso sia stato erroneamente concesso, ma occorre piuttosto verificare che la causa ostativa non risulti dal fascicolo del
giudice che ha provveduto alla sua applicazione (Sez. 1, n. 32857 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 260542).
Si è, in effetti, precisato che «in materia di indulto, il giudice dell’esecuzion può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest’ultimo» (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865).
Orbene, l’ordinanza impugnata, che ha erroneamente disposto la revoca del beneficio dell’indulto in reazione a una condanna per un delitto successivamente commesso, che non rientra nelle ipotesi previste dal richiamato d.P.R. n. 394 del 1990, deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché proceda a nuovo giudizio verificando, anche mediante l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione relativo al provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania (che in data 8 febbraio 2005 che ha applicato l’indulto alla pena inflitta con la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 25 marzo 2004), la conoscenza della causa ostativa costituita dalla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 marzo 1995; poiché, diversamente, l’erronea concessione del beneficio non è revocabile, indipendentemente dalla questione relativa alla estinzione della pena per decorso del tempo.
Tale questione, infatti, dovrà essere esaminata solo nel caso in cui sia superata la pregiudiziale questione della revocabilità dell’indulto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso il 5 ottobre 2022.