Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47546 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47546 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 32621/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TAURIANOVA il 03/08/1978 avverso l’ordinanza del 05/09/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato l’indulto concesso ad NOME COGNOME con riferimento alla sentenza del 13/03/2006 della Corte di appello della medesima città (sentenza passata in giudicato il 28/04/2006), che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e tremila euro di multa, in quanto colpevole di reati in materia di armi, posti in essere nel 2005. La decisione si fonda sul rilievo che – entro il quinquennio decorrente dall’entrata in vigore, in data 01/08/2006, della legge 31 luglio 2006, n. 241, di concessione dell’indulto – il Condomitti abbia commesso altro delitto non colposo, in relazione al quale ha riportato condanna ad una pena superiore ad anni due di reclusione (trattasi del delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., commesso nell’anno 2007 e per il quale il ricorrente Ł stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, inflittagli con sentenza del 20/04/2021 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città del 29/04/2019, passata in giudicato il 07/11/2023).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento alla legge 31 luglio 2006, n. 241, atteso che – alla data del 15/02/2014, momento dell’affiliazione del soggetto all’associazione mafiosa (fatto in relazione al quale Ł intervenuta la seconda condanna) – era già interamente trascorso il sopra indicato lasso di
tempo previsto per la eventuale revoca dell’indulto, a norma della legge n. 241 del 2006.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Dalla lettura delle imputazioni e delle motivazioni della pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria – allegate al ricorso e già unite all’incarto processuale, nel corso dell’incidente di esecuzione – risulta come tanto l’addebito associativo, quanto i diversi delitti scopo, accertati attraverso la seconda pronuncia, risultino commessi a partire dall’anno 2014, ossia allorquando era già interamente decorso il termine quinquennale, indicato dalla norma sopra citata in vista della possibile revoca dell’indulto. La Corte di appello ha trascurato ogni confronto con tale rilievo difensivo, facendo riferimento alla sola indicazione contenuta nella rubrica della suddetta sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Come già sintetizzato in parte narrativa, RAGIONE_SOCIALE ha beneficiato dell’indulto, in relazione a condanna per fatti di armi commessi nell’anno 2005; tale provvedimento di clemenza Ł stato poi revocato, per esser stato il ricorrente condannato per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., con sentenza emessa nel 2021, relativamente a una contestazione associativa collocata a far data dal 2007. In ipotesi difensiva, la data di commissione del fatto – in relazione al Condomitti – dovrebbe però esser fatta coincidere con il suo ingresso nel sodalizio, con la funzione di ‘sgarrista’; tale fatto, come pacificamente evincibile dalla visione dell’incarto processuale, Ł collocato – già nel capo di imputazione – all’anno 2014 (sarebbe a dire, allorquando era già decorso il quinquennio indicato dalla legge n. 241 del 2006, per la revoca dell’indulto).
2.1. La deduzione difensiva coglie nel segno. Il principio di diritto che governa la materia, infatti, Ł nel senso della doverosità dell’individuazione, in executivis , della data di commissione del reato. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ripetutamente fissato tale regola ermeneutica, proprio con riferimento alle fattispecie di reato permanente, contestato nella forma cosiddetta “aperta” (ossia, senza l’indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), precisando come – laddove in sede di esecuzione un qualsiasi effetto giuridico dipenda dalla precisa indicazione di tale data, restata sostanzialmente indefinita, in sede di cognizione – sia poi compito del giudice dell’esecuzione accertarla, all’esito di un accurato esame degli elementi a sua disposizione (fra tante, si potrà vedere Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, COGNOME, Rv. 283121 e, ancor piø nello specifico, Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 274877, a mente della quale: ‹‹Ai fini della revoca dell’indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma “aperta”, il giudice dell’esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, Ł tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l’analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito››; tale principio era stato già fissato, quanto ai reati associativi, da Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, COGNOME, Rv. 257725).
2.2. Lo specifico tema sin qui delineato non viene minimamente affrontato, invece, nell’ordinanza impugnata. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte territoriale, agendo da giudice dell’esecuzione, non si sia conformata ai sopra ricordati principi di diritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così Ł deciso, 21/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME