Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41346 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale,
che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Brescia, in funzion di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chie l’annullamento del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia in data 16 dicembre 2021.
A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione – dopo avere ricostruit le vicende inerenti ai diversi provvedimenti con i quali il giudice dell’esecuzi aveva concesso l’indulto rispettivamente in data 24 aprile 2007 e 31 ottobr 2007, beneficio poi revocato – rilevato, sempre in via preliminare che COGNOME COGNOME stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova con riguardo all pena complessiva di tre anni, tre mesi e ventisette giorni di reclusione c riferimento alle pene concorrenti risultanti dal provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia del 5 marzo 2013 (sub n. 10 del certificato del casellario giudiziale in atti) e riferimento alla pena di tre anni inflitta con sentenza della Corte di appell Perugia in data 26 ottobre 2010, irrevocabili il 12 ottobre 2012, ha affermato c dette pene erano «del tutto distinte e diverse rispetto a quelle per le qu COGNOME è stato revocato il beneficio dell’indulto, precedentemente concesso co riferimento alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Brescia del 24 giugno 2005 (sub n. 6 del certificato de casellario)».
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, e deduce violazione di legge in relazione all’erroneità del rigetto dell’istanza, che il beneficio di cui era stata disposta la revoca era riferito ad una porzio pena residua espiata con affidamento in prova al servizio sociale, esita positivamente, concesso con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 27 giugno 2013, con conseguente estinzione complessiva di tutta la pena, ex art. 47 comma 12, I n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con conclusioni scritte depositate il 10 marzo 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa, in data 27 marzo 2023, ha depositato memoria con la quale ha ribadito, maggiormente articolandole, le ragioni di censura del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Come ha segnalato la difesa e come risulta dall’esame del certificato del casellario giudiziale, le locali Procure della Repubblica avevano precedentemente disposto più ordini di esecuzione di pene concorrenti e, segnatamente, quell indicati ai n. 2, 5, 6, 7 e 8 del citato certificato del casellar determinazione delle cui rispettive pene erano ricomprese anche quelle oggetto d’indulto.
Con l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione la difesa lamentav nella individuazione della pena finale, l’omessa valutazione con l’ordinanza de Tribunale di sorveglianza del Tribunale di Milano del 7 giugno dell’intervenuta estinzione ex art 47 Ord. pen. della pena oggetto di cumulo della Procura dell Repubblica di Brescia in data 24 giugno 2005, a seguito di esito positiv dell’affidamento in prova cui COGNOME era stato ammesso con precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza in data Firenze il 27 giugno 2013. Giusta la tesi difensiva l’effettó estintivo doveva ritenersi esteso anche porzione di pena già dichiarata oggetto d’indulto.
Rileva in primo luogo il Collegio come, a fronte della suindicata deduzione difensiva il giudice dell’esecuzione ha reso una motivazione assertiva, siccome del tutto priva dell’esplicitazione delle ragioni per le quali abbia ritenut trattarsi di pene «del tutto diverse e distinte».
In secondo luogo il giudice dell’esecuzione ha del tutto trascurato di valuta l’istanza alla luce del principio di diritto, recentemente espresso in se legittimità, secondo cui «Non può applicarsi l’indulto – che, se concess soggiace a revoca obbligatoria e automatica – in presenza di condanna a pena detentiva ostativa pur estinta per esito positivo dell’affidamento in prova servizio sociale» (Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2019, Cascella, Rv. 277917).
In motivazione la Corte ha chiarito, quanto all’indulto, che la condizion determinativa della revoca e, quindi, ostativa alla sua concessione è costituit in analogia con quanto si verifica negli omologhi casi di estinzione del reato p cui è stata applicata la pena concordata e di sospensione condizionale della pen – dalla commissione dell’ulteriore reato, con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione, nel quinquennio fissato dall’art. 1 legge n. del 2006, senza che possa avere rilievo la cessazione degli effetti pena determinata dall’affidamento in prova e dal positivo esito di esso, ai se dell’art. 47 Ord. pen.
Si è, invero, precisato che «In coerenza con la considerazione che annette rilevanza determinante al momento in cui si verifica la causa di revoc dell’indulto, si osserva che pure per l’indulto vale il principio secondo c revoca di tale beneficio è prevista ex lege come obbligatoria ed automatica, con l’effetto, fra l’altro, che la sua operatività legittima il pubblico ministero direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell’esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all’art. 674 cod. pen. (Sez. 1, n. 23419 del 09/04/2015, COGNOME, Rv. 263966, in fattispeci relativa a revoca dell’indulto in conseguenza della commissione da parte de beneficiario di reati nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore d legge n. 241 del 2006; Sez. 1, n. 23457 del 24/01/2011, COGNOME, Rv. 250419)».
Si è, inoltre, ribadito il principio secondo cui la sentenza di condanna, ove prevista quale causa di revoca del beneficio dell’indulto già concesso, impedisce ancor prima l’applicazione (Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, COGNOME, Rv. 246842).
Per tale via si è concluso che «non possono spiegare effetto le vicende inerenti alla fase esecutiva della pena che caratterizzano l’affidamento in pro intervenute dopo il verificarsi della causa di revoca, ostativa de iure all’applicazione dell’indulto».
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie il giudice dell’esecuzione anzicch limitarsi ad una motivazione assertiva e, come tale, apparente, avrebbe dovuto valutare l’istanza di COGNOME alla luce dei suindicati principi, verifica l’applicabilità alla stregua delle risultanze degli atti e dei plurimi provvedi del giudice dell’esecuzione susseguitisi, non a disposizione del Collegio.
Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, affinché svolga una complet valutazione dell’istanza del ricorrente, anche avuto riguardo ai principi suindica
P.Q.M.
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o GLYPH appello di Brescia. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
O GLYPH Così deciso il 14 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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