Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7402 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7402 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 1.7.2025 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto già concesso nella misura di tre anni di reclusione e 2.611 euro di multa;
Rilevato che la revoca Ł stata disposta per avere NOME commesso in data 14.7.2009 – nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 241 del 200 – il delitto di rapina impropria, per il quale ha riportato la condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 2.667 euro di multa;
Considerato che il ricorso, senza confutare i dati storici su cui si fonda la revoca, si articola in due motivi manifestamente infondati, in quanto: 1) con il primo si contesta un errore nella individuazione del provvedimento di cumulo che sarebbe contenuto nell’ordinanza, ma senza in alcun modo spiegare quale influenza esso avrebbe avuto sulla correttezza della decisione; 2) con il secondo si pone, peraltro per il tramite di allegazioni non comprovate, una questione che non era oggetto della decisione impugnata e che non Ł attinente alla richiesta di revoca dell’indulto avanzata dal p.m. al giudice dell’esecuzione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17529/2025
CC – 04/12/2025