Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29315 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29315 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione che, decidendo in sede di rinvio a seguito annullamento disposto dalla Prima sezione di questa Corte e in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d’appello, ha revocato il beneficio dell’indulto concessogl con ordinanza del 2 marzo 2009 dalla Corte d’appello di Catanzaro in relazione alla pena di
I
anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione inflittagli con sentenza irrevocabile dal 9 2008.
E’ stato articolato, per tramite difensore abilitato, un unico motivo, fondato sui vizi all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzi avrebbe erroneamente individuato la data di interruzione della permanenza del reato associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen. – in relazione al quale è interven condanna che ha determinato la revoca del pregresso beneficio dell’indulto – in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006. In particolare, dalle dichiara del collaborante COGNOME NOME, riportate dalla sentenza del q.u.p. di Catanzaro del 1 maggio 2013, è emersa una datazione delle condotte delittuose del COGNOME “dal 2004 al 2006”, dato circostanziale che avrebbe imposto di circoscriverle, in favor rei, gennaio 2006; e le altre dichiarazioni valorizzate dal giudice dell’esecuzione, rese COGNOME NOME, non hanno indicato con esattezza il tempus di consumazione dei reati estorsivi a lui attribuiti in danno di COGNOME NOME il quale, peraltro, nella conversa registrata in ambientale con altro interlocutore, non ha fatto il nome del ricorrente elencazione dei responsabili delle estorsioni in suo pregiudizio.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.Deve essere premesso che, in linea con le direttrici esegetiche tracciate dalla sentenz rescindente, il giudice dell’esecuzione penale è titolare del potere-dovere di interpreta giudicato, di illustrarne nel dettaglio il contenuto e di ricavare dalla sentenza irrevocabi gli elementi, anche non espressamente enunciati, che siano necessari alle finalità esecutive anche nella prospettiva di stabilire se siano o meno applicabili le cause estintive in vista eventuale revoca dei benefici condizionati (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 275063 – 01; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 266624 – 01; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, COGNOME, Rv. 261087). Con specifico riferimento al tempus commissi delicti, questa Corte ha affermato che in sede esecutiva non è consentito mutare quanto accertato nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione del reato sia individuato con precisione e complessiva delimitazione (Sez. 3, n. 8180 de 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); e solo nella diversa ipotesi in cui il tempo del commesso reato non sia indicato modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo prendere conoscenza dell’articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevant della decisione demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, COGNOME, Rv. 261087; Sez. 1, n.
25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/D7/1995, COGNOME, Rv. 202430). Nel caso del reato permanente, laddove contestato in forma “aperta”, la tematica degli effetti giuridici conseguenti alla data di cessazione della condot:ta deve essere affron dal giudice dell’esecuzione, a cui spetta di accertare la collocazione temporale de realizzazione dell’illecito mediante analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1 21928 del 17/03/2022, COGNOME, Rv. 283121 – 01). E, quanto all’applicabilità della rev dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non c commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficien che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato (sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv.285238; sez.1, n. 42384 del 28/05/2016, COGNOME, Rv.268274).
2.E’ parimenti principio di diritto da tempo radicato in tema di indulto che, in caso di incert del “tempus commissi della”, deve essere scelta la soluzione più favorevole per l’applicazione del beneficio, sulla base del generale principio “in dubio pro reo” (ex multis, sez.1, n. 11847 del 09/04/2014, V., Rv. 262866: sez. 1, n. 5954 del 04/02/2009, COGNOME, Rv. 2433552; sez. 1 n. 11512 del 21/01/2005, COGNOME, Rv. 231267), con la conseguente necessità, sulla quale ha pure correttamente insistito la ragione d’impugnazione, di individuare la data del commesso reato – quando sia indicato soltanto l’anno della consumazione – nel primo giorno d quest’ultimo, perché il termine in questione deve essere computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e dunque la consumazione del reato deve essere ancorata alla data più risalente (sez.2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv.259983).
3.Purtuttavia, poste le premesse, l’ordinanza impugnata – quant:onneno a riguardo delle vicende estorsive perfezionate in pregiudizio di COGNOME NOME, riconducibili all’operatività consesso delinquenziale – ha congruamente divisato, con giudizio appropriato ed immune da critiche di intrinseca illogicità, che un esame accurato della motivazione delle sentenze G.U.P. del Tribunale di Catanzaro e di quella della C:orte d’appello di Catanzaro nei confronti COGNOME NOME NUMERO_TELEFONO NOME consente di focalizzare la protrazione della permanenza del delitto di RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso, per il quale è inter – venuta condanna nei confronti di COGNOME NOME, a data successiva al 1 agosto 2006, quando è entrata in vigore la L. n. 241 del 2006 cesura temporale che segna la decorrenza del termine quinquennale nella cui cornice deve allogarsi il delitto la cui sentenza di condanna determina la revoca ipso iure dell’indulto precedentemente riconosciuto (sez.1, n. 11344 del 27/11/2020, COGNOME, Rv.280858). Sullo specifico punto, il motivo di doglianza si palesa generico e manifestamente infondato perché al di là di quanto precisamente propalato dalle dichiarazioni del AVV_NOTAIO giustizia COGNOME AVV_NOTAIO, è ravvisabile concatenazione logica tra il contenuto del conversazione intercorsa tra la vittima delle estorsioni, COGNOME NOME, e tale COGNOME NOME, Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE a riguardo del torno di
tempo delle vessazioni arrecategli dai componenti dall’organizzazione mafiosa, ovvero il periodo di agosto 2006 e della sequenza cronologica delle singole condotte, ascritte da COGNOME all’uno – COGNOME NOME (“è venuto prima lui”) e, solo ex post rispetto a costui, agli altri esponenti della consorteria malavitosa (“poi COGNOME” inteso COGNOME NOME, “e poi tutti gli altri della cosca”) e il narrato del citato AVV_NOTAIO, che ha riferito che anch COGNOME NOME, al pari degli altri sodali, si fosse recato nell’esercizio commerciale vittima a prelevare coattivamente i ricambi, senza pagarli (come del resto dichiarato anch dall’COGNOME, cognato del ricorrente, cfr. pag. 325 della sentenza del g.u.p. di Catanzaro); l’evidente inferenza che, se all’iniziale comportamento criminoso di COGNOME NOME, colloca “nel periodo di agosto 2006” si sono succeduti quelli degli altri membri della compagine tra cui COGNOME NOME, le estorsioni perpetrate dal ricorrente, menzionate dal COGNOME, debbano giocoforza inquadrarsi e, per così dire, incunearsi immediatamente dopo la data di entrata i vigore della Legge sull’indulto.
Dinanzi a tali proposizioni, con le quali il ricorso non si confronta, il motivo di censu soltanto una lettura riduttiva e non conducente delle dichiarazioni di COGNOME NOME, che n individuerebbe con puntualità la fascia temporale delle condotte di COGNOME NOME, senza tuttavia considerare il nesso decisivo tra il suo racconto e il contesto genuino del collo intercettato.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 02/05/2024
Il con gliere estensore
Il Presidente