Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20611 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATERNO’ il 06/11/1983
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12/11/2024, il Tribunale di Catania quale giudice dell’esecuzione ha revocato nei confronti di NOME COGNOME l’indulto per la pena di anni due, mesi nove e giorni ventisei di reclusione ed euro 200,00 di multa concesso con ordinanza del Tribunale di Camerino in data 03/11/2006 con riferimento alle sentenze del Tribunale per i minorenni di L’Aquila in data 24/01/2005 e del Tribunale di Cassino in data 06/06/2005, nonchØ l’indulto per la pena di mesi due e giorni quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa concesso con ordinanza del Tribunale di Catania in data 19/11/2010 con riferimento alla sentenza del Tribunale di Cassino in data 03/05/2009, irrevocabile dal 27/09/2009.
Ha respinto l’eccezione di intervenuta prescrizione delle pene, proposta dal condannato. I difensori hanno sostenuto che la sentenza in ragione della quale si era ritenuto che il beneficio dell’indulto dovesse essere revocato, era intervenuta ad oltre dieci dall’irrevocabilità della sentenza la cui pena si intende eseguire.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la revoca dell’indulto dipendeva dal mero accertamento che durante il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006 chi ne aveva usufruito avesse commesso un altro delitto non colposo per il quale aveva poi riportato una pena non inferiore a due anni; pertanto in presenza di queste condizioni la revoca doveva essere comunque disposta, mentre la difesa avrebbe potuto dedurre l’insorgere dei presupposti per l’estinzione proponendo opposizione avverso il provvedimento di esecuzione della pena che il pubblico ministero avrebbe successivamente emesso.
I difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 172 cod. pen., insistendo nell’eccezione di intervenuta estinzione delle pene oggetto dell’indulto e lamentando che il giudice dell’esecuzione non aveva dato applicazione al principio posto da Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399 – 01.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
Occorre premettere che le sentenze rispetto alle quali Ł stato revocato l’indulto sono le seguenti:
sentenza del Tribunale per i minorenni di L’Aquila in data 24/01/2005, irrevocabile il 23/05/2005, per i reati di sequestro di persona e di lesioni;
sentenza del Tribunale di Cassino in data 06/06/2005, definitiva il 24/07/2005, per il reato di spendita di monete falsificate;
sentenza del Tribunale di Cassino in data 03/05/2009, irrevocabile dal 27/09/2009, per il reato di spendita di monete falsificate.
In base all’art. 1, comma 3, l.n. 241/2006 il beneficio dell’indulto Ł revocato di diritto se chi ne
ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (01/08/2006), un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
In base all’art. 172, comma 1, cod. pen. il termine per l’estinzione della pena Ł di dieci anni.
Secondo l’art. 172, ultimo comma, cod. pen. se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, l’estinzione non ha luogo.
Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio, come Ł fissato dal principio di diritto posto da Sez. U, Sentenza n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399 – 01.
E, difatti, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata al verificarsi di una condizione, «il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione si Ł verificata», come recita testualmente il quinto comma dell’art. 172 del codice penale. Hanno precisato le Sezioni Unite che «nel caso in cui l’esecuzione della pena sia condizionata alla revoca dell’indulto, tale revoca, e con essa l’eseguibilità della pena, si determina con il solo fatto dell’avverarsi della condizione risolutiva che, a mente delle pertinenti diposizioni dei provvedimenti legislativi di indulto, Ł stabilita con riferimento alla condanna per reato successivamente commesso».
Con riguardo alla posizione del ricorrente emerge dal certificato penale, allegato al ricorso, che COGNOME ha riportato condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per rapina commessa il 02/07/2011 (quindi entro cinque anni dall’01/08/2006) con sentenza del 03/12/2013, irrevocabile dal 03/04/2014.
In relazione a questo reato erano maturate le condizioni per la revoca dell’indulto.
Ai fini della revoca dell’indulto, conseguente, a norma dell’art. 1, comma 3 della legge 31 luglio 2006, n. 241, alla commissione, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, di un delitto non colposo per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni, Ł sufficiente che il delitto medesimo sia stato commesso entro tale termine e non anche che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna (Sez. 1, Sentenza n. 33903 del 04/05/2021, Rv. 281891 – 01).
PoichØ il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, che accerta la commissione di un delitto nei cinque anni dall’01/08/2006 e che costituisce il presupposto della revoca del beneficio dell’indulto, allora la data da prendere a riferimento Ł il 03/04/2014.
NØ può prendersi in considerazione l’arco temporale precedente al 03/04/2014, essendo valso l’indulto e la condizione sospensiva ricavabile dall’art. 1, comma 3, l.n. 241/2006 a paralizzare il decorso del termine prescrizionale della pena.
COGNOME ha poi riportato condanna ad anni cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa per rapina e lesioni, condotte commesse l’11/06/2012 con sentenza del 03/03/2014, irrevocabile dal 01/12/2014. Si tratta di un reato commesso dopo il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 3, l.n. 241/2006 ma esso rileva perchØ interviene dopo la commissione del reato dall’accertamento del quale deriva la revoca dell’indulto.
Inoltre quest’altra condanna rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., che prevede due ipotesi in cui l’estinzione della pena non ha luogo: se il condannato Ł recidivo ai sensi dell’art. 99 cod. pen., delinquente abituale, professionale o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Le condotte commesse l’11/06/2012 oggetto della sentenza del 03/03/2014, irrevocabile dal 01/12/2014 (rapina e lesioni) possono essere considerate illeciti della stessa indole di quello, commesso nel quinquennio, oggetto della sentenza del 03/12/2013, irrevocabile dal 03/04/2014 (rapina); ove ciò non bastasse si può rilevare che in entrambe le sentenze il condannato Ł stato ritenuto recidivo ex art. 99, comma 4, cod. pen..
SicchŁ, per un verso, il termine di dieci anni ha ripreso a decorrere dall’irrevocabilità di quest’ultima sentenza (01/12/2014) e quindi all’epoca in cui Ł stato emesso il provvedimento di revoca impugnato (12/11/2024) l’estinzione della pena non si Ł comunque prodotto; ma per altro verso può dirsi che l’estinzione non avrebbe comunque avuto luogo essendo stato il condannato dichiarato recidivo.
3. Il ricorso deve essere pertanto respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME