Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1906 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCANDIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta ‘dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO INI FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’opposizione presentata da NOME COGNOME, avverso la decisione del 15/02/2022, che aveva dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova ed aveva stabilito non esser stata validamente espiata – dal 18/10/2018 al 19/12/2020 – la pena di cui al cumulo operato dalla Proc:ura della Repubblica presso il Tribunale di Modena del 19/04/2018, per esser stato il condannato durante tale periodo di prova – raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La doglianza difensiva è generica e omette di confrontarsi puntualmente con il tenore della decisione impugnata, che chiarisce in modo dettagliato le ragioni della scelta. Il ricorrente si limita, in definitiva, ad una critica aspecifica, fondata sulla riproposizione delle censure già proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere come le doglianze difensive non attengano alla decisione di revoca dell’affidamento in prova, incentrandosi invece – in via esclusiva – sul diverso profilo concernente la decisione di far retroagire l decorrenza di tale revoca, sino al momento iniziale di esecuzione della misura alternativa.
2.1. Questa Corte, sul punto, ha ripetutamente chiarito come – in tema di determinazione della decorrenza, in ordine alla revoca di misura alternativa debbano prendersi in considerazione, motivando specificamente, non solo la gravità oggettiva e soggettiva della condotta dalla quale ha tratto origine tale decisione, ma anche il comportamento complessivamente serbato dal condannato, durante il periodo di prova trascorso e, infine, la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. Può infatti rammentarsi come – in tema di affidamento in prova al servizio sociale – sia consentito far retroagire ex tunc gli effetti della revoca, allorquando la condotta tenuta dal condannato si riveli talmente negativa, da portare a desumere che sia stata inesistente, fin dal momento iniziale, l’adesione dello stesso al percorso rieducativo (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 259474; Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
2.2. Nella concreta fattispecie, l’ordinanza impugnata – con ampia e coerente motivazione, priva di illogicità o contraddittorietà, dunque destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità – ha correttamente applicato il sopra menzionato principio di diritto, fondando la decisione di fa retroagire la decorrenza della revoca sul rilievo che il fatto per il quale intervenuta la suddetta misura cautelare, già intrinsecamente grave, fosse anche significativo di effettivi rapporti – intessuti e mantenuti intatti nel tempo, ad o di COGNOME – con allarmanti ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tale circostanza, a sua volta, è stata considerata evocativa della natura solo strumentale e utilitaristica, che ha connotato la apparente adesione del ricorrente al programma terapeutico. La stessa preoccupante natura dei fatti, in relazione ai quali è sopraggiunto il suddetto provvedimento restrittivo della libertà personale in sede cautelare, infine, rendeva impossibile effettiare qualsiasi operazione di i differenziazione, con riferimento ai vari segmenti temporali della condotta. Di conseguenza – e senza incorrere nell’improprio automatismo, erroneamente denunciato nel ricorso – il Tribunale ha deciso per la revoca ex tunc della misura2
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.