Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l’ordinanza indicata in rubrica, ha revocato il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare emesso nei confronti di NOME COGNOME con riguardo all’espiazione della pena di anni 1 mesi 6 di reclusione per i reati di danneggiamento e lesioni personali.
La revoca era disposta quale conseguenza di ripetute violazioni da parte del detenuto, che in data 08/01/2023 rincasava circa 15 minuti dopo l’orario concesso, la notte del 16/06/2023 non veniva rinvenuto a casa e, nonostante una diffida del 26/06/2023, nuovamente risultava assente da casa la notte del 14/07/2023.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, che articola i seguenti motivi di impugnazione di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva la Difesa come l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano sia carente dal punto di vista motivazionale, non essendo esplicitate le ragioni per le quali le violazioni riscontrate abbiano rivelato l’impossibilità o l’inopportunità della prosecuzione della misura; ancora il provvedimento impugnato non chiarisce perché la madre del condannato (che aveva rilasciato dichiarazioni in ordine alla presenza in casa del figlio la notte del 16/06/2022) sia stata ritenuta non credibile.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione per avere il Tribunale illogicamente ritenuto che il prevenuto avrebbe dovuto autoimporsi prescrizioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare. La difesa in particolare censura il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che COGNOME «avrebbe dovuto fare tutto il possibile per rendersi reperibile e finanche consegnare le chiavi di casa alla polizia se indispensabile», osservando come l’onere di consegna delle chiavi alle forze di polizia, oltre a non essere tipizzato, si manifesta del tutto illogico ed inattuabile.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.
L’art. 47-ter, comma 6, ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. É
Va infatti ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici, evidenziando ripetute violazioni da parte del detenuto, che in data 08/01/2023 rincasava circa 15 minuti dopo l’orario concesso, la notte del 16/0612023 non veniva rinvenuto a casa e, nonostante una diffida del 26/06/2023, nuovamente risultava assente da casa la notte del 14/07/2023
Il ricorso, nel contestare la ricostruzione fattuale operata dai Giudici di sorveglianza, tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura della detenzione domiciliare, presupposti correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione non erronea né illogica.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato lamentando che i Giudici avrebbero introdotto prescrizioni estranee alla disciplina legale dell’istituto in essere (la consegna delle chiavi di casa alla polizia) è manifestamente infondato: il ricorso estrapola infatti dall’articolato provvedimento emesso dal Tribunale, un inciso, che, lungi dall’introdurre nuove prescrizioni, nell’economia del provvedimento stesso, appare del tutto irrilevante. Ed infatti, le motivazioni per le quali il Tribunale è giunto alla revoca del beneficio sono ben spiegate, essendo rappresentate dalle molteplici violazioni alle prescrizioni commesse dal COGNOME, di cui si è detto.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/02/2024