Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3559 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
vv rso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE “”°
i ii P’ udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Triest ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare disposta ne confronti di NOME COGNOME, misura che era stata già sospesa con ordinanza de Magistrato di sorveglianza di Trieste del 08/03/2023.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 27 Cost., quanto alla valutazione necessaria ai fini della revoca della mis alternativa della detenzione domiciliare. Ci si duole, in particolare, che la re della misura alternativa sia stata basata su una sorta di automatismo, rispetto eventuali comportamenti illeciti o non rispettosi delle prescrizioni; sarebbe res carente, dunque, una effettiva valutazione, in ordine alla concreta possibilit prosecuzione della misura, alla luce della incompatibilità di tali condotte l’esecuzione della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto – pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione – non individua singoli aspetti provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordin ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura alternat precedentemente concessa. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congru scevra da vizi giuridici. Risulta valorizzata, in particolare, la univoca signific riconducibile alle condotte serbate dai soggetto, che sono apparse tali da deline la inidoneità della misura alternativa, rispetto alla esigenza di scongiurare il r di recidiva e a favorire il reinserimento sociale del condannato.
Segue all’inannmissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzio in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritie equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.