Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13416 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LODI il 09/01/1974
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha ratificato il decreto di sospensione della detenzione domiciliare per motivi di salute emesso, in via provvisoria, dal Magistrato di sorveglianza di Potenza il 2 ottobre 2024 e non prorogato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 19 dicembre 2023 con il quale era stata disposta la detenzione domiciliare a termine ai sensi degli artt. 47 ter ord. pen. e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME
letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi, rispettivamente per vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica (il primo) e violazione di legge processuale, con specifico riguardo all’art. 21 cod. proc. pen. (il secondo);
ritenuto che:
con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ha pronunciato sulla ratifica del provvedimento provvisorio emesso dal Magistrato di sorveglianza e valutato la ricorrenza delle condizioni per la prosecuzione della detenzione domiciliare a termine;
l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ammesso COGNOME alla detenzione domiciliare a termine in data 19 dicembre 2023 e, a seguito di plurime comunicazioni di notizie di reato relative a violazioni varie delle prescrizioni imposte al condannato, il Magistrato di sorveglianza di Potenza ha sospeso il predetto provvedimento di ammissione alla misura alternativa;
il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato in relazione alla rilevanza delle violazioni e alla loro idoneità a dimostrare la pericolosità sociale del condannato e la sua mancata adesione al percorso rieducativo;
la prima censura tende a sollecitare a questa Corte una rinnovata valutazione della rilevanza dei fatti per i quali il ricorrente è stato deferito all’Autorità giudiz a ragione delle plurime violazioni delle prescrizioni imposte con l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare a termine;
la revoca della misura trova giustificazione non già nella mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, nel fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa provvisoriamente ammessa;
il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a tale principio dando congrua motivazione della propria decisione;
sostanzialmente, il provvedimento impugnato, ha deciso in merito alla detenzione domiciliare del condannato per motivi di salute in conseguenza del provvedimento di sospensione ritualmente adottato di Magistrato di sorveglianza
di Potenza, con la conseguenza che alcun profilo di incompetenza può ritener sussistente per avere il Tribunale di sorveglianza pronunciato, con l’ordin impugnata, sulla detenzione domiciliare per motivi di salute originariamen ammessa da altro Tribunale;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 20/02/2025